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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 maggio 2026

Cassazione n. 13688/2026

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all’indirizzo PEC delproprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 1462/2025 depositata il28/07/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 27/03/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 22924/2025Numero sezionale 207/2026Numero di raccolta generale 13688/2026Data pubblicazione 11/05/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo le parti intimatesvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 09/05/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all’indirizzo PEC delproprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 1462/2025 depositata il28/07/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 27/03/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 22924/2025Numero sezionale 207/2026Numero di raccolta generale 13688/2026Data pubblicazione 11/05/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo le parti intimatesvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 09/05/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13688/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris