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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 26 aprile 2022

Cassazione n. 44573/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12,07.1966; c/ MINISTERO ECONOMIA E FINANZE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dei PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita in forza di ordinanza cautelare emessa, all'esito di convalida di arresto in flagranza, con riferimento alla fattispecie di cessione di stupefacenti in concorso con il proprio fratello.

In merito al detto reato il richiedente è stato difatti assolto con sentenza di primo grado, divenuta irrevocabile, emessa all'esito di giudizio abbreviato celebrato dopo l'emissione di decreto di giudizio immediato.

2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali si deducono la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. oltre che vizi motivazionali.

La Corte territoriale, nel ritenere accertata la colpa grave in capo al richiedente per essersi posto «accanto» al fratello mentre quest'ultimo era intento a cedere lo stupefacente ad un terzo soggetto, avrebbe sostanzialmente fondato il proprio giudizio su fatti differenti da quelli accertati in seno al processo penale.

La sentenza assolutoria, che è ciò che nella specie rileverebbe, sul punto avrebbe difatti evidenziato che «veniva notata un'autovettura [...] scendeva un giovane che all'interno delle proprietà veniva raggiunto dagli odierni imputati, con uno dei quali - identificato poi nel [OSCURATO:PERSONA] - veniva notato uno scambio» (per quanto emerge da pag. 2 del ricorso).

A quanto innanzi, si aggiungerebbe l'errore nel quale sarebbe comunque incorso il giudice di merito nel valutare ai fini dell'accertamento della condotta gravemente colposa anche il sequestro di stupefacente a carico del richiedente, rinvenuto nella propria abitazione, il silenzio dallo stesso serbato in sede d'interrogatorio e nel ritenere la detta condotta sinergica rispetto all'intervento dell'autorità.

3. Ha concluso per iscritto la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Occorre premettere che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952).

La colpa grave di cui all'art.314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv.

Rv. 259082-01).

2.1. Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001).

2.2. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581).

Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate).

È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547).

3. Orbene, la Corte territoriale, con motivazione in linea con i principi di diritto di cui innanzi ha ritenuto sussistente nella specie la condotta del richiedente ostativa all'equa riparazione e in sinergia con l'intervento dell'autorità e con il suo mantenimento all'esito di apprezzamenti di fatto insindacabili in questa sede, in quanto supportati da un apparato argomentativo congruo, coerente e non manifestamente illogico.

La motivazione, peraltro, resiste all'eliminazione del riferimento in essa al silenzio serbato dal richiedente, non più apprezzabile ai fini dell'accertamento della condotta ostativa ex art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 4, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 188 del 2021.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove la richiesta di indennizzo sia stata rigettata dal giudice anche sulla base del silenzio dell'imputato, avvalsosi della facoltà di non rispondere, rientra difatti nei compiti della Corte di cassazione effettuare la «prova di resistenza» volta a verificare se gli ulteriori elementi valutati a fondamento del rigetto della richiesta siano sufficienti a sostenere la decisione impugnata (cfr., Sez. 4, n. 37200 del 14/06/2022, G, Rv. 283557, in fattispecie relativa a ricorso presentato anteriormente alla modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188).

3.1. In premessa, l'ordinanza ha rilevato che al richiedente è stata privata la libertà personale in forza di provvedimento cautelare emesso, in sede di convalida d'arresto, con riferimento al reato di cessione di stupefacente in concorso con il proprio fratello, in merito al quale è stato assolto in primo grado con sentenza, divenuta irrevocabile, che ha escluso la responsabilità dell'attuale richiedente.

3.2. Muovendo dai fatti accertati ed emergenti dalla sentenza assolutoria, l'ordinanza impugnata è passata all'analisi delle condotte gravemente colpose, considerate in nesso sinergico con l'intervento dell'autorità e il mantenimento dello stesso, alla luce del quadro gravemente indiziario sotteso all'ordinanza cautelare.

La Corte territoriale ha argomentato dalla circostanza per la quale il richiedente fosse «accanto» al proprio fratello all'atto della cessione, da parte di quest'ultimo, dello stupefacente ad altro soggetto.

Le doglianze che si appuntano sulla funzione del detto termine utilizzato in ordinanza («accanto» al proprio fratello) sono inconferenti in quanto, come lo stesso ricorrente evidenzia nel riportare le parole con le quali la sentenza assolutoria ha esplicitato i fatti accertati in sede panale, non si è trattata di mera vicinanza in quanto il cessionario è stato «raggiunto» da entrambi i fratelli («veniva notata un'autovettura [...] scendeva un giovane che all'interno delle proprietà veniva raggiunto dagli odierni imputati, con uno dei quali — identificato poi nel [OSCURATO:PERSONA] — veniva notato ino scambio» (pag. 2 del ricorso).

La condotta di cui innanzi è stata infine letta, sempre per le finalità proprie del procedimento ex art. 314 cod. proc. pen. e differenti da quelle sottese al processo penale, con quella successiva che vede il richiedente altresì allontanarsi insieme al fratello, immediatamente dopo la cessione di stupefacente, per poi essere entrambi perquisiti con esito positivo in ragione del rinvenimento di stupefacente sulla persona del cedente e nell'abitazione dello stesso richiedente.

Diversamente dalle prospettazioni del ricorrente, in definitiva, con motivazione esente dai denunciati vizi, l'ordinanza impugnata ha correttamente argomentato dalle descritte condotte gravemente colpose del richiedente in rapporto sinergico con l'intervento dell'Autorità.

4. In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12,07.1966; c/ MINISTERO ECONOMIA E FINANZE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dei PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita in forza di ordinanza cautelare emessa, all'esito di convalida di arresto in flagranza, con riferimento alla fattispecie di cessione di stupefacenti in concorso con il proprio fratello. In merito al detto reato il richiedente è stato difatti assolto con sentenza di primo grado, divenuta irrevocabile, emessa all'esito di giudizio abbreviato celebrato dopo l'emissione di decreto di giudizio immediato. 2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali si deducono la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. oltre che vizi motivazionali. La Corte territoriale, nel ritenere accertata la colpa grave in capo al richiedente per essersi posto «accanto» al fratello mentre quest'ultimo era intento a cedere lo stupefacente ad un terzo soggetto, avrebbe sostanzialmente fondato il proprio giudizio su fatti differenti da quelli accertati in seno al processo penale. La sentenza assolutoria, che è ciò che nella specie rileverebbe, sul punto avrebbe difatti evidenziato che «veniva notata un'autovettura [...] scendeva un giovane che all'interno delle proprietà veniva raggiunto dagli odierni imputati, con uno dei quali - identificato poi nel [OSCURATO:PERSONA] - veniva notato uno scambio» (per quanto emerge da pag. 2 del ricorso). A quanto innanzi, si aggiungerebbe l'errore nel quale sarebbe comunque incorso il giudice di merito nel valutare ai fini dell'accertamento della condotta gravemente colposa anche il sequestro di stupefacente a carico del richiedente, rinvenuto nella propria abitazione, il silenzio dallo stesso serbato in sede d'interrogatorio e nel ritenere la detta condotta sinergica rispetto all'intervento dell'autorità. 3. Ha concluso per iscritto la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Occorre premettere che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). La colpa grave di cui all'art.314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. Rv. 259082-01). 2.1. Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001). 2.2. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate). È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547). 3. Orbene, la Corte territoriale, con motivazione in linea con i principi di diritto di cui innanzi ha ritenuto sussistente nella specie la condotta del richiedente ostativa all'equa riparazione e in sinergia con l'intervento dell'autorità e con il suo mantenimento all'esito di apprezzamenti di fatto insindacabili in questa sede, in quanto supportati da un apparato argomentativo congruo, coerente e non manifestamente illogico. La motivazione, peraltro, resiste all'eliminazione del riferimento in essa al silenzio serbato dal richiedente, non più apprezzabile ai fini dell'accertamento della condotta ostativa ex art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 4, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 188 del 2021. In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove la richiesta di indennizzo sia stata rigettata dal giudice anche sulla base del silenzio dell'imputato, avvalsosi della facoltà di non rispondere, rientra difatti nei compiti della Corte di cassazione effettuare la «prova di resistenza» volta a verificare se gli ulteriori elementi valutati a fondamento del rigetto della richiesta siano sufficienti a sostenere la decisione impugnata (cfr., Sez. 4, n. 37200 del 14/06/2022, G, Rv. 283557, in fattispecie relativa a ricorso presentato anteriormente alla modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188). 3.1. In premessa, l'ordinanza ha rilevato che al richiedente è stata privata la libertà personale in forza di provvedimento cautelare emesso, in sede di convalida d'arresto, con riferimento al reato di cessione di stupefacente in concorso con il proprio fratello, in merito al quale è stato assolto in primo grado con sentenza, divenuta irrevocabile, che ha escluso la responsabilità dell'attuale richiedente. 3.2. Muovendo dai fatti accertati ed emergenti dalla sentenza assolutoria, l'ordinanza impugnata è passata all'analisi delle condotte gravemente colpose, considerate in nesso sinergico con l'intervento dell'autorità e il mantenimento dello stesso, alla luce del quadro gravemente indiziario sotteso all'ordinanza cautelare. La Corte territoriale ha argomentato dalla circostanza per la quale il richiedente fosse «accanto» al proprio fratello all'atto della cessione, da parte di quest'ultimo, dello stupefacente ad altro soggetto. Le doglianze che si appuntano sulla funzione del detto termine utilizzato in ordinanza («accanto» al proprio fratello) sono inconferenti in quanto, come lo stesso ricorrente evidenzia nel riportare le parole con le quali la sentenza assolutoria ha esplicitato i fatti accertati in sede panale, non si è trattata di mera vicinanza in quanto il cessionario è stato «raggiunto» da entrambi i fratelli («veniva notata un'autovettura [...] scendeva un giovane che all'interno delle proprietà veniva raggiunto dagli odierni imputati, con uno dei quali — identificato poi nel [OSCURATO:PERSONA] — veniva notato ino scambio» (pag. 2 del ricorso). La condotta di cui innanzi è stata infine letta, sempre per le finalità proprie del procedimento ex art. 314 cod. proc. pen. e differenti da quelle sottese al processo penale, con quella successiva che vede il richiedente altresì allontanarsi insieme al fratello, immediatamente dopo la cessione di stupefacente, per poi essere entrambi perquisiti con esito positivo in ragione del rinvenimento di stupefacente sulla persona del cedente e nell'abitazione dello stesso richiedente. Diversamente dalle prospettazioni del ricorrente, in definitiva, con motivazione esente dai denunciati vizi, l'ordinanza impugnata ha correttamente argomentato dalle descritte condotte gravemente colpose del richiedente in rapporto sinergico con l'intervento dell'Autorità. 4. In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese pro
Decreto Cassazione n. 44573/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris