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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021

Cassazione n. 01422/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per tre furti in abitazione e un quarto tentativo di furto, pure esso in abitazione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità formulato in relazione al furto in abitazione di cui al capo B) e al tentativo di furto in abitazione di cui al capo D); [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato.

La Corte d'appello ha ampiamente e congruamente argomentato in ordine al reato di cui al capo B), rilevando che detto furto fu commesso pochi minuti dopo quello di cui al capo A), a cui partecipò certamente [OSCURATO:PERSONA].

Si è trattato, infatti, di furti commessi nello stesso luogo e con le stesse modalità, a distanza di pochi minuti uno dall'altro, nel corso di una nottata e in un paese di piccole dimensioni.

Non v'è nulla di manifestamente illogico, quindi, nel ritenere che Tomaj, giunto sul posto insieme a Dollani, non abbia potuto staccarsi da questi dopo il primo furto, lasciando al complice il compito di concludere il programma criminoso della nottata, stante le difficoltà per una sola persona di portare a termine colpi del genere contestato.

Quanto al furto di cui al capo D), corretta è la soluzione giuridica data dalla Corte d'appello al quesito posto dal ricorrente, atteso che - seppur fosse vero che Tomaj si era staccato dai complici dopo aver programmato insieme il colpo della nottata ed aver effettuato sopralluoghi sul posto - per parlare di dissociazione giuridicamente rilevante occorreva un'attività concreta di segno positivo volta a impedire l'evento.

In questo senso è, infatti, la giurisprudenza di questa Corte, riportata in sentenza e ostentatamente ignorata dal ricorrente; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria;; P. T. M.‘k. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 19/11/2021 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per tre furti in abitazione e un quarto tentativo di furto, pure esso in abitazione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità formulato in relazione al furto in abitazione di cui al capo B) e al tentativo di furto in abitazione di cui al capo D); [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato. La Corte d'appello ha ampiamente e congruamente argomentato in ordine al reato di cui al capo B), rilevando che detto furto fu commesso pochi minuti dopo quello di cui al capo A), a cui partecipò certamente [OSCURATO:PERSONA]. Si è trattato, infatti, di furti commessi nello stesso luogo e con le stesse modalità, a distanza di pochi minuti uno dall'altro, nel corso di una nottata e in un paese di piccole dimensioni. Non v'è nulla di manifestamente illogico, quindi, nel ritenere che Tomaj, giunto sul posto insieme a Dollani, non abbia potuto staccarsi da questi dopo il primo furto, lasciando al complice il compito di concludere il programma criminoso della nottata, stante le difficoltà per una sola persona di portare a termine colpi del genere contestato. Quanto al furto di cui al capo D), corretta è la soluzione giuridica data dalla Corte d'appello al quesito posto dal ricorrente, atteso che - seppur fosse vero che Tomaj si era staccato dai complici dopo aver programmato insieme il colpo della nottata ed aver effettuato sopralluoghi sul posto - per parlare di dissociazione giuridicamente rilevante occorreva un'attività concreta di segno positivo volta a impedire l'evento. In questo senso è, infatti, la giurisprudenza di questa Corte, riportata in sentenza e ostentatamente ignorata dal ricorrente; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria;; P. T. M.‘k. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/11/2021 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 01422/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris