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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 30410/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Matera avverso la sentenza del 15/04/2021 della Corte d'appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 328 del 15 aprile 2021, la Corte d'appello di Potenza dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del tribunale di Matera n. 87 del 30 gennaio 2018 con la quale il Paladino era stato condannato per il reato p.e.p. dall'art. 10, d.lgs. 19 marzo 2000, n. 74 poiché, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, distruggeva le scritture contabili e i documenti relativi agli anni 2011 2012, 2013, 2014 di cui era obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o dei volumi d'affari per dette annualità.

L'inammissibilità veniva dichiarata in applicazione dei principi affermati nella decisione delle Sezioni Unite n. 8825 del 22/2/2017, Galtelli, Rv. 268823 e alla luce della riformulazione dell'art. 581 cod. proc. pen., sull'assunto che l'appellante "aveva formulato doglianze assertive e aspecifiche rispetto alle puntuali ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione di condanna, riproponendo le medesime argomentazioni già compiutamente scrutinate in senso sfavorevole dal tribunale senza involgere l'intero impianto motivazionale".

2. Avverso tale decisione l'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione lamentando l'erronea dichiarazione dell'inammissibilità dell'appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato avendo la Corte territoriale erroneamente dichiarato inammissibile l'appello. 2.L'atto d'appello proposto dal Paladino non si presentava affatto generico essendosi in esso dato dettagliatamente conto delle ragioni di censura della sentenza di primo grado.

Nel primo motivo, volto ad eccepire l'omessa motivazione circa l'applicazione dell'art. 2214 cod. civ., l'appellante aveva infatti specificamente dedotto che l'obbligo per l'imprenditore che esercita un'attività commerciale della tenuta del libro giornale, del libro degli inventari, delle scritture che siano richieste dalle dimensioni dell'impresa e la documentazione ivi indicata, non si applica ai piccoli imprenditori e aveva altresì provato, nel corso del processo, le ragioni per le quali egli poteva essere considerato piccolo imprenditore.

Nel secondo motivo, in cui si lamentava l'omessa considerazione da parte del Giudice d'appello delle doglianze proposte in ordine all'inclusione dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive, ai fini del calcolo del profitto di reato, si era dettagliatamente dato conto delle disposizioni legislative e della giurisprudenza a supporto della propria interpretazione. 3.La non genericità dell'impugnazione risulta, altresì, dalla circostanza che gli stessi giudici d'appello si sono pronunciati diffusamente nel merito della motivazione della sentenza impugnata, dando conto, semmai di una manifesta infondatezza dello stesso, che tuttavia non poteva legittimare, in base alla stessa decisione delle Sezioni Unite sopra citata, la possibilità di una declaratoria di inammissibilità. 2 k Giova ricordare infatti che il [OSCURATO:PERSONA] ha, con tale pronuncia, affermato il principio di diritto secondo cui in tema di impugnazioni, il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile - alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi. 3.Per queste ragioni, la sentenza va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Potenza ai fini del giudizio nel merito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza con trasmissione degli atti alla Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Matera avverso la sentenza del 15/04/2021 della Corte d'appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 328 del 15 aprile 2021, la Corte d'appello di Potenza dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del tribunale di Matera n. 87 del 30 gennaio 2018 con la quale il Paladino era stato condannato per il reato p.e.p. dall'art. 10, d.lgs. 19 marzo 2000, n. 74 poiché, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, distruggeva le scritture contabili e i documenti relativi agli anni 2011 2012, 2013, 2014 di cui era obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o dei volumi d'affari per dette annualità. L'inammissibilità veniva dichiarata in applicazione dei principi affermati nella decisione delle Sezioni Unite n. 8825 del 22/2/2017, Galtelli, Rv. 268823 e alla luce della riformulazione dell'art. 581 cod. proc. pen., sull'assunto che l'appellante "aveva formulato doglianze assertive e aspecifiche rispetto alle puntuali ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione di condanna, riproponendo le medesime argomentazioni già compiutamente scrutinate in senso sfavorevole dal tribunale senza involgere l'intero impianto motivazionale". 2. Avverso tale decisione l'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione lamentando l'erronea dichiarazione dell'inammissibilità dell'appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato avendo la Corte territoriale erroneamente dichiarato inammissibile l'appello. 2.L'atto d'appello proposto dal Paladino non si presentava affatto generico essendosi in esso dato dettagliatamente conto delle ragioni di censura della sentenza di primo grado. Nel primo motivo, volto ad eccepire l'omessa motivazione circa l'applicazione dell'art. 2214 cod. civ., l'appellante aveva infatti specificamente dedotto che l'obbligo per l'imprenditore che esercita un'attività commerciale della tenuta del libro giornale, del libro degli inventari, delle scritture che siano richieste dalle dimensioni dell'impresa e la documentazione ivi indicata, non si applica ai piccoli imprenditori e aveva altresì provato, nel corso del processo, le ragioni per le quali egli poteva essere considerato piccolo imprenditore. Nel secondo motivo, in cui si lamentava l'omessa considerazione da parte del Giudice d'appello delle doglianze proposte in ordine all'inclusione dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive, ai fini del calcolo del profitto di reato, si era dettagliatamente dato conto delle disposizioni legislative e della giurisprudenza a supporto della propria interpretazione. 3.La non genericità dell'impugnazione risulta, altresì, dalla circostanza che gli stessi giudici d'appello si sono pronunciati diffusamente nel merito della motivazione della sentenza impugnata, dando conto, semmai di una manifesta infondatezza dello stesso, che tuttavia non poteva legittimare, in base alla stessa decisione delle Sezioni Unite sopra citata, la possibilità di una declaratoria di inammissibilità. 2 k Giova ricordare infatti che il [OSCURATO:PERSONA] ha, con tale pronuncia, affermato il principio di diritto secondo cui in tema di impugnazioni, il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile - alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi. 3.Per queste ragioni, la sentenza va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Potenza ai fini del giudizio nel merito. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza con trasmissione degli atti alla Co
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