CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 11617/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato ex nunc la misuradell'affidamento in prova al servizio sociale;ritenuto che l'ordinanza si sottragga allecensure sviluppate in ricorso, posto che larevoca dell'affidamento in prova è stata dispostaquale conseguenza delle numerose reiterateviolazioni delle prescrizioni inerenti alla misura e alla totale indifferenza serbata dalcondannato alle diffide al rispetto delle stesse;viste le considerazioni svolte dal Tribunale a proposito delle asserite giustificazionidedotte da XXXXXXX, con particolare riferimento all’accesso presso il locale Prontosoccorso dove – come si evince dalla diagnosi di fluonegatività della cornea – non fusomministrato alcun farmaco dilatatore della pupilla, ma solo un colorante (fluoresceina) perl’esame oftalmico;ritenuto che le gravi e ripetute condotte di violazione delle prescrizioni sono stateritenute, con motivazione non manifestamente illogica, chiaro sintomo dell'allontanamentodel soggetto dal percorso di risocializzazione e conseguente la prova è stata reputata ormaifallita;ritenuto che detta motivazione si pone nel solco dei principi espressi in materia dallagiurisprudenza di legittimità secondo cui «la revoca della misura alternativa dell'affidamentoin prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione dellaleggepenale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, maall'ipotesi chegiudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritengache le predette violazionicostituiscano in concreto un fatto incompatibile con laprosecuzione della prova. Ne derivache «il giudizio sulla revoca dell'affidamentoin prova, pur in presenza di un comportamentodel soggetto contrario alleprescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del Tribunale disorveglianza, che hasolo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazionelogica,adeguata e non viziata» (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239;Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256479);considerato che, a fronte di tale congrua motivazione, il ricorrente si limita ad avversarela revoca sulla mera base di assunti generici e comunque già esaminati dal Tribunale;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila;ricordato che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, poiché imposto dallalegge.In caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggia norma dell'art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 11617/2026196/2003 e ss.mm. Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Ord. n. sez. 3203/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 36346/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato ex nunc la misuradell'affidamento in prova al servizio sociale;ritenuto che l'ordinanza si sottragga allecensure sviluppate in ricorso, posto che larevoca dell'affidamento in prova è stata dispostaquale conseguenza delle numerose reiterateviolazioni delle prescrizioni inerenti alla misura e alla totale indifferenza serbata dalcondannato alle diffide al rispetto delle stesse;viste le considerazioni svolte dal Tribunale a proposito delle asserite giustificazionidedotte da XXXXXXX, con particolare riferimento all’accesso presso il locale Prontosoccorso dove – come si evince dalla diagnosi di fluonegatività della cornea – non fusomministrato alcun farmaco dilatatore della pupilla, ma solo un colorante (fluoresceina) perl’esame oftalmico;ritenuto che le gravi e ripetute condotte di violazione delle prescrizioni sono stateritenute, con motivazione non manifestamente illogica, chiaro sintomo dell'allontanamentodel soggetto dal percorso di risocializzazione e conseguente la prova è stata reputata ormaifallita;ritenuto che detta motivazione si pone nel solco dei principi espressi in materia dallagiurisprudenza di legittimità secondo cui «la revoca della misura alternativa dell'affidamentoin prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione dellaleggepenale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, maall'ipotesi chegiudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritengache le predette violazionicostituiscano in concreto un fatto incompatibile con laprosecuzione della prova. Ne derivache «il giudizio sulla revoca dell'affidamentoin prova, pur in presenza di un comportamentodel soggetto contrario alleprescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del Tribunale disorveglianza, che hasolo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazionelogica,adeguata e non viziata» (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239;Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256479);considerato che, a fronte di tale congrua motivazione, il ricorrente si limita ad avversarela revoca sulla mera base di assunti generici e comunque già esaminati dal Tribunale;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila;ricordato che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, poiché imposto dallalegge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.