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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2025

Cassazione n. 24456/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il loro comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 21 maggio 2024 dal G.U.P. del Tribunale di Parma, con cui, in ordine al reato ex art.110 cod. pen., e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 (in Parma il 31 dicembre 2018), sono state applicate le seguenti pene: anni 2 di reclusione per Fasulo, e anni 1 e mesi 4 di reclusione per Bongiorno.

Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, risultando del tutto generiche le doglianze sollevate in punto di pena avverso il contenuto della decisione impugnata.

Considerato che i ricorsi sono stati proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, risultando del tutto generiche tutte le doglianze sollevate avverso il contenuto della decisione impugnata.

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 14 febbraio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il loro comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 21 maggio 2024 dal G.U.P. del Tribunale di Parma, con cui, in ordine al reato ex art.110 cod. pen., e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 (in Parma il 31 dicembre 2018), sono state applicate le seguenti pene: anni 2 di reclusione per Fasulo, e anni 1 e mesi 4 di reclusione per Bongiorno. Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, risultando del tutto generiche le doglianze sollevate in punto di pena avverso il contenuto della decisione impugnata. Considerato che i ricorsi sono stati proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, risultando del tutto generiche tutte le doglianze sollevate avverso il contenuto della decisione impugnata. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2025.
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