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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06309/2026

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onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 30053 /20 21 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore e AGENZIADELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Direttore pro tempore, entrambe rappresentate e difese come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrenti– contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata – Oggetto:cartella di pagamento Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza resa dalla Corte di giustizia tributaria del Molise, n. 442 /02/20 21 depositata in data 01 / 10 /202 1 e notificata a mezzoPEC in data 4 ottobre 2021 ; udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Fattidi causa La società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la cartella di pagamento notificatale a mezzo PEC in data 11 maggio 2017 con la quale era intimato il pagamento dell’importo dovuto a seguito della decadenza della stessa dalla precedentemente concordata rateizzazione.

A t ale giudizioerano riuniti gli ulteriori giudizi relativi all’impugnazioni di altre cartelleriferite a somme dovute per le annualità dal 2011 al 2013.

LaCTP di Campobasso accoglieva in parte i ricorsi, riconoscendo le ragioni della contribuente con riguardo alle sanzioni per omesso e ritardato pagamento dei tributi e rigettando le eccezioni relative alla legittimità,nel resto, degli atti impugnati.

L’Ufficio proponeva appello principale con riguardo ai profili rispetto ai quali risultava soccombente; la società proponeva appello incidentale.

Con la sentenza ora qui gravata, la CTR ha confermato la pronunciadi primo grado rigettando entrambe le impugnazioni.

Ricorrono a questa Corte sia l’Agenzia delle Entrate sia il Riscossorecon unico atto.

Lasocietà contribuente è rimasta intimata nel presente giudizio di Legittimità.

Ragionidella decisione Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 3 Partericorrente ha chiesto riunirsi il presente giudizio con quelli – chiamati alla medesima adunanza camerale – iscritti ai n.

R.g. 26888/2020 e 26309/2021 alla luce della connessione quantomeno soggettivache li avvince.

L’istanza va disattesa, in quanto gli stessi sono trattaticongiuntamente alla medesima adunanza camerale.

Èinfatti ben vero che il giudice può ordinare la riunione in un solo processo di impugnazioni diverse, oltre i casi espressamente previsti, ove ravvisi in concreto elementi di connessione tali da rendere opportuno,per ragioni di economia processuale, il l oro esame congiunto (Cass.Sez.

U n. n. 18050 / 2010; Cass.

S ez.

U n. n. 1521 / 2013; Cass., n. 27550/2018), ma è altrettanto vero che la medesima economia processualeviene qui raggiunta dalla trattazione congiunta dei giudizi in argomento.

Venendoora alla disamina dei motivi di doglianza, rileva la Corte cheil primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 13 del d.

Lgs. n. 471 del 1997 e degli artt. 5 e 6 del d.

Lgs. n.472 del 1997 in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. in relazione all’art.360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto non dovute le sanzioni irrogate sussistendo la scusante della c.d.

“forza maggiore”.

Ilmotivo è fondato.

Invero,il giudice del merito ha ritenuto che “non è applicabile la sanzionetributaria in quanto la violazione connessa è riferibile a causa di forza maggiore rappresentata da motivi esterni alla volontà del contribuente che ostacolano in modo oggettivo e inevitabile il rispetto degliobblighi tributari.

In tale contesto gli omessi o ritardati versamenti per difficoltà finanziarie, crisi finanziaria ed economica possono integrarela forza maggiore con esonero dall’applicabilità delle sanzioni”.

Diversamente, secondo la giurisprudenza costante e convincente di questa Corte, « i n tema di sanzioni amministrative per violazioni di Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 4 norme tributarie, l'art. 5 del d.

L gs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall'art. 3 L . n. 689 del 1981, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamentosanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente dolos o, quantomeno negligente.

È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta,senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offertadal contribuente e va disti nta dalla prova della buona fede, che rileva,come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, peressere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque nonsuperabile con l'uso della normale diligenza» (Cass. n. 2139/202 0).

Nelcaso di specie, la CTR molisana , pur non violando le regole di ripartodell’onere della prova, non si è conformata al superiore principio didiritto.

Invero, gli elementi addotti a sostegno della pretesa non colpevolezza del trasgressore non costituiscono fattori esterni alle normalidinamiche imprenditoriali e, come tali, sono del tutto prevedibili edevitabili con un’accorta gestione aziendale, sicché non può sostenersi chesia stata superata la presunzione prevista dall’art. 5 del d.

L gs. n. 472 del 1997.

Sempre s econdo la giurisprudenza di questa Corte, « i n temadi sanzioni tributarie, posto che il diritto sanzionatorio ha natura punitiva, la forza maggiore va intesa secondo la sua accezione penalistica, e va quindi riferita ad un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri com portamenti, elidendo il requisito della coscienza e volontarietà della condotta» (Cass. n. 11111/2022, la quale ha escluso che il reiterato inadempimento delle pubbliche amministrazioni integrasse detto elemento; conf.

Cass. n. 8844/2024).

Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 5 Èstato, altresì, evidenziato che «la sussistenza di una situazione diilliquidità o di crisi aziendale non costituisce, di per sé, forza maggiore, aifini dell'operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 6, comma 5,del d.

L gs. n. 472 del 1997, essendo invece necessaria la sussistenza diun elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, correlato al dovere del contribuentedi premunirsi contro le conseguenze dell 'evento anormale, mediante l'adozione di misure appropriate, pur senza incorrere in sacrificieccessivi» (Cass. n. 8175/2019; Cass. n. 39548/2021; si veda, anche Cass. n. 3049/2018, con ampi riferimenti al diritto unionale).

Applicandoi suddetti principi al caso di specie, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello, va sicuramente esclusa l’operatività dell’esimente, non rientrando nell’ambito della stessa le circostanze prese in considerazione dalla CTR, involgenti situazioni ampiamente prevedibili per un operatore commerciale (per tutte, Cass. n. 31907/2024).

Diqui l’accoglimento della censura.

Ilsecondo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art.18 c. 2 lett. e) del d.

Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c. inrelazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.; secondo l’Agenzia delle Entrate ricorrente, la sentenza di merito av rebbe mancato di valutare l’inconferenza delle eccezioni della contribuente dal momento che mentrele cartelle impugnate erano relative a tributi IRES, IVA e ritenute dovuti nei periodi d’imposta dal 2009 al 2013 oggetto di rateizzazione dalla quale la con tribuente era poi decaduta, il ricorso verteva unicamentesulle ragioni per le quali era risultato impossibile versare la solaIVA per il periodo d’imposta 2011.

Il motivo, alla luce della decisione in ordine al la censura che precede,è assorbito.

Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 6 Varicordato che l'assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisionesulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difettodi interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbenteha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre èin senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità ola possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicitorigetto di altre domande (tra molte, Cass. n. 28663/2013); nel presente c aso, l’accoglimento del primo motivo comporta il riconoscimento delle ragioni dell’Amministrazione finanziaria proprio nellamassima ampiezza (dovendosi escludere che la situazione dedotta dalla contribuente costituisca forza maggiore, come erroneamente ritenutodalla sentenza impugnata).

Ne deriva la superfluità dell ’esame del secondo motivo e il suo assorbimento.

In conclusione, allora, in accoglimento del primo motivo – e dichiarato assorbito il secondo – la sentenza va cassata con rinvio al giudicedel merito P.Q.M accoglieil primo motivo di ricorso; dich

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 30053 /20 21 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore e AGENZIADELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Direttore pro tempore, entrambe rappresentate e difese come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrenti– contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata – Oggetto:cartella di pagamento Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza resa dalla Corte di giustizia tributaria del Molise, n. 442 /02/20 21 depositata in data 01 / 10 /202 1 e notificata a mezzoPEC in data 4 ottobre 2021 ; udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Fattidi causa La società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la cartella di pagamento notificatale a mezzo PEC in data 11 maggio 2017 con la quale era intimato il pagamento dell’importo dovuto a seguito della decadenza della stessa dalla precedentemente concordata rateizzazione. A t ale giudizioerano riuniti gli ulteriori giudizi relativi all’impugnazioni di altre cartelleriferite a somme dovute per le annualità dal 2011 al 2013. LaCTP di Campobasso accoglieva in parte i ricorsi, riconoscendo le ragioni della contribuente con riguardo alle sanzioni per omesso e ritardato pagamento dei tributi e rigettando le eccezioni relative alla legittimità,nel resto, degli atti impugnati. L’Ufficio proponeva appello principale con riguardo ai profili rispetto ai quali risultava soccombente; la società proponeva appello incidentale. Con la sentenza ora qui gravata, la CTR ha confermato la pronunciadi primo grado rigettando entrambe le impugnazioni. Ricorrono a questa Corte sia l’Agenzia delle Entrate sia il Riscossorecon unico atto. Lasocietà contribuente è rimasta intimata nel presente giudizio di Legittimità. Ragionidella decisione Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 3 Partericorrente ha chiesto riunirsi il presente giudizio con quelli – chiamati alla medesima adunanza camerale – iscritti ai n. R.g. 26888/2020 e 26309/2021 alla luce della connessione quantomeno soggettivache li avvince. L’istanza va disattesa, in quanto gli stessi sono trattaticongiuntamente alla medesima adunanza camerale. Èinfatti ben vero che il giudice può ordinare la riunione in un solo processo di impugnazioni diverse, oltre i casi espressamente previsti, ove ravvisi in concreto elementi di connessione tali da rendere opportuno,per ragioni di economia processuale, il l oro esame congiunto (Cass.Sez. U n. n. 18050 / 2010; Cass. S ez. U n. n. 1521 / 2013; Cass., n. 27550/2018), ma è altrettanto vero che la medesima economia processualeviene qui raggiunta dalla trattazione congiunta dei giudizi in argomento. Venendoora alla disamina dei motivi di doglianza, rileva la Corte cheil primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 13 del d. Lgs. n. 471 del 1997 e degli artt. 5 e 6 del d. Lgs. n.472 del 1997 in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. in relazione all’art.360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto non dovute le sanzioni irrogate sussistendo la scusante della c.d. “forza maggiore”. Ilmotivo è fondato. Invero,il giudice del merito ha ritenuto che “non è applicabile la sanzionetributaria in quanto la violazione connessa è riferibile a causa di forza maggiore rappresentata da motivi esterni alla volontà del contribuente che ostacolano in modo oggettivo e inevitabile il rispetto degliobblighi tributari. In tale contesto gli omessi o ritardati versamenti per difficoltà finanziarie, crisi finanziaria ed economica possono integrarela forza maggiore con esonero dall’applicabilità delle sanzioni”. Diversamente, secondo la giurisprudenza costante e convincente di questa Corte, « i n tema di sanzioni amministrative per violazioni di Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 4 norme tributarie, l'art. 5 del d. L gs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall'art. 3 L . n. 689 del 1981, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamentosanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente dolos o, quantomeno negligente. È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta,senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offertadal contribuente e va disti nta dalla prova della buona fede, che rileva,come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, peressere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque nonsuperabile con l'uso della normale diligenza» (Cass. n. 2139/202 0). Nelcaso di specie, la CTR molisana , pur non violando le regole di ripartodell’onere della prova, non si è conformata al superiore principio didiritto. Invero, gli elementi addotti a sostegno della pretesa non colpevolezza del trasgressore non costituiscono fattori esterni alle normalidinamiche imprenditoriali e, come tali, sono del tutto prevedibili edevitabili con un’accorta gestione aziendale, sicché non può sostenersi chesia stata superata la presunzione prevista dall’art. 5 del d. L gs. n. 472 del 1997. Sempre s econdo la giurisprudenza di questa Corte, « i n temadi sanzioni tributarie, posto che il diritto sanzionatorio ha natura punitiva, la forza maggiore va intesa secondo la sua accezione penalistica, e va quindi riferita ad un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri com portamenti, elidendo il requisito della coscienza e volontarietà della condotta» (Cass. n. 11111/2022, la quale ha escluso che il reiterato inadempimento delle pubbliche amministrazioni integrasse detto elemento; conf. Cass. n. 8844/2024). Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 5 Èstato, altresì, evidenziato che «la sussistenza di una situazione diilliquidità o di crisi aziendale non costituisce, di per sé, forza maggiore, aifini dell'operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 6, comma 5,del d. L gs. n. 472 del 1997, essendo invece necessaria la sussistenza diun elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, correlato al dovere del contribuentedi premunirsi contro le conseguenze dell 'evento anormale, mediante l'adozione di misure appropriate, pur senza incorrere in sacrificieccessivi» (Cass. n. 8175/2019; Cass. n. 39548/2021; si veda, anche Cass. n. 3049/2018, con ampi riferimenti al diritto unionale). Applicandoi suddetti principi al caso di specie, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello, va sicuramente esclusa l’operatività dell’esimente, non rientrando nell’ambito della stessa le circostanze prese in considerazione dalla CTR, involgenti situazioni ampiamente prevedibili per un operatore commerciale (per tutte, Cass. n. 31907/2024). Diqui l’accoglimento della censura. Ilsecondo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art.18 c. 2 lett. e) del d. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c. inrelazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.; secondo l’Agenzia delle Entrate ricorrente, la sentenza di merito av rebbe mancato di valutare l’inconferenza delle eccezioni della contribuente dal momento che mentrele cartelle impugnate erano relative a tributi IRES, IVA e ritenute dovuti nei periodi d’imposta dal 2009 al 2013 oggetto di rateizzazione dalla quale la con tribuente era poi decaduta, il ricorso verteva unicamentesulle ragioni per le quali era risultato impossibile versare la solaIVA per il periodo d’imposta 2011. Il motivo, alla luce della decisione in ordine al la censura che precede,è assorbito. Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 6 Varicordato che l'assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisionesulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difettodi interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbenteha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre èin senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità ola possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicitorigetto di altre domande (tra molte, Cass. n. 28663/2013); nel presente c aso, l’accoglimento del primo motivo comporta il riconoscimento delle ragioni dell’Amministrazione finanziaria proprio nellamassima ampiezza (dovendosi escludere che la situazione dedotta dalla contribuente costituisca forza maggiore, come erroneamente ritenutodalla sentenza impugnata). Ne deriva la superfluità dell ’esame del secondo motivo e il suo assorbimento. In conclusione, allora, in accoglimento del primo motivo – e dichiarato assorbito il secondo – la sentenza va cassata con rinvio al giudicedel merito P.Q.M accoglieil primo motivo di ricorso; dich