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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 14437/2026

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incenzo Amaro, IvoCera, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AlbertoRita dell'Anna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzopec dell’[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Ministero Della Salute, Ministerodell’Istruzione, Università e Ricerca, Ministero dell’Economia e delleGenerale Dello Stato, che ope legis li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.8202/2022 depositatail 19/12/2022;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 13589/2023Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 14437/2026Data pubblicazione 15/05/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in Euro 13.000,00 per compensi, oltre aeventuali spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 13/05/2026Il PresidenteLina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
incenzo Amaro, IvoCera, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AlbertoRita dell'Anna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzopec dell’[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Ministero Della Salute, Ministerodell’Istruzione, Università e Ricerca, Ministero dell’Economia e delleGenerale Dello Stato, che ope legis li rappresenta e difende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.8202/2022 depositatail 19/12/2022;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 13589/2023Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 14437/2026Data pubblicazione 15/05/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in Euro 13.000,00 per compensi, oltre aeventuali spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 13/05/2026Il PresidenteLina Rubino
Sentenza Cassazione n. 14437/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris