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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 marzo 2024

Cassazione n. 22614/2024

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] veut 4-k A£& k;U .5 5 57v42 l .-. -9 ot-1- ( C-102A p-,‘ %) udito il difeasike procedimento a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 20 dicembre 2023, il GUP del Tribunale di Milano, ha sollevato conflitto negativo di competenza con il GIP del Tribunale di Piacenza nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] per fatto di reato commesso in data 21 febbraio 2018. 1.1 In particolare, il GUP del Tribunale di Milano - essendo la decisione emessa dopo l'atto di esercizio dell'azione penale - rappresenta che in fase cautelare il GIP del Tribunale di Piacenza aveva emesso un provvedimento di diniego della propria competenza per il fatto per cui si procede.

Si tratta, tuttavia, di fatto da ritenersi - secondo il GUP di Milano - connesso a quello in corso di trattazione presso l'autorità giudiziaria di Piacenza (ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. b cod . proc. pen. ).

2. Va emessa declaratoria di insussistenza del denunziato conflitto negativo, come prospettato in sede di requisitoria scritta dal Procuratore Generale, per le ragioni che seguono. 2.1 La decisione emessa in sede cautelare dal GIP del Tribunale di Piacenza esaurisce i propri effetti nell'ambito dell'incidente cautelare e non riguarda la fase processuale in senso proprio, atteso che per costante indirizzo interpretativo il giudice per le indagini preliminari è giudice del singolo atto e non anche giudice del processo e, pertanto, è legittimato ad esprimere valutazioni sulla propria competenza soltanto limitatamente al provvedimento richiestogli (v.

Sez.

I n. 3731 del 2000 e posteriori conformi). 2.2 Non vi è pertanto - in senso proprio - una situazione processuale definibile in termini di «conflitto», ben potendo il GUP del Tribunale di Milano, ove lo ritenga, emettere sentenza di incompetenza con trasmissione degli atti alla diversa autorità ritenuta competente.

Gli atti vanno pertanto trasmessi nuovamente al GIP-GUP del Tribunale di Milano, come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara insussistente il conflitto e dispone trasmettersi gli atti al GIP del Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.

Così deciso in data 7 marzo 2024 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] veut 4-k A£& k;U .5 5 57v42 l .-. -9 ot-1- ( C-102A p-,‘ %) udito il difeasike procedimento a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 20 dicembre 2023, il GUP del Tribunale di Milano, ha sollevato conflitto negativo di competenza con il GIP del Tribunale di Piacenza nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] per fatto di reato commesso in data 21 febbraio 2018. 1.1 In particolare, il GUP del Tribunale di Milano - essendo la decisione emessa dopo l'atto di esercizio dell'azione penale - rappresenta che in fase cautelare il GIP del Tribunale di Piacenza aveva emesso un provvedimento di diniego della propria competenza per il fatto per cui si procede. Si tratta, tuttavia, di fatto da ritenersi - secondo il GUP di Milano - connesso a quello in corso di trattazione presso l'autorità giudiziaria di Piacenza (ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. b cod . proc. pen. ). 2. Va emessa declaratoria di insussistenza del denunziato conflitto negativo, come prospettato in sede di requisitoria scritta dal Procuratore Generale, per le ragioni che seguono. 2.1 La decisione emessa in sede cautelare dal GIP del Tribunale di Piacenza esaurisce i propri effetti nell'ambito dell'incidente cautelare e non riguarda la fase processuale in senso proprio, atteso che per costante indirizzo interpretativo il giudice per le indagini preliminari è giudice del singolo atto e non anche giudice del processo e, pertanto, è legittimato ad esprimere valutazioni sulla propria competenza soltanto limitatamente al provvedimento richiestogli (v. Sez. I n. 3731 del 2000 e posteriori conformi). 2.2 Non vi è pertanto - in senso proprio - una situazione processuale definibile in termini di «conflitto», ben potendo il GUP del Tribunale di Milano, ove lo ritenga, emettere sentenza di incompetenza con trasmissione degli atti alla diversa autorità ritenuta competente. Gli atti vanno pertanto trasmessi nuovamente al GIP-GUP del Tribunale di Milano, come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara insussistente il conflitto e dispone trasmettersi gli atti al GIP del Tribunale di Milano per l'ulteriore corso. Così deciso in data 7 marzo 2024 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 22614/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris