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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2022

Cassazione n. 20624/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania confermava la decisione emessa dal Tribunale di Catania e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, trattandosi di un'ipotesi di "piccolo spaccio".

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, la fattispecie del fatto di "lieve entità" è ravvisabile in ipotesi connotate da una minima offensività, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez.

U, n. 35737 del 24/06/2010 - dep. 05/10/2010, Rico, Rv. 247911).

Di recente, le Sezioni Unite hanno ulteriormente precisato che, ai fine della configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076).

5. Nel caso in esame, la Corte di merito ha ribadito la non sussumibilità del fatto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 alla luce della valutazione degli elementi dal caso concreto, ossia, non solo il quantitativo dello stupefacente, pari a 349 dosi, ma anche il possesso di quattro bilancini di precisione, l'accertato via vai di consumatori e il fatto che l'immobile fosse protetto da un impianto di video sorveglianza, finalizzato ad eludere eventuali controlli di polizia.

Si tratta di una valutazione di fatto immune da profili di illogicità manifesta e da errori di diritto, che, quindi, merita conferma.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 06/05/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] n [OSCURATO:PERSONA] c o D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania confermava la decisione emessa dal Tribunale di Catania e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, trattandosi di un'ipotesi di "piccolo spaccio". 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, la fattispecie del fatto di "lieve entità" è ravvisabile in ipotesi connotate da una minima offensività, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010 - dep. 05/10/2010, Rico, Rv. 247911). Di recente, le Sezioni Unite hanno ulteriormente precisato che, ai fine della configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). 5. Nel caso in esame, la Corte di merito ha ribadito la non sussumibilità del fatto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 alla luce della valutazione degli elementi dal caso concreto, ossia, non solo il quantitativo dello stupefacente, pari a 349 dosi, ma anche il possesso di quattro bilancini di precisione, l'accertato via vai di consumatori e il fatto che l'immobile fosse protetto da un impianto di video sorveglianza, finalizzato ad eludere eventuali controlli di polizia. Si tratta di una valutazione di fatto immune da profili di illogicità manifesta e da errori di diritto, che, quindi, merita conferma. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] n [OSCURATO:PERSONA] c o D
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