CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17775/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
po [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, rappresentati e difesi dall'avvocatoAlfredo Sartini-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1170/2022depositata il 19/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, personalmente, [OSCURATO:PERSONA],avevano adito il Tribunale di Rimini convenendo in giudizio la s.n.c.Numero registro generale 569/2023Numero sezionale 446/2026Numero di raccolta generale 17775/2026Data pubblicazione 04/06/2026Massimo Rossi C., chiedendone la condanna a pagare il saldo dei lavorieseguiti in relazione a tre cantieri edili: uno dei cantieri era in SanClemente e riguardava la proprietà di un soggetto terzo, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.La società convenuta si era costituita tardivamente, contestando di esserelegittimata passiva quanto ai lavori relativi al cantiere in [OSCURATO:PERSONA] erilevando di aver pagato quanto dovuto per gli altri interventi. [OSCURATO:PERSONA], dopo lo svolgimento di istruttoria orale e a mezzo di consulenzatecnica d’ufficio, aveva respinto le domande della società attrice, mentrel’appello proposto era stato dichiarato inammissibile ([OSCURATO:PERSONA] C.s.n.c. era stata cancellata dal registro delle imprese e la notificazionedell’atto di appello era stata effettuata al procuratore domiciliatario dopola cancellazione).Il ricorso per cassazione proposto dagli originari attori si era conclusovittoriosamente e la causa era stata riassunta avanti alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA] in sede di rinvio.La Corte d’Appello di Bologna aveva accolto le domande proposte daCiotti s.n.c., detraendo solo l’importo che [OSCURATO:PERSONA], già socio unico elegale rappresentante della società estinta, costituitosi, aveva dimostratodi aver effettivamente pagato; quanto al cantiere di [OSCURATO:PERSONA], laCorte aveva osservato che anche se [OSCURATO:PERSONA] non ne era ilproprietario ciò non significava che non potesse essere committente per leopere eseguite e una tale qualità negoziale era desumibile dall’istruttoriasvolta, in particolare dalle prove testimoniali assunte.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi.[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative prima delladata dell’adunanza fissata per la discussione del ricorso in camera diconsiglio.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 569/2023Numero sezionale 446/2026Numero di raccolta generale 17775/2026Data pubblicazione 04/06/20261. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art.1655 c.c. in combinatodisposto con l’art.1372 c.c. Secondo il ricorrente, sarebbe stato dimostrato che la società Rossis.n.c. non era proprietaria del cantiere di [OSCURATO:PERSONA] e non sarebbestata la committente dei lavori affidati alla controparte; le considerazionidella Corte d’Appello riguardo al conferimento dei lavori a [OSCURATO:SOCIETA]. daparte di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. sarebbero apodittiche, perché [OSCURATO:PERSONA] presente sul cantiere quale direttore dei lavori e non vi è prova cheavesse commissionato lui i lavori. La decisione della Corte di meritoviolerebbe l’art.1655 c.c., per carenza di prova sulla commissione deilavori da parte della società di cui [OSCURATO:PERSONA] era unico socio eamministratore, e l’art.1372 c.c., perché detta società sarebbe terzarispetto al contratto di appalto intervenuto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA].r.l. e non potrebbe essere coinvolta in esso sulla base dell’affermazionedella Corte secondo cui non sarebbe da escludere che [OSCURATO:PERSONA].n.c. si fosse accollata le obbligazioni di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Il motivo è infondato.Si premette che non vi è una preclusione normativa alla possibilitàche, nel contratto di appalto, il committente non coincida con il soggettoproprietario in favore del quale debbano essere eseguiti i lavori, fermol’onere dell'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento delcorrispettivo di provare l'esistenza del contratto e il suo specificocontenuto, al fine di dimostrare la titolarità della situazione soggettivapassiva in capo al convenuto -cfr. Cass. n.15508/2017; Cass.n.18792/2020-.Non è pertanto ipotizzabile alcuna violazione degli art.1655 c.c. o 1372c.c. nell’operato della Corte d’Appello per l’intervenuto riconoscimentodella qualità di committente in capo a [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. anche deilavori eseguiti da [OSCURATO:SOCIETA]. presso il cantiere di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,Numero registro generale 569/2023Numero sezionale 446/2026Numero di raccolta generale 17775/2026Data pubblicazione 04/06/2026perché la titolarità della proprietà immobiliare in capo a detta società nonescludeva di per sé la possibilità che [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. avesse conclusocon [OSCURATO:SOCIETA]. un contratto di appalto per i lavori da eseguire sulcantiere -nell’ambito di rapporti in tesi intervenuti con la proprietaria, chenon interessa verificare e qualificare per la valutazione dei rapporti tra leparti del presente giudizio-.Le critiche che il ricorrente rivolge alla pronuncia della Corte d’[OSCURATO:PERSONA] non riguardano pertanto profili inquadrabili nell’ambito dellaviolazione di legge, perché attraverso l’indicazione degli art.1655 e 1372c.c. egli non deduce l'erronea ricognizione, da parte del provvedimentoimpugnato, delle fattispecie astratte recate dalle norme richiamate, maallega più propriamente un'erronea ricognizione della fattispecie concretaa mezzo delle risultanze di causa -in ordine all’identificazione deglielementi costitutivi del contratto di appalto azionato dalla controparte e,specificamente, all’individuazione del soggetto che effettivamente avevacommesso i lavori all’appaltatrice-, che è invece esterna all'esattainterpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice dimerito. Detta valutazione è sottratta al sindacato di legittimità -cfr. Cass.n.3340/2019 e, di recente, Cass. n.7871/2025-, possibile nei soli limitiriconosciuti dall’art.360 co 1 n.5 c.p.c. -per omessa valutazione di unpreciso fatto storico discusso, decisivo- che il ricorrente non haprospettato -e non è ipotizzabile nemmeno reinterpretando il motivo inesame-.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art.2462 c.c.La ipotizzata committente dei lavori sarebbe stata [OSCURATO:PERSONA].n.c., e non [OSCURATO:PERSONA], che era direttore dei lavori e non vi era alcunmotivo per trasfondere gli obblighi della società proprietaria in capo acostui e alla società di cui egli è socio.Il motivo è infondato.Numero registro generale 569/2023Numero sezionale 446/2026Numero di raccolta generale 17775/2026Data pubblicazione 04/06/2026Valgono le considerazioni sopra esposte per escludere che la doglianzaarticolata dal ricorrente integri un’ipotesi di violazione di legge, perché ciòche in sostanza si sottopone a censura è l’interpretazione e lavalorizzazione del materiale istruttorio, attraverso la quale la Corte ègiunta a ritenere che [OSCURATO:PERSONA], presente in cantiere come direttoredei lavori, avesse commissionato i lavori eseguiti da [OSCURATO:SOCIETA]. non atitolo personale, bensì quale socio unico e legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione e/o falsaapplicazione degli art.2709, 2710 c.c.Secondo il ricorrente la Corte d’Appello non avrebbe valorizzato, comeinvece sarebbe stato necessario, il fatto che non vi era alcuna fattura trale parti relativa al cantiere di [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è infondato.Richiamate le considerazioni esposte sopra al fine di distinguere laricostruzione fattuale dall’erronea sussunzione astratta, nel caso di speciela Corte d’Appello ha preso espressamente in esame l’assenza nelleproduzioni documentali di [OSCURATO:SOCIETA]. di fatture intestate a [OSCURATO:SOCIETA]. eriferite al Cantiere di [OSCURATO:PERSONA]. In proposito la Corte ha rilevato chela circostanza se può rilevare sotto un diverso profilo inerente la formadei pagamenti (perché avvenuti in parte in contanti), che qui non harilievo, non esclude l’esecuzione dei lavori da parte dell’appellante enon incide sulla titolarità passiva del rapporto in capo a [OSCURATO:SOCIETA].- che èstata affermata all’esito della valutazione delle prove testimoniali assunteLa Corte d’Appello di Bologna ha quindi interpretato e valutato gli esitidell’attività istruttoria ritenendo che, alla luce delle complessiveemergenze della stessa, non potesse essere attribuita rilevanza allamancanza di fatture relative al cantiere di [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta divalutazioni che sono prerogativa del Giudice di merito e che possonoNumero registro generale 569/2023Numero sezionale 446/2026Numero di raccolta generale 17775/2026Data pubblicazione 04/06/2026essere sottoposte a critica in sede di legittimità solo nei limiti riconosciutidall’art.360 co 1 n.5 c.p.c., come sopra delineati (con la precisazione che,per il motivo in esame, non solo il disposto dell’art.360 n.5 c.p.c. non èrichiamato ma l’assenza di fatture relative al cantiere in [OSCURATO:PERSONA] èstata valutata dalla Corte di merito, pur se in modo diverso da quelloauspicato dal ricorrente).4. l’ultimo motivo di ricorso formulato prospetta la violazione e/o falsaapplicazione del combinato disposto degli art.62 e 194 c.p.c. in relazioneall’art.2697 c.c.Rileva il ricorrente che l’onere di provare che i lavori eseguiti da Ciottis.n.c. presso il cantiere in [OSCURATO:PERSONA] erano stati commissionati daRossi [OSCURATO:SOCIETA]. non era a carico della società stessa ma di Ciottis.n.c.Anche questo motivo è infondato.Si premette che nell’ambito del ricorso per cassazione,la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui ilgiudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quellasu cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizionedelle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni -l’orientamento interpretativo di legittimità è univoco nel senso indicato:cfr., di recente, Cass. n.26739/2024-: la violazione nei termini indicatidella norma, che individua una regola di giudizio, acquista rilievonell’ipotesi in cui attraverso il materiale acquisito nell’ambitodell’istruttoria non sia stato possibile raggiungere un accertamentocompleto, perché in tal caso la parte onerata della prova del fattocostitutivo o dell’eccezione non riscontrati perde.Non è appropriato il riferimento al disposto dell’art.2697 c.c. in uncaso come quello di specie, in cui la pronuncia di merito si fonda sugli esitidi una istruttoria articolata, che ha compreso non solo produzionidocumentali ma l’assunzione di prove orali e la disposizione di unaNumero registro generale 569/2023Numero sezionale 446/2026Numero di raccolta generale 17775/2026Data pubblicazione 04/06/2026consulenza tecnica d’ufficio, sulla cui base la Corte d’Appello di Bologna haaccertato positivamente la titolarità del contratto di appalto per il cantieredi [OSCURATO:PERSONA] in capo a [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., quale committente, el’effettiva esecuzione dei lavori da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., che ne ha chiestoil pagamento.In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] alpagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legalerappresentante di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 edagli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 25 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso