Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2026

Cassazione n. 13520/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

del Commissario liquidatore, elettivamente domiciliata a Milanopresso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difendeper procura speciale notarile allegata al controricorso;-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante elettivamenteNumero registro generale 28539/2017Numero sezionale 1960/2026Numero di raccolta generale 13520/2026Data pubblicazione 10/05/2026domiciliata a Milano presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende per procura speciale in calce all’atto di intervento;-terza intervenuta-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n.410 del 2017, depositata il 12 maggio 2017, non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La controversia trae origine dall’impugnazione da parte della bancaCarichieti s.p.a. del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, del 23 giugno2014, di diniego del rimborso della somma di euro 296.365 che avevarichiesto, con atto di diffida e messa in mora del 26 maggio 2014, a titolodi credito di imposta IRPEG residuo vantato per il capitale di euro 106,39nell’anno di imposta 1986 e per gli interessi di euro 296.365,40 nell’anno diimposta 1984, all’esito della conversione in titoli di Stato ai sensi dell’art. 5del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 307.La banca contribuente aveva sostenuto che l’amministrazione finanziariapur avendo riconosciuto, con provvedimento del 19 giugno 2005 n. 23744,di dover rimborsare l’intera somma aveva, poi, proceduto al rimborso dellasola somma di euro 106,39, corrispondente al credito di imposta 1986,senza mai versare la somma dovuta a titolo di interessi sul credito diimposta dell’anno 1984.

L’amministrazione finanziaria aveva contestato lapretesa della contribuente sostenendo che la versione del provvedimentodel 19 giugno 2005 n. 23744 in possesso della banca, recante la scritta“minuta”, fosse un mero atto interno non espressione della volontàdefinitiva dell’ente ed aveva prodotto in giudizio la versione ufficiale deldecreto che, in conformità al provvedimento di liquidazione del Ministerodell’Economia e delle Finanze del 8 giugno 1998, aveva escluso il dirittodella banca al rimborso degli interessi.Numero registro generale 28539/2017Numero sezionale 1960/2026Numero di raccolta generale 13520/2026Data pubblicazione 10/05/20262.

La CTP di Chieti aveva accolto il ricorso della banca riconoscendo il suodiritto al rimborso anche della somma dovuta a titolo di interessi e la CTRdell’Abruzzo, adita in appello dall’Agenzia delle Entrate, aveva ritenutoinammissibile il gravame per difetto di specificità dei motivi e, comunque,fondata nel merito la pretesa restitutoria della banca, basata su unprovvedimento di riconoscimento del diritto che, nonostante la dicitura“minuta”, era stato sottoscritto dal direttore dell’ufficio e comunicato allacontribuente.3.

Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, affidandosi a cinque motivi, e la liquidazione coattaamministrativa della banca si è difesa depositando il controricorso.Successivamente è intervenuta in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nella suaqualità di cessionaria di tutte le attività e passività dell’azienda bancaria e,quindi, di successore a titolo particolare nel credito litigioso oggetto di causainteressato a contraddire.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità nel giudiziodi legittimità dell’intervento spiegato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. comesuccessore a titolo particolare della procedura ricorrente.L’ampliamento della compagine soggettiva del giudizio di legittimitàdisciplina del codice di rito ed è consentito dalla giurisprudenza della Cortesolo a tutela delle esigenze di tutela della posizione del terzo derivantidall’inerzia difensiva del suo dante causa.1.1.

Afferma, in particolare, la giurisprudenza di legittimità che« Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, sebbene non possaintervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsionenormativa che consenta al terzo di parteciparvi esplicando le proprie difese,è ammesso a depositare controricorso, per resistere al ricorso propostocontro il proprio dante causa, nel caso in cui in cui quest'ultimo sia rimastoNumero registro generale 28539/2017Numero sezionale 1960/2026Numero di raccolta generale 13520/2026Data pubblicazione 10/05/2026inerte, altrimenti determinandosi un'irrimediabile lesione del suo diritto didifesa.» (Cass. n. 16526 del 2024).1.2.

Nel caso in esame la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è intervenuta nel giudiziodi cassazione svolgendo le stesse difese già contenute nel ricorso propostodalla procedura coatta amministrativa della [OSCURATO:SOCIETA]., sua dantecausa, e non sussistono, pertanto, le condizioni di ammissibilitàdell’intervento.2.

Procedendo all’esame contestuale dei motivi di ricorso devono ritenersifondati il primo motivo e parzialmente il secondo mentre sono inammissibiliper difetto di interesse tutti gli altri.2.1.

Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate ricorrente ha lamentato,in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione ed errataapplicazione dell’art. 53 d. lgs. n. 546 del 1992 per aver la CTR ritenutol’appello carente dell’elemento essenziale dei motivi specifici di censurarivolti alla sentenza impugnata, in contrasto con l’orientamento consolidatodella Corte che, atteso il carattere pienamente devolutivo dell’appello inmateria tributaria, ritiene sufficiente la riproposizione da partedell’amministrazione finanziaria delle precedenti difese o, comunque, dellamotivazione dell’atto impugnato.2.2.

Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all'art.360, comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione ed errata applicazione degli articoli19, 21 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 per aver la CTR ritenuto impugnabile,in violazione dell’art. 19 d. lgs. n. 546 del 1992, come atto di diniego delrimborso, una mera comunicazione dell’ufficio ricognitiva di precedentiprovvedimenti non impugnati che avevano già negato il rimborso degliinteressi, come il decreto di liquidazione del Ministero dell’Economia e delledell’art. 57 d. lgs. n. 546 del 1992, un nuovo motivo improponibile inappello, la sua eccezione di intervenuta decadenza della banca dal diritto diproporre il ricorso rilevabile, invece, in ogni stato e grado del processo.Numero registro generale 28539/2017Numero sezionale 1960/2026Numero di raccolta generale 13520/2026Data pubblicazione 10/05/2026Infatti, già il provvedimento di liquidazione del Ministero del 1998 avevaassunto il contenuto di un rigetto parziale sia pure implicito della richiestadi rimborso degli interessi che avrebbe dovuto essere impugnato dallabanca nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione e la definitivitàdel provvedimento aveva determinato la decadenza della banca dal dirittodi ricorrere al giudice tributario e dal diritto di richiedere il rimborso.2.3.

Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all'art.360 c.p.c. comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 546del 1992, per aver la CTR erroneamente ritenuto la novità della questionedella decadenza del diritto a ricorrere e della prescrizione dell’azione dirimborso che era, invece, già contenuta nelle controdeduzioni svoltedall’ufficio in primo grado laddove aveva fatto presente che nel decreto delMinistero del 8 giugno 1998 non “ si fa cenno alcuno al rimborso di eventualiinteressi”.2.4.

Con il quarto motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 1362 c.c., dell'art. 115 c.p.c.,dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 5 della legge abolitrice del contenziosoamministrativo oltre che l’errata applicazione dell'art. 5 d.l. 23 maggio 1994n. 307 e del d.m. 6 agosto 1994.

La CTR avrebbe, infatti, ravvisato ilriconoscimento del diritto al rimborso degli interessi sulla base di una meraminuta del provvedimento dell’amministrazione finanziaria n. 23744 del2005, dando rilievo ad una volontà non ancora perfezionata nella formatipica dell’atto amministrativo, in violazione delle regole ermeneutichedell’art. 1362 c.c. che presiedono all’interpretazione anche degli attiamministrativi mentre avrebbe dovuto escludere, ai sensi dell’art. 155c.p.c., la valenza di prova documentale dell’atto prodotto in minuta dallacontribuente.

La CTR avrebbe, comunque, violato anche l’art. 5 LAC cheimpone al giudice la disapplicazione degli atti illegittimi dal momento chel’Agenzia delle Entrate non avrebbe potuto legittimamente accordare ilrimborso degli interessi non ricompresi nel provvedimento di liquidazioneNumero registro generale 28539/2017Numero sezionale 1960/2026Numero di raccolta generale 13520/2026Data pubblicazione 10/05/2026del Ministero.

In ogni caso, la CTR riconoscendo la fondatezza del diritto alrimborso degli interessi in questione avrebbe violato la previsione dell’art.5 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 307 che imponeva all’amministrazione finanziaria, dopola conversione del credito di imposta in titoli di Stato, di procedereall’estinzione dei crediti calcolando gli interessi relativi a ciascun credito finoal 31 dicembre 1994.

La banca nel prospetto di calcolo degli interessi aveva,infatti, inserito un credito IRPEG del 1984, già utilizzato in compensazionecon altro debito di imposta nel 1992 e, quindi, non più esistente al 31dicembre 1994, che avrebbe dovuto essere espunto dal calcolo degliinteressi sul capitale a partire dal 1986.

La richiesta di rimborso degliinteressi per l’anno di imposta 1984 si fonderebbe, quindi, su un’erroneaapplicazione della norma richiamata.2.5.

Con il quinto motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all'art.360 comma 1 n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto didiscussione fra le parti.

La sentenza impugnata, infatti, non avrebbe fattoalcun cenno alla versione ufficiale del provvedimento n. 23744 del17.6.2005, prodotto dall’ufficio in appello quale contrarius actus rispettoalla minuta prodotta dalla banca che avrebbe, invece, dovuto porre aconfronto in relazione alla diversità della firma del direttore e alla mancanzadella firma del collaboratore tributario, per evincere l’invalidità ed inefficaciadella minuta.2.6.

Il primo motivo, relativo alla censura da parte della ricorrente dellapronuncia di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi,adottata dalla CTR, in violazione dell’art. 53 n. 546 del 1992 comeinterpretato dall’orientamento consolidato della giurisprudenza dilegittimità, è fondato.2.6.1.

La giurisprudenza di legittimità adotta un’interpretazione restrittivadella previsione dell’art. 53 d. lgs. n. 546 del 1992 che, nell’ambito delprocesso tributario, prescrive a pena di inammissibilità come elementoessenziale del contenuto dell’atto di appello l’esposizione di “motivi specificiNumero registro generale 28539/2017Numero sezionale 1960/2026Numero di raccolta generale 13520/2026Data pubblicazione 10/05/2026dell’impugnazione” e, in ragione dell’effetto devoluto pieno dell’appello nonlimitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado ma voltoa riottenere il riesame della causa nel merito, ritiene sufficiente ad integrareil requisito la semplice riproposizione da parte dell’appellante delle difesesvolte a sostegno della domanda originaria, dovendosi consentire, ogni qualvolta nell'atto sia, comunque, espressa la volontà di contestare la decisionedi primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione(Cass. n.707 del 2019).

In tal modo, da un lato il contribuente può limitarsialla riproposizione dei motivi di impugnazione dell’atto impositivo incontrapposizione alle argomentazioni della sentenza impugnata (Cass. n.30525 del 2018) e, dall’altro, l’amministrazione finanziaria a riproporre lamotivazione dell’atto impositivo (Cass. 3064 del 2012) senza alcunanecessità di una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocatea sostegno dell’appello (Cass n. 30341 2019).2.6.2.

Con riguardo, in particolare, alla necessità dell’indicazione delleparti in cui la sentenza evidenzierebbe i vizi denunciati la Corte ha affermatoripetutamente il principio secondo cui « nel processo tributario, lariproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno delladomanda disattesa dal giudice di prime grado - in quanto ritenute giuste eidonee al conseguimento della pretesa fatta valere - assolve l'onere dispecificità dei motivi di impugnazione imposto dall'art. 53 del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, ben potendo il dissenso della parte soccombenteinvestire la decisione impugnata nella sua interezza (Cass. n. 14908 del2014, n. 16163 del 2016).» (Cass. n. 4231 del 2017).2.6.3.

Nel caso in esame la CTR non si è attenuta ai principi richiamatiladdove ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenziadelle Entrate avverso la sentenza di primo grado per difetto di specificitàdei motivi, rilevando, nel contesto dall’ampia dissertazione riservataall’argomento, “come l’impugnazione riproponga sostanzialmente gli stessimotivi posti a base dell’originario ricorso senza l’individuazione di specificiNumero registro generale 28539/2017Numero sezionale 1960/2026Numero di raccolta generale 13520/2026Data pubblicazione 10/05/2026vizi della sentenza oltre ad aver aggiunto nuova eccezione” e come “ lemotivazioni della parte appellante operano un generico richiamo ad unaasserita erronea interpretazione dei fatti di causa e alla violazione di normedi legge senza in alcun modo individuare le parti in cui la sentenzaevidenzierebbe tali vizi.”Sussiste, pertanto, la violazione di legge lamentata dalla ricorrente e lasentenza deve essere cassata con rinvio per nuovo e motivato esamedell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate.2.7.

Il secondo motivo è fondato limitatamente alla denunciata violazionedell’art. 57 d. lgs. n. 546 del 1992 per aver la CTR erroneamente ritenutoimproponibile in appello il motivo relativo all’eccezione di intervenutadecadenza della banca dal diritto di proporre ricorso avverso il diniego delrimborso.2.7.1.

Come emerge dallo stralcio della motivazione della sentenzaimpugnata riportato al punto precedente nel contesto della pronuncia diinammissibilità dell’appello la CTR ha ritenuto anche l’inammissibilitàdell’aggiunta di una “nuova eccezione”.

In particolare, ha ritenuto il “nuovomotivo non proponibile in grado di appello ai sensi dell'art. 57 d.lgs.546/1997 a pena di inammissibilità” formulato con riferimento “alla naturadell'atto impugnato che costituisce con ogni evidenza un mero documentoricognitivo di precedenti atti e provvedimenti divenuti definiti per addivenirealla conclusione che il diritto al rimborso di controparte sarebbe prescritto”.La sentenza impugnata, anche attraverso l’erronea qualificazione dellacensura mossa dalla ricorrente, ha finito così per ritenere preclusaall’amministrazione finanziaria la proposizione, come motivo di appello,dell’eccezione di decadenza della banca contribuente dal diritto a richiedereil rimborso del tributo che è, invece, un’eccezione rilevabile d’ufficio, cometale proponibile la prima volta anche in appello, purché il fatto emerga dagliNumero registro generale 28539/2017Numero sezionale 1960/2026Numero di raccolta generale 13520/2026Data pubblicazione 10/05/20262.7.2.

La giurisprudenza della Corte, al riguardo, ha ripetutamenteaffermato il principio secondo cui « In materia di contenzioso tributario, ladecadenza del contribuente per il mancato rispetto dei termini fissati perchiedere il rimborso del tributo indebitamente versato, essendo prevista infavore dell'amministrazione finanziaria ed attenendo a situazione nondisponibile, può essere rilevata d'ufficio anche in secondo grado, purchéemerga dagli elementi comunque acquisiti agli atti del giudizio; sicché essaè sottratta al regime delle eccezioni nuove […].» (Cass. n. 22399 del 2017;Cass. n. 5862 del 2013).2.7.3.

La pronuncia di inammissibilità dell’appello impugnata è, quindi,erronea anche sotto il profilo della ritenuta improponibilità in sede digravame dell’eccezione di decadenza, rilevabile d’ufficio, che dovrà, invece,essere esaminata nel giudizio di rinvio unitamente a tutti gli altri motivi diappello.2.8.

Gli altri motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili per difettodi interesse in quanto tutti volti a censurare la parte della sentenzaimpugnata in cui la CTR, dopo essersi dilungata in un’ampia dissertazionesulle ragioni della pronunciata inammissibilità dell’appello, ha aggiunto lesue ultronee considerazioni sull’infondatezza nel merito delle ragionidell’amministrazione finanziaria.Le motivazioni sul merito della controversia espresse dal giudice che si èspogliato della potestas decidendi dichiarando l’inammissibilità delladomanda o dell’appello sono, infatti, prive di qualsiasi rilevanza giuridica,essendo precluso al giudice del gravame di esprimere alcuna motivazionesul merito della lite allorché sia stata preliminarmente accertata da partesua la ricorrenza dei presupposti per la declaratoria d’inammissibilitàdell’impugnazione.2.8.1.

Afferma, al riguardo, la Corte che « le considerazioni di merito, cheil giudice abbia comunque ritenuto di svolgere, restano irrimediabilmentefuori dalla decisione “per l’assorbente ed insuperabile ragione che detteNumero registro generale 28539/2017Numero sezionale 1960/2026Numero di raccolta generale 13520/2026Data pubblicazione 10/05/2026valutazioni provengono da un giudice che, con la pregiudiziale declaratoriadi inammissibilità, si è già spogliato della potestas iudicandi in relazione almerito della fattispecie controversa”, onde “quelle ultronee considerazionirelative al merito della domanda (o del gravame) non sono riconducibili alladecisione (di inammissibilità) che al riguardo egli ha adottato, ma a quella,semmai, che egli avrebbe adottato ove appunto il correlativo esame non nefosse risultato precluso” (così, in motivazione, Cass.

S.U. n. 3840 del 2007,il cui orientamento è stato da ult. ribadito da Cass. n. 29529 del 2022).»(Cass. n. 15076 del 2024).3.

Il ricorso va, dunque, accolto con riferimento al primo e secondomotivo per quanto di ragione, inammissibili gli altri, con conseguentecassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo esamealla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, cheprovvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio dilegittimità.

P.Q.MAccoglie il ricorso in relazione al primo motivo e al secondo motivo perquanto di ragione, dichiara inammissibili gli altri motivi e cassa la sentenzaimpugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodell’ Abruzzo, in diversa composizione, a cui demanda anche di provvederesulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 3.3.2026.Il PresidenteANDREINA GIUDICEPIETRO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del Commissario liquidatore, elettivamente domiciliata a Milanopresso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difendeper procura speciale notarile allegata al controricorso;-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante elettivamenteNumero registro generale 28539/2017Numero sezionale 1960/2026Numero di raccolta generale 13520/2026Data pubblicazione 10/05/2026domiciliata a Milano presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende per procura speciale in calce all’atto di intervento;-terza intervenuta-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n.410 del 2017, depositata il 12 maggio 2017, non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte della bancaCarichieti s.p.a. del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, del 23 giugno2014, di diniego del rimborso della somma di euro 296.365 che avevarichiesto, con atto di diffida e messa in mora del 26 maggio 2014, a titolodi credito di imposta IRPEG residuo vantato per il capitale di euro 106,39nell’anno di imposta 1986 e per gli interessi di euro 296.365,40 nell’anno diimposta 1984, all’esito della conversione in titoli di Stato ai sensi dell’art. 5del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 307.La banca contribuente aveva sostenuto che l’amministrazione finanziariapur avendo riconosciuto, con provvedimento del 19 giugno 2005 n. 23744,di dover rimborsare l’intera somma aveva, poi, proceduto al rimborso dellasola somma di euro 106,39, corrispondente al credito di imposta 1986,senza mai versare la somma dovuta a titolo di interessi sul credito diimposta dell’anno 1984. L’amministrazione finanziaria aveva contestato lapretesa della contribuente sostenendo che la versione del provvedimentodel 19 giugno 2005 n. 23744 in possesso della banca, recante la scritta“minuta”, fosse un mero atto interno non espressione della volontàdefinitiva dell’ente ed aveva prodotto in giudizio la versione ufficiale deldecreto che, in conformità al provvedimento di liquidazione del Ministerodell’Economia e delle Finanze del 8 giugno 1998, aveva escluso il dirittodella banca al rimborso degli interessi.Numero registro generale 28539/2017Numero sezionale 1960/2026Numero di raccolta generale 13520/2026Data pubblicazione 10/05/20262. La CTP di Chieti aveva accolto il ricorso della banca riconoscendo il suodiritto al rimborso anche della somma dovuta a titolo di interessi e la CTRdell’Abruzzo, adita in appello dall’Agenzia delle Entrate, aveva ritenutoinammissibile il gravame per difetto di specificità dei motivi e, comunque,fondata nel merito la pretesa restitutoria della banca, basata su unprovvedimento di riconoscimento del diritto che, nonostante la dicitura“minuta”, era stato sottoscritto dal direttore dell’ufficio e comunicato allacontribuente.3. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, affidandosi a cinque motivi, e la liquidazione coattaamministrativa della banca si è difesa depositando il controricorso.Successivamente è intervenuta in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nella suaqualità di cessionaria di tutte le attività e passività dell’azienda bancaria e,quindi, di successore a titolo particolare nel credito litigioso oggetto di causainteressato a contraddire.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità nel giudiziodi legittimità dell’intervento spiegato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. comesuccessore a titolo particolare della procedura ricorrente.L’ampliamento della compagine soggettiva del giudizio di legittimitàdisciplina del codice di rito ed è consentito dalla giurisprudenza della Cortesolo a tutela delle esigenze di tutela della posizione del terzo derivantidall’inerzia difensiva del suo dante causa.1.1. Afferma, in particolare, la giurisprudenza di legittimità che« Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, sebbene non possaintervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsionenormativa che consenta al terzo di parteciparvi esplicando le proprie difese,è ammesso a depositare controricorso, per resistere al ricorso propostocontro il proprio dante causa, nel caso in cui in cui quest'ultimo sia rimastoNumero registro generale 28539/2017Numero sezionale 1960/2026Numero di raccolta generale 13520/2026Data pubblicazione 10/05/2026inerte, altrimenti determinandosi un'irrimediabile lesione del suo diritto didifesa.» (Cass. n. 16526 del 2024).1.2. Nel caso in esame la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è intervenuta nel giudiziodi cassazione svolgendo le stesse difese già contenute nel ricorso propostodalla procedura coatta amministrativa della [OSCURATO:SOCIETA]., sua dantecausa, e non sussistono, pertanto, le condizioni di ammissibilitàdell’intervento.2. Procedendo all’esame contestuale dei motivi di ricorso devono ritenersifondati il primo motivo e parzialmente il secondo mentre sono inammissibiliper difetto di interesse tutti gli altri.2.1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate ricorrente ha lamentato,in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione ed errataapplicazione dell’art. 53 d. lgs. n. 546 del 1992 per aver la CTR ritenutol’appello carente dell’elemento essenziale dei motivi specifici di censurarivolti alla sentenza impugnata, in contrasto con l’orientamento consolidatodella Corte che, atteso il carattere pienamente devolutivo dell’appello inmateria tributaria, ritiene sufficiente la riproposizione da partedell’amministrazione finanziaria delle precedenti difese o, comunque, dellamotivazione dell’atto impugnato.2.2. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all'art.360, comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione ed errata applicazione degli articoli19, 21 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 per aver la CTR ritenuto impugnabile,in violazione dell’art. 19 d. lgs. n. 546 del 1992, come atto di diniego delrimborso, una mera comunicazione dell’ufficio ricognitiva di precedentiprovvedimenti non impugnati che avevano già negato il rimborso degliinteressi, come il decreto di liquidazione del Ministero dell’Economia e delledell’art. 57 d. lgs. n. 546 del 1992, un nuovo motivo improponibile inappello, la sua eccezione di intervenuta decadenza della banca dal diritto diproporre il ricorso rilevabile, invece, in ogni stato e grado del processo.Numero registro generale 28539/2017Numero sezionale 1960/2026Numero di raccolta generale 13520/2026Data pubblicazione 10/05/2026Infatti, già il provvedimento di liquidazione del Ministero del 1998 avevaassunto il contenuto di un rigetto parziale sia pure implicito della richiestadi rimborso degli interessi che avrebbe dovuto essere impugnato dallabanca nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione e la definitivitàdel provvedimento aveva determinato la decadenza della banca dal dirittodi ricorrere al giudice tributario e dal diritto di richiedere il rimborso.2.3. Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all'art.360 c.p.c. comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 546del 1992, per aver la CTR erroneamente ritenuto la novità della questionedella decadenza del diritto a ricorrere e della prescrizione dell’azione dirimborso che era, invece, già contenuta nelle controdeduzioni svoltedall’ufficio in primo grado laddove aveva fatto presente che nel decreto delMinistero del 8 giugno 1998 non “ si fa cenno alcuno al rimborso di eventualiinteressi”.2.4. Con il quarto motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 1362 c.c., dell'art. 115 c.p.c.,dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 5 della legge abolitrice del contenziosoamministrativo oltre che l’errata applicazione dell'art. 5 d.l. 23 maggio 1994n. 307 e del d.m. 6 agosto 1994. La CTR avrebbe, infatti, ravvisato ilriconoscimento del diritto al rimborso degli interessi sulla base di una meraminuta del provvedimento dell’amministrazione finanziaria n. 23744 del2005, dando rilievo ad una volontà non ancora perfezionata nella formatipica dell’atto amministrativo, in violazione delle regole ermeneutichedell’art. 1362 c.c. che presiedono all’interpretazione anche degli attiamministrativi mentre avrebbe dovuto escludere, ai sensi dell’art. 155c.p.c., la valenza di prova documentale dell’atto prodotto in minuta dallacontribuente. La CTR avrebbe, comunque, violato anche l’art. 5 LAC cheimpone al giudice la disapplicazione degli atti illegittimi dal momento chel’Agenzia delle Entrate non avrebbe potuto legittimamente accordare ilrimborso degli interessi non ricompresi nel provvedimento di liquidazioneNumero registro generale 28539/2017Numero sezionale 1960/2026Numero di raccolta generale 13520/2026Data pubblicazione 10/05/2026del Ministero. In ogni caso, la CTR riconoscendo la fondatezza del diritto alrimborso degli interessi in questione avrebbe violato la previsione dell’art.5 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 307 che imponeva all’amministrazione finanziaria, dopola conversione del credito di imposta in titoli di Stato, di procedereall’estinzione dei crediti calcolando gli interessi relativi a ciascun credito finoal 31 dicembre 1994. La banca nel prospetto di calcolo degli interessi aveva,infatti, inserito un credito IRPEG del 1984, già utilizzato in compensazionecon altro debito di imposta nel 1992 e, quindi, non più esistente al 31dicembre 1994, che avrebbe dovuto essere espunto dal calcolo degliinteressi sul capitale a partire dal 1986. La richiesta di rimborso degliinteressi per l’anno di imposta 1984 si fonderebbe, quindi, su un’erroneaapplicazione della norma richiamata.2.5. Con il quinto motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all'art.360 comma 1 n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto didiscussione fra le parti. La sentenza impugnata, infatti, non avrebbe fattoalcun cenno alla versione ufficiale del provvedimento n. 23744 del17.6.2005, prodotto dall’ufficio in appello quale contrarius actus rispettoalla minuta prodotta dalla banca che avrebbe, invece, dovuto porre aconfronto in relazione alla diversità della firma del direttore e alla mancanzadella firma del collaboratore tributario, per evincere l’invalidità ed inefficaciadella minuta.2.6. Il primo motivo, relativo alla censura da parte della ricorrente dellapronuncia di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi,adottata dalla CTR, in violazione dell’art. 53 n. 546 del 1992 comeinterpretato dall’orientamento consolidato della giurisprudenza dilegittimità, è fondato.2.6.1. La giurisprudenza di legittimità adotta un’interpretazione restrittivadella previsione dell’art. 53 d. lgs. n. 546 del 1992 che, nell’ambito delprocesso tributario, prescrive a pena di inammissibilità come elementoessenziale del contenuto dell’atto di appello l’esposizione di “motivi specificiNumero registro generale 28539/2017Numero sezionale 1960/2026Numero di raccolta generale 13520/2026Data pubblicazione 10/05/2026dell’impugnazione” e, in ragione dell’effetto devoluto pieno dell’appello nonlimitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado ma voltoa riottenere il riesame della causa nel merito, ritiene sufficiente ad integrareil requisito la semplice riproposizione da parte dell’appellante delle difesesvolte a sostegno della domanda originaria, dovendosi consentire, ogni qualvolta nell'atto sia, comunque, espressa la volontà di contestare la decisionedi primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione(Cass. n.707 del 2019). In tal modo, da un lato il contribuente può limitarsialla riproposizione dei motivi di impugnazione dell’atto impositivo incontrapposizione alle argomentazioni della sentenza impugnata (Cass. n.30525 del 2018) e, dall’altro, l’amministrazione finanziaria a riproporre lamotivazione dell’atto impositivo (Cass. 3064 del 2012) senza alcunanecessità di una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocatea sostegno dell’appello (Cass n. 30341 2019).2.6.2. Con riguardo, in particolare, alla necessità dell’indicazione delleparti in cui la sentenza evidenzierebbe i vizi denunciati la Corte ha affermatoripetutamente il principio secondo cui « nel processo tributario, lariproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno delladomanda disattesa dal giudice di prime grado - in quanto ritenute giuste eidonee al conseguimento della pretesa fatta valere - assolve l'onere dispecificità dei motivi di impugnazione imposto dall'art. 53 del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, ben potendo il dissenso della parte soccombenteinvestire la decisione impugnata nella sua interezza (Cass. n. 14908 del2014, n. 16163 del 2016).» (Cass. n. 4231 del 2017).2.6.3. Nel caso in esame la CTR non si è attenuta ai principi richiamatiladdove ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenziadelle Entrate avverso la sentenza di primo grado per difetto di specificitàdei motivi, rilevando, nel contesto dall’ampia dissertazione riservataall’argomento, “come l’impugnazione riproponga sostanzialmente gli stessimotivi posti a base dell’originario ricorso senza l’individuazione di specificiNumero registro generale 28539/2017Numero sezionale 1960/2026Numero di raccolta generale 13520/2026Data pubblicazione 10/05/2026vizi della sentenza oltre ad aver aggiunto nuova eccezione” e come “ lemotivazioni della parte appellante operano un generico richiamo ad unaasserita erronea interpretazione dei fatti di causa e alla violazione di normedi legge senza in alcun modo individuare le parti in cui la sentenzaevidenzierebbe tali vizi.”Sussiste, pertanto, la violazione di legge lamentata dalla ricorrente e lasentenza deve essere cassata con rinvio per nuovo e motivato esamedell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate.2.7. Il secondo motivo è fondato limitatamente alla denunciata violazionedell’art. 57 d. lgs. n. 546 del 1992 per aver la CTR erroneamente ritenutoimproponibile in appello il motivo relativo all’eccezione di intervenutadecadenza della banca dal diritto di proporre ricorso avverso il diniego delrimborso.2.7.1. Come emerge dallo stralcio della motivazione della sentenzaimpugnata riportato al punto precedente nel contesto della pronuncia diinammissibilità dell’appello la CTR ha ritenuto anche l’inammissibilitàdell’aggiunta di una “nuova eccezione”. In particolare, ha ritenuto il “nuovomotivo non proponibile in grado di appello ai sensi dell'art. 57 d.lgs.546/1997 a pena di inammissibilità” formulato con riferimento “alla naturadell'atto impugnato che costituisce con ogni evidenza un mero documentoricognitivo di precedenti atti e provvedimenti divenuti definiti per addivenirealla conclusione che il diritto al rimborso di controparte sarebbe prescritto”.La sentenza impugnata, anche attraverso l’erronea qualificazione dellacensura mossa dalla ricorrente, ha finito così per ritenere preclusaall’amministrazione finanziaria la proposizione, come motivo di appello,dell’eccezione di decadenza della banca contribuente dal diritto a richiedereil rimborso del tributo che è, invece, un’eccezione rilevabile d’ufficio, cometale proponibile la prima volta anche in appello, purché il fatto emerga dagliNumero registro generale 28539/2017Numero sezionale 1960/2026Numero di raccolta generale 13520/2026Data pubblicazione 10/05/20262.7.2. La giurisprudenza della Corte, al riguardo, ha ripetutamenteaffermato il principio secondo cui « In materia di contenzioso tributario, ladecadenza del contribuente per il mancato rispetto dei termini fissati perchiedere il rimborso del tributo indebitamente versato, essendo prevista infavore dell'amministrazione finanziaria ed attenendo a situazione nondisponibile, può essere rilevata d'ufficio anche in secondo grado, purchéemerga dagli elementi comunque acquisiti agli atti del giudizio; sicché essaè sottratta al regime delle eccezioni nuove […].» (Cass. n. 22399 del 2017;Cass. n. 5862 del 2013).2.7.3. La pronuncia di inammissibilità dell’appello impugnata è, quindi,erronea anche sotto il profilo della ritenuta improponibilità in sede digravame dell’eccezione di decadenza, rilevabile d’ufficio, che dovrà, invece,essere esaminata nel giudizio di rinvio unitamente a tutti gli altri motivi diappello.2.8. Gli altri motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili per difettodi interesse in quanto tutti volti a censurare la parte della sentenzaimpugnata in cui la CTR, dopo essersi dilungata in un’ampia dissertazionesulle ragioni della pronunciata inammissibilità dell’appello, ha aggiunto lesue ultronee considerazioni sull’infondatezza nel merito delle ragionidell’amministrazione finanziaria.Le motivazioni sul merito della controversia espresse dal giudice che si èspogliato della potestas decidendi dichiarando l’inammissibilità delladomanda o dell’appello sono, infatti, prive di qualsiasi rilevanza giuridica,essendo precluso al giudice del gravame di esprimere alcuna motivazionesul merito della lite allorché sia stata preliminarmente accertata da partesua la ricorrenza dei presupposti per la declaratoria d’inammissibilitàdell’impugnazione.2.8.1. Afferma, al riguardo, la Corte che « le considerazioni di merito, cheil giudice abbia comunque ritenuto di svolgere, restano irrimediabilmentefuori dalla decisione “per l’assorbente ed insuperabile ragione che detteNumero registro generale 28539/2017Numero sezionale 1960/2026Numero di raccolta generale 13520/2026Data pubblicazione 10/05/2026valutazioni provengono da un giudice che, con la pregiudiziale declaratoriadi inammissibilità, si è già spogliato della potestas iudicandi in relazione almerito della fattispecie controversa”, onde “quelle ultronee considerazionirelative al merito della domanda (o del gravame) non sono riconducibili alladecisione (di inammissibilità) che al riguardo egli ha adottato, ma a quella,semmai, che egli avrebbe adottato ove appunto il correlativo esame non nefosse risultato precluso” (così, in motivazione, Cass. S.U. n. 3840 del 2007,il cui orientamento è stato da ult. ribadito da Cass. n. 29529 del 2022).»(Cass. n. 15076 del 2024).3. Il ricorso va, dunque, accolto con riferimento al primo e secondomotivo per quanto di ragione, inammissibili gli altri, con conseguentecassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo esamealla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, cheprovvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso in relazione al primo motivo e al secondo motivo perquanto di ragione, dichiara inammissibili gli altri motivi e cassa la sentenzaimpugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodell’ Abruzzo, in diversa composizione, a cui demanda anche di provvederesulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 3.3.2026.Il PresidenteANDREINA GIUDICEPIETRO
Sentenza Cassazione n. 13520/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris