CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 13226/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale n [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 dicembre 2020 la Corte di Appello di Potenza ha ( rigettato la domanda formulata da Florin OvidikiMiron per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta detenzione in regime di custodia cautelare in carcere dal 3 dicembre 2006 al 27 febbraio 2007 ed indi agli arresti domiciliari sino al 18 febbraio 2007 in relazione ai reati di cui all'art. 416 cod. pen. e 110, 81 cpv. cod. pen. 12, commi 3 e 3 bis d. Igs. 286/1998, nonché di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 291 bis commi 1 e3 d.P.R. 43/1973, quale partecipante ad un'associazione rivolta a favorire l'ingresso in Italia di cittadini rumeni in condizioni di irregolarità, per la quale effettuava viaggi dalla Romania, sotto la copertura di un'agenzia di viaggi, reati dai quali veniva assolto dal Tribunale di Matera, con la formula 'perché il fatto non sussiste', fatta eccezione per il reato di cui all'art. 291 bis commi 1 e 3 d.P.R. 43/1973, dichiarato estinto per prescrizione. 2. L'ordinanza ritiene sussistente la condotta ostativa di cui all'art. 314, comma 1^ cod. proc. pen. essendo l'emissione ed il mantenimento della misura cautelare stati giustificati dal grave quadro indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA], la cui materiale sussistenza non è risultata smentita dalla sentenza del Tribunale di Matera, che ha assolto gli imputati per non essere stata provata la finalità di trarre ingiusto profitto dall'attività svolta, ai sensi dell'art. 12, comma 3 d. Igs. 286/1998, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge n. 94/2009 3. Avverso l'ordinanza propone ricorso Florin OvidiórMiron, a mezzo del suo difensore, affidandolo a due motivi, intrinsecamente connessi, 4. Con le doglianze fa valere la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione, sotto il profilo della mera apparenza. Rileva che la Corte territoriale ha fondato il rigetto dell'istanza di indennizzo per ingiusta detenzione sulla base di affermazioni smentite dalla sentenza di assoluzione, dove si legge che i trasporti di cittadini rumeni verso l'Italia non hanno mai riguardato viaggiatori privi di documenti o clandestini o irregolari, ma persone munite del visto di ingresso, sicché l'ordinanza dà per accertati 'Ogi fatti espressamente esclusi dal giudice di merito, confondendo il trasporto dall'Italia alla Romania di persone con visto turistico o permesso di soggiorno scaduto, con i viaggi dalla Romania all'Italia di persone con regolare visto di ingresso, stravolgendo la vicenda. Osserva che la valutazione autonoma del giudice della riparazione non consente al medesimo di ritenere provato fatti esclusi dal giudice di merito e conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 5. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Premesso che la cognizione del giudice di legittimità nei procedimenti per il riconoscimento dell'equa riparazione a seguito di ingiusta detenzione è limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, va ribadito che elemento connotante il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è la totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché lo scopo è quello di valutare l'idoneità del compendio probatorio a trarre in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti dell'adozione di una misura cautelare, unitamente ed in forza di una condotta gravemente negligente od imprudente dell'imputato, che abbia così colposamente indotto quello che l'esito assolutorio nel merito, dimostrerà essere stato un errore. 3. Ora, questo giudice di legittimità ha ripetutamente affermato che "in base al principio di autonomia tra la valutazione del giudice della riparazione e quella del giudice del processo penale, spettano al primo una serie di accertamenti e valutazioni da condurre con l'ausilio dei criteri propri dell'azione esercitata dalla parte. Di conseguenza egli non può ritenere l'esistenza di fatti esclusi dal giudice del processo, ma può rivalutare, non ai fini dell'accertamento della penale responsabilità, ma ai fini della riparazione i fatti penalmente irrilevati, accertati e non esclusi dal giudice di merito" (così Sez. 4, Sentenza n. 3895 del 14/12/2017,dep. 26/01/2018, Rv. 271739, in motivazione; Sez. 4, Sentenza n. 27397 del 10/06/2010, Rv. 247867; principio enunciato anche dalle Sezioni unite con la Sentenza n. 43 del 13/12/1995, dep. 09/02/1996, Sarnataro, Rv. 203638). 4. La censura che si muove alla Corte territoriale è proprio quella di avere ritenuto come veri fatti esclusi dalla sentenza di assoluzione, consistiti nell'avere favorito l'ingresso in Italia di clandestini provenienti dalla Romania, travisando il contenuto della decisione. 5. La Corte territoriale, nondimeno, nell'affrontare il nodo centrale del giudizio relativo alla sussistenza di un comportamento gravemente colposo dell'interessato, assume, riportando alcuni passi della sentenza di assoluzione, che il compendio zrobatorio prospettato dall'ordinanza cautelare non è stato smentito dal provvedimento del giudice di merito. L'ordinanza, invero, non si limita affatto ad affermare che dalla sentenza di merito si evince che il ricorrente ha 'favorito l'ingresso illegale di alcuni extracomunitari privi di relativi documenti', ma delinea un quadro complessivo, non escluso dalla sentenza di assoluzione, secondo il quale l'attività di trasporto organizzata da Burghelea, cui [OSCURATO:PERSONA] partecipava, prevedeva un sistema di ingresso dalla Romania e di uscita dall'Italia, con tariffe che raddoppiavano nel caso di rientro presso lo Stato di provenienza, in caso di visto turisticio o permesso di soggiorno scaduto, ciò dimostrando un traffico di cui gli autori conoscevano la complessiva irregolarità. Ancorché superate dal giudice di merito, in quanto non ritenute prova certa del fatto che coloro che facevano ingresso in Italia venissero avviati al lavoro 'nero', sono valorizzate delle Corte della riparazione le dichiarazioni rese alle forze dell'ordine da alcuni dei cittadini rumeni, giunti sul territorio nazionale tramite l'organizzazione diretta da [OSCURATO:PERSONA], e le intercettazioni telefoniche riscontrate da servizi di osservazione, costituenti la piattaforma indiziaria su cui il giudice della cautela ha disposto l'emissione della misura, confermata in sede di riesame. Proprio l'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] ad un simile sistema di trasferimenti di persone di nazionalità straniera -per e dall'Italia- non certamente cristallino, è stata ritenuta dall'ordinanza impugnata comportamento gravemente colposo, ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen.. 6. La Corte territoriale, infatti, benché faccia riferimento anche ad ingressi irregolari -secondo il ricorrente esclusi dalla sentenza di merito- pone a fondamento del rigetto della domanda di riparazione una serie di circostanze diverse, che costituivano il presupposto dell'emissione della misura, non contraddette dalla decisione di assoluzione, fra le quali annovera anche la condotta di [OSCURATO:PERSONA], il quale si è prestato ad effettuare i trasportiper conto di Burghelea, pur conoscendo la complessiva anomalia del sistema. 7. Ebbene, le argomentazioni della Corte territoriale sul punto appaiono del tutto condivisibili, poiché principio di autoresponsabilità, che incombe su ciascuno, impedisce di ricorrere alla regola solidaristica sottesa al diritto all'equa riparazione, non solo in presenza di una condotta volta alla realizzazione di un evento voluto confliggente con una prescrizione di legge, ma anche a fronte di una condotta consapevole che -valutata dal giudice della riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza- sia tale da creare una situazione di allarme sociale che imponga l'intervento dell'autorità giudiziaria (cfr. Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri). E' pertanto, in questo senso, gravemente colposo quel comportamento che pur non integrando il reato, ponga in essere - per grave negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari- una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (ancora Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri). 8. Queste valutazioni sono state correttamente svolte dal giudice della riparazione, secondo i principi appena enunciati, che ha ben evidenziato la condotta connotata da quella colpa grave che l'art. 314 cod. proc. pen., ritiene ostativa all'equa riparazione per ingiusta detenzione. 9. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali Cosi deciso il 18/01/202