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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024

Cassazione n. 18943/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Considerato che il motivo unico contesta in maniera del tutto generica la sentenza in relazione a due profili: (i) in punto di responsabilità, senza formulare alcuna specifica critica all'apparato motivazionale, fondata sui canoni motivazionali del giudizio di legittimità (art.606 lett. e c.p.p.: l'enunciazione promiscua e cumulativa nella rubrica dei motivo non salva il motivo dalla genericità), ma limitandosi a richiedere un nuovo giudizio di merito, che esula dalla competenza di questa Corte; (ii) in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, formulando un motivo non consentito poiché il giudizio sulla pena e sui suoi singoli componenti è sottratto a questo giudice se fondato su una motivazione, come nel caso di specie (pg.4) del tutto sufficiente e non manifestamente illogica; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] igliere Est nsore [OSCURATO:PERSONA] ident

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Considerato che il motivo unico contesta in maniera del tutto generica la sentenza in relazione a due profili: (i) in punto di responsabilità, senza formulare alcuna specifica critica all'apparato motivazionale, fondata sui canoni motivazionali del giudizio di legittimità (art.606 lett. e c.p.p.: l'enunciazione promiscua e cumulativa nella rubrica dei motivo non salva il motivo dalla genericità), ma limitandosi a richiedere un nuovo giudizio di merito, che esula dalla competenza di questa Corte; (ii) in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, formulando un motivo non consentito poiché il giudizio sulla pena e sui suoi singoli componenti è sottratto a questo giudice se fondato su una motivazione, come nel caso di specie (pg.4) del tutto sufficiente e non manifestamente illogica; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] igliere Est nsore [OSCURATO:PERSONA] ident
Sentenza Cassazione n. 18943/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris