CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 35941/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] MARINELLI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] BIASSONI propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano, in data 25 marzo 2021, in parziale riforma della sentenza deliberata dal Giudice dell'udienza preliminare di Lodi in data 26 settembre 2018, ha condannato il ricorrente alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 628, commi 1 e 3, cod. pen. e dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 4 legge 110/1975. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 63, comma 2 e 350, comma 7 cod. proc. pen.; la difesa eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dal BIASSONI e riportate nel verbale di perquisizione datato 25/05/2013.Il BIASSONI non è stato escusso sul luogo della rapina o nell'immediatezza del fatto e l'atto è stato svolto in assenza del suo difensore; il ricorrente ha reso, infatti, le dichiarazioni presso la propria abitazione e due ore dopo la consumazione della rapina. Diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale il giudice di primo grado ha utilizzato le dichiarazioni rese dal BIASSONI per giungere ad una valutazione di inattendibilità dell'imputato. 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. a) ed e) cod. proc. pen., la mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione al riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato. Secondo il difensore la motivazione è carente e contraddittorietà in ordine al riconoscimento del rapinatore da parte della persona offesa; in particolare il denunciante in querela ha riferito di non aver visto bene in viso del rapinatore per poi riferire in sede di integrazione di querela di aver riconosciuto il conducente della vettura utilizzata dai malfattori per allontanarsi. Infine la querelante ha identificato il BIASSONI come il conducente della vettura dopo che gli operanti le avevano indicato i soggetti presenti in caserma come gli autori della rapina. Il ricorrente ha, altresì, contestato l'orario di realizzazione della rapina ed il tempo impiegato dai rapinatori per allontanarsi dalla scena del crimine. Lo spostamento in avanti dell'orario di rapina esclude che il BIASSONI sia uno degli autori della stessa perché il telefono in uso al ricorrente ha agganciato la cella di Tavazzano in orario incompatibile con la ricostruzione temporale della difesa. La Corte territoriale non ha motivato in ordine alle ragioni per le quali non debba considerarsi rilevante il mancato rinvenimento di oggetti riferibili alla rapina nell'autovettura e presso l'abitazione del BIASSONI. La motivazione impugnata non spiega in modo ragionevole come il BIASSONI possa aver effettuato una serie di telefonate nel corso della fuga in autovettura; la Corte ha affermato apoditticamente che le chiamate possano esser state effettuate dal complice in assenza di qualsivoglia elemento indiziario. 4. Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva.La motivazione è contraddittoria perché la Corte territoriale ha ritenuto concedibili le attenuanti generiche proprio per permettere all'imputato di beneficiare della sospensione dell'ordine di esecuzione per poi applicare un rimedio inadeguato a tale scopo. 5. In data 15/06/2022 il difensore ha prodotto memoria conclusiva con la quale ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso viene riproposta la questione di inutilizzabilità delle spontanee dichiarazioni rese dal BIASSIONI, doglianza già affrontata e rigettata per manifesta infondatezza dalla Corte di appello che sul punto ha espressamente affermato che il giudice di primo grado non ha utilizzato dette dichiarazioni «come elemento di prova ma unicamente in sede di trattamento sanzionatorio». Va, in ogni caso, sottolineato che i giudici di merito hanno fatto buon uso dell'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'art.350, comma 7 cod. proc. pen. consente alla polizia giudiziaria di ricevere le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato, anche in assenza di difensore e senza la somministrazione degli avvisi previsti dall'art. 64 cod. proc. pen.; di conseguenza tali dichiarazioni sono pienamente utilizzabili, in sede di giudizio abbreviato, allorquando emerga con chiarezza che il dichiarante ha scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (vedi Sez. 2, n. 14320 del 13/03/2018, Basso, Rv. 272541, Sez. 3, n. 29641 del 14/03/2018, Ermo, Rv. 273208 - 01 Alla, Sez. 6, Sentenza n. 12387 del 12/12/2017, Aiello, Rv. 272528 - 01). Nel caso di specie non sussiste né è stato evidenziato alcun elemento da cui desumere che il BIASSONI abbia reso le dichiarazioni in questione in modo non spontaneo ovvero che sia stato oggetto di indebite pressioni con conseguente piena utilizzabilità delle stesse nel giudizio abbreviato. 2. Il secondo motivo è meramente reiterativo di identiche questioni fattuali poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta. Va ricordato, in proposito, che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838 - 01. e Sez. 6, n. 22445 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 244181 - 01). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato„ lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata„ è di fatto del tutto ignorato. 2.1. Le doglianze sono articolate esclusivamente in fatto e, quindi, proposte al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estraneo ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (vedi fra le tante Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia, Rv. 229369). 2.2. La Corte territoriale, con motivazione logica, esaustiva e congrua con le risultanze processuali, ha correttamente indicato, la pluralità di elementi da cui è stata desunta la penale responsabilità del ricorrente; fondando l'impugnata statuizione su un compendio probatorio univoco ed affidabile e sulla mancata prospettazione di valide alternative storico-fattuali. La piena attendibilità del riconoscimento effettuato dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici di appello in maniera logica, congrua e lineare anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che - a loro volta - non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto logico-fattuale con tale ricostruzione (Sez. Un. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104), anche in considerazione del carattere meramente apodittico dell'affermazione difensiva secondo cui la GASPARI sarebbe stata condizionata dal comportamento degli operanti i quali le avrebbero indicato i soggetti presenti in caserma come gli autori della rapina. I giudici di appello, con gli argomenti logicamente esposti in motivazione, hanno chiarito come le dichiarazioni ed il riconoscimento della persona offesa, oltre ad essere intrinsecamente credibili, hanno trovato riscontro esterno in elementi logico-fattuali emersi nel corso del giudizio (la targa abbinata al veicolo in uso al ricorrente riporta la stessa sequenza alfa numerica della targa della vettura utilizzata dai rapinatori, la persona offesa GASPARI ha indicato la vettura del BIASSONI, parcheggiata davanti alla caserma, come quella adoperata dai rapinatori per darsi alla fuga ed, inoltre, i tabulati telefonici dimostrano la presenza del ricorrente sulla scena del crimine). 2.3. Il ricorrente, a fronte delle argomentazioni, logiche e coerenti, formulate dalla Corte di appello, invoca una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. La replica contenuta nel ricorso si limita, ad ignorare gli elementi probatori valorizzati dai giudici di merito, contro l'evidenza della loro sussistenza nonché ad insistere in una generica interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. L'errore di impostazione nel quale cade il ricorrente è quello di far leva su elementi di prova negativi, su considerazioni, cioè, generiche ed astratte; abbandonando il piano dell'esperienza fenomenica per privilegiare ipotesi alternative e ciò all'evidente scopo di tacciare di illogicità manifesta il governo dei fatti positivamente accertati e sollecitare una diversa interpretazione e valutazione delle prove. In proposito va notato che la difesa indica l'incompatibilità logica tra l'affermata partecipazione alla rapina ed il mancato rinvenimento della refurtiva presso l'abitazione del BIASSON], elemento logico- fattuale negativo del tutto inidoneo a confutare la penale responsabilità dell'imputato in considerazione del fatto che la perquisizione presso l'abitazione del ricorrente è stata effettuata due ore dopo la commissione della rapina. La spiegazione alternativa indicata nel ricorso riposa su mere congetture, totalmente sganciate dai fatti e nemmeno qualificabili come massime di esperienza. Emblematica è l'eccezione difensiva secondo la quale la Corte avrebbe dovuto desumere l'estraneità ai fatti del BIASSONI dalla circostanza che l'utenza in uso al ricorrente ha generato numerosi messaggi di testo nell'intervallo di tempo coincidente con quello in cui i rapinatori si davano alla fuga a bordo di una autovettura; anche questo ulteriore elemento «negativo» si appalesa del tutto suggestivo, inconsistente ed inidoneo a confutare la ricostruzione logico-fattuale fornita dai giudici di appello in considerazione del fatto che tale circostanza può trovare varie ed attendibili spiegazioni alternative. 3. Il terzo motivo di ricorso è aspecifico e reiterativo. La difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla ritenuta recidiva, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito. Questa Corte di Cassazione ha affermato che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso in esame risulta, invece, la mera declinazione di argomentazioni apodittiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata che ha portato alla determinazione del giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti e recidiva. I giudici di merito hanno logicamente motivato in ordine alla congruità della pena, previo giudizio di equivalenza tra le ritenute attenuanti generiche e la contestata recidiva, ritenuta stante i precedenti specifici e reiterati a carico del ricorrente, elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi. Quanto affermato dalla difesa in ordine alla volontà del giudice di primo grado di applicare una pena di entità tale da permettere all'imputato di ottenere la sospensione dell'esecuzione della pena non trova, peraltro, riscontro nelle sentenze di merito e non è stato dimostrato in alcun modo dal ricorrente. Peraltro le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nel caso oggetto di scrutinio, da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 4. All'inammissibilità del ricorso \la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur