CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17220/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che l'ordinanza sia annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Messina per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 novembre 20245, resa nel procedimento n. 1264/2025 R. S.I.U.S., il Tribunale di sorveglianza di Messina ha rigettato la richiesta con la quale [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni due di reclusione in relazione al delitto di cui all'art. 589 bis cod. pen., commesso il 17 dicembre 2021 (fine pena: 4 febbraio 2027), in atto sottoposto al regime di detenzione domiciliare a far data dal 4 febbraio 2025, ha chiesto di essere ammesso al regime di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354. 1A fondamento della decisione il Tribunale, pur riconoscendo anzitutto che l'esame del compendio istruttorio non ha condotto all'emersione di alcun profilo negativo (il [OSCURATO:PERSONA] non ha carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Messina; i Carabinieri hanno segnalato che il predetto non ha contravvenuto alle prescrizioni imposte e che non risultano a suo carico collegamenti con la criminalità organizzata), pur rimarcando poi che il condannato, ove ammesso al beneficio, potrebbe riprendere l'attività lavorativa cui era dedito, pur considerando che, medio tempore, ha intrapreso un programma organizzato dall'U.E.P.E. («denominato la vita che si fa strada»), ha comunque sostenuto che ostativo alla concessione del beneficio si atteggi l'apprezzamento della gravità del fatto per il quale ha riportato condanna, dell'epoca in cui esso è stato consumato e della sussistenza di un precedente penale specifico (il [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, riportato pregressa condanna, definitiva nel 2004, per il reato di omicidio colposo), tutto ciò ove specie valutato in uno al fatto che il [OSCURATO:PERSONA] è stato ammesso alla detenzione domiciliare in epoca oltremodo recente. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione con il quale lamenta violazione di legge e difetto di motivazione. Il difensore censura che il Tribunale non ha fatto buon governo dei canoni interpretativi che regolano la materia in parte qua, avendo, in specie, trascurato di considerare il contegno posto in essere dal reo in epoca successiva alla commissione del fatto (pienamente adesivo alle prescrizioni impostegli), i risultati rieducativi già conseguiti, l'esistenza di una valida e stabile attività lavorativa, ed avendo, piuttosto, fondato il provvedimento di rigetto unicamente sulla considerazione della gravità del fatto e del breve arco temporale decorso dal momento in cui il Poti è stato sottoposto alla misura della detenzione domiciliare. Contesta, così, che la conclusione cui il Tribunale è pervenuto sia fondata su una motivazione apodittica ed apparente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che l'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 ord. pen., è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso 2l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire ad una già avviata risocializzazione e prevenire così il pericolo di ricaduta nel reato. Primo presupposto per l'ammissione al beneficio è, quindi, il fatto che il processo di emenda sia significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (cfr. Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984 - 01; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654 - 01; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413 - 01), tanto che, ove il presupposto dell'emenda non sia riscontrato, o non lo sia nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena - diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall'art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 - ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare - misura alla quale, come detto, il [OSCURATO:PERSONA] è in atto sottoposto - alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (cfr. sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745). Il giudizio in merito alla concessione del beneficio di cui all'art. 47 ord. pen. sifonda sull'osservazione dell'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo ermeneutico secondo cui «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato» (cfr. Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985 - 01), in tal senso deponendo il tenore letterale dell'art. 47, commi 2 e 3, legge n. 354/75, nella parte in cui condiziona l'affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Tra gli indicatori utilmente apprezzabili in detta ottica soccorrono allora la considerazione dell'assenza di nuove denunce, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (cfr. Sez. 1, n. 44992 del 17 settembre 2018, S., Rv 273985 - 01). Tra gli elementi positivi che possono legittimare un giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova nell'ottica di prevenzione del pericolo di recidiva rientra, ancora, lo svolgimento di attività lavorativa da parte del condannato in stato di libertà o, per chi sia privo di opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, anche l'ammissione ad un idoneo servizio di volontariato oppure ad un'attività di pubblica utilità senza 3remunerazione nelle forme e con le modalità di cui agli artt. 1, 2 e 4 del decreto del Ministero della giustizia del 26 marzo 2001, come stabilito dal comma 2 bis dell'art. 47 o.p. introdotto dal legislatore con dl. n. 92/ 24 convertito dalla I. 112/24. 3. Il confronto con i principi appena enunciati palesa, ad opinione di questa Corte, l'inadeguatezza della motivazione dell'ordinanza impugnata. Come sopra evidenziatosi, il Tribunale ha attribuito esclusivo rilievo alla gravità del fatto di reato ascritto al [OSCURATO:PERSONA], all'epoca di sua commissione ed alla sussistenza di un precedente penale specifico, ma così facendo ha, per un verso, fondato il proprio convincimento su valutazioni che appaiono, a ben vedere, già di per sé censurabili in quanto meramente autoreferenziali (il reato per il quale il predetto ha riportato condanna risulta, infatti, essere stato commesso circa cinque anni addietro, ha natura colposa, la pena inflitta è stata contenuta nei limiti di anni due di reclusione ed il precedente specifico risulta oltremodo vetusto, risalendo ad oltre venti anni addietro). Ha, poi e soprattutto, radicalmente omesso di operare una sintetica considerazione dei profili appena richiamati alla luce delle plurime positive emergenze che l'istruttoria ha disvelato (su tutti, l'aver intrapreso un progetto rieducativo ed il disporre di una seria prospettiva lavorativa) e che appaiono, invero, altamente sintomatiche di una favorevole evoluzione della personalità del condannato. Ad un'asettica elencazione di detti dati, il Tribunale non ha, invero, fatto seguire la dovuta ostensione delle motivazioni per le quali gli stessi dovevano ritenersi subvalenti rispetto alla prospettata gravità del fatto ed alla sussistenza di un precedente penale specifico. 4. Alla luce delle considerazioni appena spese, si impone l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Messina per un nuovo esame che, libero nell'esito, si uniformi ai canoni interpretativi sopra compiutamente illustrati. P.Q.M. Annulla P.Q.MRoflt 'i ............. .1flLJ _ -