CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04807/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE DI APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 28 ottobre 2021 dalla Corte di appello di Torino, che ha riformato - limitatamente al trattamento sanzionatorio - la sentenza del Tribunale di Torino che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, in relazione alla società "[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]", dichiarata fallita il 26 febbraio 2010. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'imputato, in qualità di amministratore unico della società, avrebbe distratto la somma complessiva di euro 751.535,95, prelevando dalle casse sociali, senza alcuna giustificazione gestionale, la somma di euro 94.948,33 nonché utilizzando denaro della società (e, precisamente, euro 94.948,62) per pagare le spese di un'associazione facente capo alla moglie, senza che la fallita ricevesse alcuna contropartita. L'imputato, inoltre, avrebbe tenuto i libri e le altre scritture. contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società. A seguito della documentazione prodotta dalla difesa, i giudici di merito hanno ritenuto dimostrata la distrazione limitatamente alla somma complessiva di euro 473.035,95. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Sostiene che la Corte di appello avrebbe reso una motivazione del tutto apparente, omettendo di motivare in ordine ai motivi di gravame. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall. Lamenta un'inadeguata valutazione dei documenti prodotti dalla difesa, dai quali emergerebbe che alcuna condotta distrattiva era stata posta in essere, con conseguente insussistenza sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo del reato. 2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall. Lamenta l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale. A tal riguardo, evidenzia che una parte della documentazione contabile sarebbe stata immediatamente consegnata e che vi sarebbe stato un tentativo di consegna da parte dell'imputato di taluni <<sacconi», contenenti altra documentazione, che erano stati ritenuti irricevibili dal curatore in ragione del loro stato. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo è inammissibile. Va premesso che la Corte di appello ha reso un'ampia e articolata motivazione e che <<nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021; Depretis, Rv. 281935). Tanto premesso, il primo motivo di ricorso si presenta intrinsecamente generico, non avendo il ricorrente indicato quali sarebbero gli specifici motivi di gravame che non sarebbero stati vagliati dalla Corte di appello. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. Il ricorrente, invero, ha articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di Appello e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Egli, in realtà, non deduce alcun travisarnento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911). Va solo evidenziato che la Corte di appello ha reso ampia motivazione in ordine alla sussistenza del reato di bancarotta distrattiva, tenendo conto anche delle dichiarazioni dell'imputato e dei documenti prodotti dalla difesa, che l'hanno indotta a ridurre l'importo della distrazione da euro 751.535,95 a euro 473.035,95. 1.3. Il terzo motivo è inammissibile. Va premesso che la Corte di appello ha reso ampia motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale (cfr. pagine 26, 27 e 28 della sentenza impugnata). A fronte di tale motivazione, il ricorrente non deduce alcun travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00