Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08654/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6228-2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2-B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; 2021 - ricorrente - 1976 contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 117/2013 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 23/09/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dall'avviso di accertamento emesso nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] dall'Agenzia delle Entrate di Como, con il quale era rimodulata la pretesa fiscale ai fini iva, Irpef, Irap, relativa all'anno 2006, avendo accertato in contabilità fatture relative ad operazioni inesistenti, individuate dalla Guardia di Finanza a seguito di pv. di constatazione.

Il ricorso presentato dalla società [OSCURATO:PERSONA] veniva rigettato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Como.

A seguito di appello proposto dalla società soccombente, la CTR lo dichiarava inammissibile per mancanza di specificità.

Ricorre per cassazione, con un motivo, la società [OSCURATO:PERSONA]; resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso, concludendo per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.

La ricorrente presenta ex art. 380 bis cpc memorie difensive.

Ragioni della decisione Preliminarmente vanno disattese le eccezioni dedotte dalla contribuente con la memoria.

Quanto alla eccezione di giudicato per l'intervenuta sentenza penale, va rilevato, in primo luogo, che la sentenza penale è inidonea a spiegare efficacia di giudicato nel processo tributario dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dall'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la stessa — neppure producibile a tal fine innanzi alla Corte — può avere rilievo solo come possibile fonte di prova (ex multis Cass. n. 17258 del 2706/2010.

Quanto all'eccezione di giudicato relativa alle sentenze della CTR per le successive annualità 2008 e 2009, la questione è infondata atteso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «La sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando» — come avviene nella specie, dove sono contestate operazioni inesistenti e, dunque, alle concrete attività poste in essere nelle singole annualità - «l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità» Con il primo motivo di gravame, il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc violazione e falsa applicazione dell'art 53 del Dlgs n. 546\1992 per aver la CTR ritenuto inammissibile l'appello, pur in presenza del requisito della specificità.

Occorre premettere che ove la parte si duole della soluzione processuale scelta dal giudice del merito, come nel caso in questione in cui viene contestata la dichiarata inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità, il giudizio di legittimità non ha per oggetto la giustificazione della decisione impugnata, bensì sempre e direttamente l'invalidità denunciata e la decisione che ne dipenda, anche quando se ne censuri la non congruità della motivazione (Cass., sez.

L, 20 luglio 1998, n. 7107, m. 517360, Cass., sez.

L, I settembre 2004, n. 17564, m. 577598).

In definitiva, «in caso di vizi in procedendo non è consentito alla parte interessata di formulare in sede di legittimità la censura di omessa o carente motivazione, in quanto spetta alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato o meno il denunciato vizio di attività, attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e log i cità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto» (Cass., sez.

L, 5 giugno 2001,

II. 7620, ITI. 547292).

Ciò detto, il principio affermato dal giudice non era corretto avendo in sostanza escluso che l'appello possa essere anche completamente devolutivo, male interpretando, l'esistenza del requisito della specificità.

Occorre considerare, infatti, che «nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci» (Cass. n. 24641 del 05/10/2018; Cass. n. 32954 del 20/12/2018; Cass. n. 30341 del 21/11/2019) e ciò, tanto più, che «la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma i, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione» (Cass.

11. 707 del 15/01/2019).

Nella vicenda in esame, invero, è avvenuto proprio quanto appena indicato, come risulta dall'atto di gravame, riprodotto per autosufficienza, e come pure emerge dalla stessa pronuncia impugnata atteso che è la stessa Commissione giudicante a evidenziare che la parte appellante aveva ribadito - con il gravame - le medesime ragioni di impugnazione originariamente proposte, che si ponevano in diretto ed oggettivo contrasto con le ragioni su cui era fondata la pronuncia impugnata, da cui promana - per conseguenza necessaria - quell'intento critico che, invece, la Commissione regionale ha ritenuto assente.

La sentenza va pertanto cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR della Lombardia in diversa composizione.

P. Q.M La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia in div

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6228-2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2-B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; 2021 - ricorrente - 1976 contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 117/2013 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 23/09/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dall'avviso di accertamento emesso nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] dall'Agenzia delle Entrate di Como, con il quale era rimodulata la pretesa fiscale ai fini iva, Irpef, Irap, relativa all'anno 2006, avendo accertato in contabilità fatture relative ad operazioni inesistenti, individuate dalla Guardia di Finanza a seguito di pv. di constatazione. Il ricorso presentato dalla società [OSCURATO:PERSONA] veniva rigettato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Como. A seguito di appello proposto dalla società soccombente, la CTR lo dichiarava inammissibile per mancanza di specificità. Ricorre per cassazione, con un motivo, la società [OSCURATO:PERSONA]; resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso, concludendo per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso. La ricorrente presenta ex art. 380 bis cpc memorie difensive. Ragioni della decisione Preliminarmente vanno disattese le eccezioni dedotte dalla contribuente con la memoria. Quanto alla eccezione di giudicato per l'intervenuta sentenza penale, va rilevato, in primo luogo, che la sentenza penale è inidonea a spiegare efficacia di giudicato nel processo tributario dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dall'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la stessa — neppure producibile a tal fine innanzi alla Corte — può avere rilievo solo come possibile fonte di prova (ex multis Cass. n. 17258 del 2706/2010. Quanto all'eccezione di giudicato relativa alle sentenze della CTR per le successive annualità 2008 e 2009, la questione è infondata atteso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «La sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando» — come avviene nella specie, dove sono contestate operazioni inesistenti e, dunque, alle concrete attività poste in essere nelle singole annualità - «l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità» Con il primo motivo di gravame, il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc violazione e falsa applicazione dell'art 53 del Dlgs n. 546\1992 per aver la CTR ritenuto inammissibile l'appello, pur in presenza del requisito della specificità. Occorre premettere che ove la parte si duole della soluzione processuale scelta dal giudice del merito, come nel caso in questione in cui viene contestata la dichiarata inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità, il giudizio di legittimità non ha per oggetto la giustificazione della decisione impugnata, bensì sempre e direttamente l'invalidità denunciata e la decisione che ne dipenda, anche quando se ne censuri la non congruità della motivazione (Cass., sez. L, 20 luglio 1998, n. 7107, m. 517360, Cass., sez. L, I settembre 2004, n. 17564, m. 577598). In definitiva, «in caso di vizi in procedendo non è consentito alla parte interessata di formulare in sede di legittimità la censura di omessa o carente motivazione, in quanto spetta alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato o meno il denunciato vizio di attività, attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e log i cità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto» (Cass., sez. L, 5 giugno 2001, II. 7620, ITI. 547292). Ciò detto, il principio affermato dal giudice non era corretto avendo in sostanza escluso che l'appello possa essere anche completamente devolutivo, male interpretando, l'esistenza del requisito della specificità. Occorre considerare, infatti, che «nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci» (Cass. n. 24641 del 05/10/2018; Cass. n. 32954 del 20/12/2018; Cass. n. 30341 del 21/11/2019) e ciò, tanto più, che «la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma i, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione» (Cass. 11. 707 del 15/01/2019). Nella vicenda in esame, invero, è avvenuto proprio quanto appena indicato, come risulta dall'atto di gravame, riprodotto per autosufficienza, e come pure emerge dalla stessa pronuncia impugnata atteso che è la stessa Commissione giudicante a evidenziare che la parte appellante aveva ribadito - con il gravame - le medesime ragioni di impugnazione originariamente proposte, che si ponevano in diretto ed oggettivo contrasto con le ragioni su cui era fondata la pronuncia impugnata, da cui promana - per conseguenza necessaria - quell'intento critico che, invece, la Commissione regionale ha ritenuto assente. La sentenza va pertanto cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR della Lombardia in diversa composizione. P. Q.M La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia in div
Sentenza Cassazione n. 08654/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris