CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2022
Cassazione n. 30259/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso 15733-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati 2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1367/2015 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 312/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Udienza del 22 giugno 2022 - Pres. Berrino, rel. Buffa - causa numero 18 - INPS contro [OSCURATO:PERSONA] sentenza del 17.12.05 la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del tribunale di Sulmona che aveva accolto la domanda del pensionato in epigrafe volto alla riliquidazione della pensione di vecchiaia computando le annualità dal 1983 al 2000 e con inquadramento nel settimo livello retributivo. In particolare, la corte territoriale ha rilevato che l'inquadramento superiore era stato riconosciuto con sentenza di cessata materia del contendere che aveva preso atto di un accordo transattivo tra il lavoratore e datore con riconoscimento dell'inquadramento superiore; la corte, esclusa la prescrizione ,, in quanto interrotta/ e la decadenza i per l'inapplicabilità retroattiva del decreto 98/2011 a seguito di Corte Costituzionale 69/14, ha escluso anche l'applicabilità della prescrizione contributiva perché non si discuteva dell, regolarizzazione della posizione assicurativa ma della riliquidazione di un trattamento già riconosciuto. Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo; è rimasto intimato il pensionato. Con l'unico motivo si deduce violazione dell'articolo 27 regio decreto legge 636 del '39 modificato dall'articolo 40 legge 153 de1 169, per avere la corte territoriale trascurato la prescrizione decennale dei contributi ex articolo 27 predetto, con la conseguente impossibilità di tenerne conto per la prestazione, non trovando applicazione il principio di automaticità delle prestazioni ove i contributi siano prescritti. Il motivo è fondato. In fatto, occorre rilevare che si tratta di differenze per contributi dovuti dal 1983 al 2000, che la conciliazione giudiziale è intervenuta nel 1994 con riconoscimento per il periodo pregresso ed effetti verso il periodo successivo del diverso inquadramento retributivo, che il lavoratore è andato in pensione nel 2000 e che nel 2001 ha chiesto la liquidazione del trattamento. In diritto, si osserva che non si tratta nella specie di una errata liquidazione della pensione sulla base di contributi pur regolarmente versati, ma di una liquidazione inferiore a quanto asseritamente spettante per omesso versamento di parte dei contributi dovuti, anche in relazione al superiore inquadramento del lavoratore. Viene perciò in rilievo il principio del c.d. automatismo contributivo, in base al quale la prestazione previdenziale va riconosciuta all'assicurato anche se i contributi non sono stati versati, purché non siano prescritti (art. 27 co. 3 e 4 r.d.l. 636 del 1939 e art. 2116 c.c.). Il principio di automaticità delle prestazioni opera solo nei limiti della prescrizione dei contributi, che era decennale e che, a seguito dell'entrata in vigore dell'a legge n. 335 del 1995, è divenuta quinquennale (e ciò anche per le contribuzioni relative a periodo precedente l'entrata in vigore delle disposizioni della legge, salvo il compimento -che nella specie non consta- di atti interruttivi o procedure iniziate sotto il vigore delle precedenti disposizione). Nel caso, i contributi sono prescritti e sono quindi inidonei a costituire una maggiore prestazione previdenziale, non potendo operare il principio di automaticità delle prestazioni invocato. Resta salva l'azione di danno del lavoratore verso il datore per la contribuzione non pagata sulle differenze retributive. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata -che non si è attenuta al principio su esposto- deve essere cassata, e la causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese di lite del giudizio di legittimità. p.q.m. Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese di lite del giudizio di legittimità. Così d