CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 44993/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione TOSTO [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale di Vicenza, con la quale l'imputato è stato condannato per un furto con strappo (in Vicenza, 17/9/2019); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., avendo l'imputato dedotto un primo motivo, con il quale si censura il mancato vaglio ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen., a fronte di una motivazione con la quale i giudici territoriali hanno ampiamente motivato l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato; e un altro motivo inerente, invece, al trattamento sanzionatorio, privo della necessaria enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che lo sorreggono (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o ,?-2-eitc7—er:reper2f27, D E [OSCURATO:PERSONA] I !:1 I