CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34128/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4787/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato,dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al contro ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 17, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria della Sicilia, n. 4393 / 10 / 20 20 , depositata i n data 29 luglio 2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel24 ottobre 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate notificavaa [OSCURATO:PERSONA] , titolare dell’omonima ditta individuale(in regime di contabilità semplificata), Oggetto: Accertamento induttivo - [OSCURATO:PERSONA] 200 2 - Sanzioni - Legittimità - Parametri ex art. 3, comma 181, l. 549/1995 l’avviso di accertamento n. RJEH00078, con il quale rideterminava con metodo induttivo il reddito relativo all’anno 2002, sulla base dei parametri di cui all’art. 3, comma 181, l. 549/1995 ed al DPCM 29/01/1996. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Messina, adita dal contribuente, annullava l’avviso ritenendo che, a fronte di una contabilità regolarmente tenuta, l’Ufficio aveva basato l’accertamento su ‘presunzioni semplici di natura statistica senza correlazione alcuna con le risultanze contabili’. 2. L ’Ufficio proponeva appello innanzi alla C ommissione tributaria regionale della Sicilia, che , in parziale accoglimento del gravame, confermava l’annullamento dell’avviso limitatamente alle sanzioni ‘che non possono farsi legittimamente ed opportunamente discendere dall’accertamento del maggior reddito attraverso il metodo statistico e i suoi correttivi’. Riteneva, invece, legittimo l’operato dell’Ufficio relativamente all’accertamento basato su ‘parametri’, applicabili alle ditte individuali in regime semplificato di tenuta della contabilità. 3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidandosi ad un motivo. Il contribuente h a resistito con controricorso , eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’avverso ricorso e spiegando ricorso incidentale, affidato adue motiv i . È stata fissata l’adunanza camerale per il 24ottobre 2025. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso principale l’Ufficio lamenta la «violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472/97, con particolare riferimento agli artt. 5 e 6 (art. 360, n. 3, c.p.c.)». Sostiene che erroneamente la CTR avrebbe affermato l’inapplicabilità delle sanzioni sol perché l’accertamento del maggior reddito è avvenuto in via induttiva. Afferma, di contro, che le sanzioni sono sempre applicabili in caso di violazioni tributarie, salvi i casi di assenza di colpevolezza e di specifiche esimenti previste dalla legge (casi non ricorrenti nella specie). 1.1. Va, preliminarmente, delibata l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale, sollevata dal contribuente sotto plurimi profili. 1.1.1. In primo luogo, l’inammissibilità viene dedotta sul presupposto che il motivo ‘ripropone una questione di merito già eccepita e valutata da entrambi i Giudici di merito’ e, sotto la veste della violazione di legge, in realtà ha ad oggetto un vizio di motivazione. La doglianza non ha pregio. A ben vedere, infatti, l’Ufficio lamenta la violazione di legge, ovvero degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 472/1997, perché la CTR avrebbe ritenuto inapplicabili le sanzioni in caso di accertamento induttivo fondato su parametri,senza affatto richiedere a questa Corte un accertamento meritale o contestare un deficit motivazionale della sentenza. 1.1.2.In secondo luogo, l’inammissibilità discenderebbe dalla genericità del motivo in scrutinio e dalla ‘critica generica’ della sentenza impugnata; secondo la giurisprudenza di legittimità, invero, la censura della valutazione complessiva delle risultanze processuali è inammissibile, in quanto il motivo mira ad una revisione degli accertamenti di fatto compiuti nei primi due gradi di giudizio. Anche tale doglianza è infondata. Per quanto il motivo sia formulato in termini sintetici (formulazione verosimilmente dovuta alla semplicità della questione giuridica sottoposta alla Corte), è chiaramente individuata la violazione di legge denunciata dall’Ufficio. Inoltre, i richiami giurisprudenziali relativi al limite del sindacato di questa Corte in tema di valutazione del materiale probatorio sono nella specie inconferenti, atteso che nella specie non si chiede affatto una nuova valutazione di risultanze processuali, bensì l’accertamento della violazione di legge, ovvero degli artt. 5 e 6 del d.lgs. 472/1997. 1.1.3. In oltre , l’inammissibilità deriverebbe dalla mancata esposizione dei fatti di causa, che consenta alla Corte di comprendere l’oggetto della pretesa ed il tenore della sentenza gravata. L’eccezione è infondata anche sotto tale profilo. Per quanto sintetica, l’esposizione del fatto contenuta nel ricorso è idonea a far comprendere alla Corte l’oggetto della pretesa (nella specie, sanzioni derivanti dall’accertamento induttivo) e la decisione sul punto assunta dalla CTR. 1.1.4. Infine, il ricorso violerebbe il disposto di cui all’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ., in quanto non contiene una completa ‘cognizione della controversia e del suo oggetto’ (pag. 18 del controricorso); in altre parole, non sarebbe rispettato il principio di autosufficienza ricavabile dalla detta norma. Anche tale censura è infondata, atteso che, si ripete, nella sua sinteticità, il motivo rispetta il dettato di cui all’art. 366 cod. proc. civ., essendo tratteggiata la vicenda processuale e ben specificata la doglianza proposta. 1.2. Ciò posto, il motivo è fondato. 1.3. La CTR ha, invero, affermato l’inapplicabilità delle sanzioni quando l’accertamento (induttivo) sia stato basato sui parametri di cui all’art. 3, comma 181, l. 549/1995 e al DPCM 29/01/1996. In tal modo ha sostanzialmente creato un’ipotesi di esimente generale delle sanzioni non prevista da alcuna norma dell’ordinamento e contraria ai principi affermati da questa Corte in tema di accessorietà delle sanzioni alle violazioni accertate dall’Ufficio (salve le ipotesi di carenza di colpevolezza e di esimentispecifiche). Non a caso, in tutti i precedenti di questa Corte in materia di accertamento induttivo ex art. 3, comma 181, cit. la questione della debenza delle sanzioni non è mai stata sollecitata dalle parti o sollevata d’ufficio dalla Corte. Né, come sostenuto dal controricorrente, può ritenersi che nella specie la CTR non abbia applicato le sanzioni in virtù dell’obiettiva incertezza normativa ex art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997, non rinvenendosi alcun riferimento in tal senso nella sentenza gravata. 2. Può, quindi, passarsi all’esame del ricorso incidentale condizionato (all’accoglimento di quello principale). 2.1. Con il primo motivo il contribuente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 3 comma 184 l. 549/95 e del DPCM 29.1.1996».Afferma che erroneamente la CTR avrebbe ritenuto valido l’avviso di accertamento impugnato, nonostante la mancata elaborazione dei paramenti con riferimento alle caratteristiche concrete dell’attività esercitata dall’impresa. 2.2. Il motivo èinammissibile. Ilcontroricorrente contesta la legittimità de ll’ accertament o , in quanto basato esclusivamente sull'applicazione degli indicati parametri normativi, senza alcuna considerazione della specificità del caso, precisamente delle ‘ specifiche caratteristiche dell’attività esercitata’ (pag. 27 del controricorso). La censura è inammissibile in quantoil contribuente non solo censura l’avviso di accertamento, non già la sentenza di secondo grado, ma nemmeno si cura di indicare quali siano l e specifiche caratteristiche dell’attività esercitata, pretermesse nell’elaborazione dell’Ufficio, né riporta le contestazioni che sul punto avrebbe sollevato nei gradi di merito, a fronte di una decisione della CTR in cui si afferma l’omessa allegazione di elementi di segno contrario alla presunzione de qua. 3. Con il secondo motivo il contribuente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., «la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 comma 1, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 dell’articolo 54, comma 2, ultima parte Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72, articolo 62 bis e articolo 62 sexies, comma 3, Decreto Legge n. 331 del 1993, in combinato disposto con gli articoli 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., degli articoli 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c.» per avere la CTR erroneamente ritenuto valido l’avviso di accertamento impugnato nonostante sia stato emesso ‘in assenza delle ragioni per le quali sono state disattese le contestazione sollevata dal contribuente in sede di contraddittorio’ (pag. 28 del controricorso). 3.1. Anche questomotivo è inammissibile. Il contribuente lamenta sostanzialmente che nell’avviso di accertamento l’ADE non abbia risposto alle sue contestazioni, ma non ha cura di indicare nel controricorso quali contestazioni aveva sollevato in sede di contraddittorio . Di qui, l’inammissibilità della doglianza per difetto di specificità ex art. 366, cod. proc. civ.. 4. Il ricorso principale va, in definitiva, accolto; rigettato quello incidentale condizionato, la sentenza gravata va cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito possono essere compensate in virtù della particolare questione affrontata. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 4.1. Sussistono i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulterior