CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 giugno 2025
Cassazione n. 14822/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2/06/2025 della Corte d'appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ANTONIOBALSAMO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza pronunciata in data 12 giugno 2025, la Corte di appellodi Roma ha rigettato il gravame presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza - che è stata, pertanto, integralmente confermata - con la quale, il 6novembre 2023 il Tribunale di Tivoli, in esito a giudizio celebrato nelle formedel rito ordinario, aveva dichiarato la stessa responsabile del reato dibancarotta patrimoniale documentale fraudolenta, condannandola alla penaritenuta di giustizia.In particolare, la ricorrente – nella qualità di amministratrice unica dellaGIO.[OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita dal Tribunale di Tivoli con sentenza del 22agosto 2014 – aveva sottratto i libri e le altre scritture contabili, al fine direcare un pregiudizio ai creditori.I giudici di merito avevano accertato che: --a) il curatore aveva chiestoinvano in plurime occasioni di esibire tutta la documentazione sociale econtabile; --b) ultimo bilancio depositato era relativo all’anno di esercizio2010; --c) il passivo ammontava ad euro 230.874,11.2. Ha proposto ricorso per cassazione la suddetta imputata, a mezzo delsuo difensore, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamenteesposti.2.1. Con il primo motivo del ricorso si contesta violazione dell’art. 606,lett. b, cod. proc. pen.In particolare, nonostante sia stata contestata la bancarotta documentalefraudolenta, nessuna motivazione è spesa in merito alla sussistenza del dolospecifico.2.2. Con il secondo motivo del ricorso si contesta la mancanza,contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.La difesa insiste sulla assenza dell’elemento soggettivo, giacché laricorrente si era resa disponibile al contatto con il curatore, manifestando lavolontà a collaborare, sicché non sussisteva il dolo specifico.2.3. Con il terzo motivo del ricorso si contesta la violazione dell’art. 530,comma 2, cod. proc. pen.I giudici di appello erroneamente non hanno valutato che la ricorrente nonaveva mai gestito la società, giacché la gestione effettiva della società eranelle mani del consulente del lavoro Magrini e dell’ex marito [OSCURATO:PERSONA].2.4. Con il quarto motivo del ricorso si contesta la mancata concessionedella sospensione condizionale della pena.3. Con requisitoria scritta del 27 dicembre 2025, il [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Il primo motivo di ricorso è fondato.2.1. Quanto, in particolare, alla formulazione dell'imputazionedi bancarotta fraudolenta documentale, occorre osservare che la descrizione delfatto tradisce una "fusione" tra fattispecie, (come si desume dall'uso dellalocuzione prepositiva “in guisa da”, dopo la direzione finalistica della sottrazionedei libri contabili).Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che è ammissibilela contestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale persottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenzaè necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, edi fraudolenta tenuta delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico,non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione(Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572).È il caso innanzitutto di precisare che è ammissibilela contestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale persottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenzaè necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, edi fraudolenta tenuta delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico,non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione(Sez. 5, n. 21860 del 12/03/2024, Piccioni, Rv. 286503, sulla legittimitàdell'imputazione alternativa).Tuttavia, a fronte di un'imputazione alternativa, il giudice deve poiindividuare la fattispecie concreta e sussumerla in una delle due ipotesi oggettod'imputazione, che rimangono distinte sotto il profilo strutturale -oggettivo esoggettivo.2.2. Sul versante dell'elemento soggettivo della bancarotta fraudolentapatrimoniale, si è chiarito che gli elementi dai quali desumere la sussistenzadel dolo specifico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica edel dolo generico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale genericanon possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili o con la tenuta deglistessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio odel movimento degli affari, che rappresentano semplicemente gli eventifenomenici, dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivodel reato.Dovendo, piuttosto, consistere in circostanze di fatto ulteriori, in gradodi illuminare la ratio dei menzionati eventi alla luce della finalità di procurarea sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, nelcaso della bancarotta fraudolenta documentale specifica; dellaconsapevolezza che l'irregolare tenuta della documentazione contabile è ingrado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio, nel casodella bancarotta fraudolenta documentale generica.Appare, pertanto, evidente che tra le suddette circostanze assume unrilievo fondamentale la condotta del fallito nel suo concreto rapporto con levicende attinenti alla vita economica dell'impresa (cfr., in questo senso, Sez.5, n. 2228 del 04/11/2022, Occhiuzzi, Rv. 283983; Sez. 5, n. 33575 del08/04/2022, Scarponi, Rv. 283659; Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020,Martinenghi, Rv. 279838)Sugli indicatori della prova del dolo specifico del reatodi bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216 comma 1 n. 2), primaparte, R.D. n. 267/42 si sono soffermati i diversi arresti giurisprudenziali chehanno sottolineato la necessità di privilegiare una chiave di lettura che esaltila specularità di talune evidenze probatorie - come la dimostrazionedell'esistenza di risorse finanziarie o di un patrimonio positivo resi inaccessibiliagli organi fallimentari o la sproporzione tra l'entità del passivo e l'inesistenzadi attivo - che orientino sull'intenzionalità di ostacolarne il tracciamento31/01/2023, di Pietra, Rv. 284304, che si è soffermata ad esempiosull'ingentissima esposizione debitoria per crediti privilegiati e chirografari);che si focalizzino sul contegno del fallito, nel suo concreto rapporto con levicende attinenti alla vita economica dell'impresa, nel senso che, una volta inipotesi accertati fatti distrattivi, sia possibile ragionevolmente collegare, anchein virtù di inferenze logiche, l'omessa tenuta della contabilità, o le condotte adessa equivalenti, come strumentali alla dissimulazione di atti depauperativi,allo scopo di arrecare un pregiudizio ai creditori o di procurare un vantaggio alfallito o a terzi (tra le altre, Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, Amidani, Rv.276910; Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014, Pavone, Rv. 262384).Debbono quindi essere indagate ed approfondite le specifichecircostanze della vicenda in scrutinio, come, ad esempio, la corrispondenza tral'omissione della cura contabile e il delinearsi o l'aggravarsi di una condizionedi insolvenza o l'emersione di un'ingiustificata diminuzione delle consistenzepatrimoniali (sez.5, n. 2228 del 04/11/2022, Occhiuzzi, Rv. 283983).In tali evenienze è ben possibile argomentare l'inconciliabilità delquadro ricostruttivo con un coefficiente psicologico di semplice superficialità otrascuratezza, di natura eminentemente colposa.2.3. Orbene nel caso in esame, i giudici di merito hanno ritenuto che lasottrazione delle scritture contabili era animata dal fine di arrecare unpregiudizio ai creditori, evidenziando che: --a) l’ultimo bilancio depositato eraquello relativo al bilancio di esercizio relativo al 2010, attestante un patrimonionegativo di circa 18.000,00 euro; --b) la società aveva un ingente passivo pariad euro 230.874,11; --c); la ricorrente si è sottratta a qualsiasi incontro conil curatore, rendendosi irreperibile; --d) dal 2010, data di deposito dell’ultimobilancio, al 2014, data di fallimento, l’esposizione della società è aumentata inmaniera esponenziale.Il dato di rilievo che rappresenta il vizio della pronuncia impugnata è,invero, quello di avere sovrapposto dal punto di vista dell'elemento soggettivol'ipotesi di sottrazione/mancata tenuta delle scritture contabili di cui all'articolo216, comma 1, n. 2, prima parte, alla fattispecie prevista dalla seconda parte dellamedesima disposizione, ossia l'irregolare tenuta delle scritture contabili in guisada non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degliaffari.Invero, nessuna motivazione si coglie nella sentenza impugnata per quantoconcerne la specifica direzione del dolo che aveva sorretto la condotta dellaricorrente, laddove in ogni caso giudici di merito hanno erroneamente affermatoche l'elemento soggettivo del dolo generico richiesto dalla contestata fattispecierisulta configurato dal momento che la totale mancanza delle scritture contabili hareso impossibile ricostruire il patrimonio societario.Ebbene, appare evidente che, una volta individuata la condotta nell'omessatenuta delle scritture contabili, equiparata dalla giurisprudenza a quella dellasottrazione delle scritture contabili, rientrante quindi nella fattispecie di cui allaprima parte della disposizione contemplata dall'art. 216 comma 1 n. 2 legge fall.,si sarebbe dovuto fare riferimento al dolo specifico, ed argomentare in relazionealla sua sussistenza, essendo pacifico che il dolo richiesto ai fini dell'integrazionedi tale forma di bancarotta fraudolenta documentale è, appunto, quello specifico,e non quello generico a cui hanno fatto riferimento i giudici di merito nel caso inesame, come emerge, d'altronde, chiaramente dal dettato normativo, che indicalo "scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio aicreditori.Con la conseguenza che l'accertamento in punto di elemento soggettivoavrebbe meritato particolare approfondimento e posto in relazione ad altrielementi che ne facciano emergere la specifica pregnanza ai fini che occupano.Tanto impone l'annullamento con rinvio della decisione avversata, all'esitodel quale la Corte di appello dovrà affrontare nuovamente la regiudicanda, conpiena autonomia motivazionale, con il solo limite di non dare nuovamente luogoal vizio lamentato.3. Infondati il secondo ed il terzo motivo.In tema di reati fallimentari, l'amministratore di diritto risponde del reatodi bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta,delle scritture contabili anche se sia investito solo formalmentedell'amministrazione della società fallita, in quanto sussiste il diretto epersonale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare lepredette scritture. Obbligo che discende, ex lege, dalla sola formale assunzionedelle funzioni gestorie.Cosicché, ogni censura afferente all'esistenza o meno di un'attivitàgestoria da parte dell’imputata o, ancora, al ruolo maggiore o minore avutoall'interno della società (per essere la gestione effettiva della società affidataal consulente del lavoro ed al suo ex marito) è, francamente, irrilevante.Ad ogni modo, i giudici di merito hanno evidenziato – sulla scortadell’attività istruttoria compiuta – che la ricorrente era coinvolta nella gestionedella società, avendo autonomia di firma e seguendo personalmente i varipunti vendita (v. p. 5 della sentenza di appello).4. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento delquarto motivo relativo alla mancata concessione della sospensionecondizionale della pena P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di Roma.Così è deciso, 14/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente