CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2025
Cassazione n. 24645/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 21419/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso (PEC: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale a margine del controricorso (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –controricorrente – e nei confronti di Agenzia delle dogane e dei monopoli - intimata – nonchè sul ricorso iscritto al n. 22702/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]: Tributi Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale a margine del controricorso (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - entrambi avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana – sezione staccata di Livorno n. 308 / 1 0 / 20 1 6 , depositata il 18.02.2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 202 5 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Livorno rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella di pagamento , per IVA e altro, emessa nei suoi confronti in qualità di socio accomandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. per crediti iscritti a ruolo dall’Ufficio doganale di Como, in relazione a 18 avvisi di accertamento relativi a rettifiche operate nei confronti della predetta società; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appello proposto dal contribuente, per inapplicabilità del principio di cumulo dei mezzi di espropriazione, osservando cheil creditore aveva già ottenuto in altra proceduta esecutiva, precedentemente azionata, un provvedimento che gli assegnava l’intero importo del credito e la natura satisfattiva di tale ordinanza impediva al creditore di azionare nuovamente il proprio credito fino al completamento dei versamenti periodici da parte del terzo; - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, iscritto al n. R.G. 21419/2016, affidato aquattro motiv i ; - il contribuente resisteva con controricorso, illustrato con memoria, mentre l’Agenzia delle dogane rimaneva intimata; - la medesima sentenza veniva altresì impugnata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con ricorso per cassazione iscritto al n. R.G. 22702/2016, affidato a un unico motivo, al quale resisteva il contribuente con controricorso; -i due giudizi, riguardanti ricorsi contro la medesima sentenza, vanno riuniti e il ricorso dell’Agenzia delle dogane, in quanto successivo, va considerato come ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motivo d el ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. de nuncia l ’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che la cartella di pagamento impugnata non costituiva una duplicazione del titolo, essendo equiparabile all’atto di precetto e non ad un atto di esecuzione, essendo stata emessa nei confronti del Vitali in qualità di socio; -con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, 480 e 482 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., riproponendo sotto altro profilo la medesima censura mossa con il primo motivo; - con il terzo motivo, proposto in via subordinata, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo che, nell’ipotesi in cui si dovesse qualificare la cartella di pagamento come atto dell’esecuzione forzata, difetterebbe la giurisdizione del giudice tributario; - con il quarto motivo del ricorso principale, proposto in via subordinata, e con l’unico motivo del ricorso incidentale, entrambi i ricorrenti deduconola violazione e falsa applicazione dell’art. 483 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione alla possibilità per il creditore di valersi cumulativamente di diversi mezzi di espropriazione forzata per soddisfare il proprio credito; - ciò posto, va preliminarmente rilevato che prima dell’adunanza camerale l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, ha depositato atto di rinuncia al proprio ricorso per cassazione del 23.05.2025, chiedendo di dichiarare l’estinzione del giudizio, essendo stato il credito portato dalla cartella di pagamento impugnata interamente pagato dall’obbligata in solido, [OSCURATO:PERSONA], a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 10668 del 2019; - con memoria del 23.06.2025 il difensore del controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], chiedeva di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, avendo la coobbligata [OSCURATO:PERSONA] pagato integralmente il debito fiscale, come risultava dall’estratto conto allegato alla memoria come doc. n. 4; -con memoria del 7.07.2025 anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] (ora Agenzia delle entrate – [OSCURATO:SOCIETA]) chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere, stante il pagamento integrale del debito fiscale relativo alla cartella di pagamento impugnata; - poiché sia l’Agenzia delle dogane che l’agente della riscossione hanno confermato che la pretesa fiscale oggetto della cartella di pagamento impugnata da [OSCURATO:PERSONA] è stata interamente soddisfatta dall’obbligata in solido, [OSCURATO:PERSONA], il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese di lite; - la declaratoria di estinzione del giudizio esclude, ovviamente, l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. P.Q.M La Corte, riunito al ricorso n. R.G. 21419/2016 il ricorso n. R.G. 22702/2016, dichiara estinto il giudizio per cessata mat