CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 ottobre 2023
Cassazione n. 34329/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11371-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 114, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; - controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] del processo per rinuncia R.G.N. 11371/2022 Cron. Rep. Ud. 17/10/2023 CC avverso la sentenza n. 3961/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/11/2021 R.G.N. 3200/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dalla Consiglier a [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte di appello di Roma ha accolto in parte l’appello di Risorse per [OSCURATO:SOCIETA] e, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda delle lavoratrici [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] volta al conseguimento dell’assegno ad personam ed ha condannato la società al pagamento dell’indennità per l’attività prestata fuori sede; 2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Risorse per [OSCURATO:SOCIETA] con un unico motivo. Le lavoratrici hanno resistito con controricorso; 3. al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che: 4. Risorse per [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato atto di rinuncia al ricorso e la rinuncia è stata accettata dalle controricorrenti; 5. sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la reciproca adesione delle parti alla rinuncia; 6. pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. P.Q.M. La Corte di