CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2025
Cassazione n. 21955/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il giudice territoriale ha confermato la responsabilità per il reato di cui all'art. 36 L. Regionale siciliana 71/78, comma 1, e.1, 10, comma 1 lett.e.1, 10, comma 1, lett. a e 44 lett.b) d.P.R. 380 del 2001 perché, in qualità di proprietario/committente dei lavori edili eseguiti presso l'immobile sito in Catania, alla via Cavaliere n. 90, in assenza del necessario titolo abilitativo all'edificazione, realizzava opere abusive (capo a), per il reato di cui agli artt. 64,65,71,72 d.P.R. 380 del 2001 perché, nella qualità suindicata, realizzava le opere in cemento armato e da ultimo, per il reato di cui all'art. 95, in relazione agli artt. 93 e 94 T.U. Edilizia perché ometteva di dare avviso alle autorità competenti delle opere di cui al capo a. Con un primo motivo, il ricorrente lamenta mancanza della motivazione in ordine alla richiesta formulata in appello di assoluzione dai reati ascritti al ricorrente. Con un secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione del reato posto che vi sarebbero 300 giorni di sospensione del corso della prescrizione in luogo degli 823 giorni, erroneamente computati dalla Corte di appello e, pertanto, il reato sarebbe prescritto. Con un terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge per aver negato l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.. Con un quarto ed ultimo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha ritenuto che all'istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria avanzata dal Cliente, il Comune di Catania, a distanza di circa 5 anni, non ha dato alcun seguito, difettando i presupposti previsti dalla legge per ottenere il suddetto permesso in quanto l'illecito è consistito nella realizzazione di un piano in sopraelevazione che ha comportato un aumento di volumetria tale da essere qualificato intervento di nuova costruzione, espressamente subordinato al rilascio del permesso di costruire, avendo peraltro utilizzato cemento armato e così integrando anche le violazioni di cui ai capi b) e c) dalla rubrica. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Quanto al secondo motivo di ricorso, giova osservare che i termini di prescrizione spireranno in data 07/03/2025tattesi gli 823 giorni di sospensione correttamente computati dalla Corte di a p pe I lo, t, 4,,,s2 13%1, .44e•-1 c' 1,44444 1.4440 014%1414 04.7.2 Ve t% 040,4_.1•44144 g1 Parimenti iryondato e l terzo motivo di appello, avendo la Corte di appello correttamente i escluso la particolare tenuità del fatto attese le dimensioni dell'abuso (comportante la realizzazione di una nuova volumetria per circa 70 mq) nonché l'impossibilità di sanare, ex post, l'irregolarità edilizia, considerato che la difesa ha provveduto ad esibire la richiesta di regolarizzazione presentata all'ente. Quanto al quarto ed ultimo motivo, giova osservare che, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili .dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento all'assenza di elementi positivi valorizza bili. Rilevato.che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28/03/