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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2026

Cassazione n. 10216/2026

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e dello Stato, presso cui èdomiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna, n.369/2/23, depositata in data 23.5.2023Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 8.4.2026, dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Durante1.

In occasione della cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il31/12/2011, parte intimata [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto la somma di €Numero registro generale 23475/2023Numero sezionale 2979/2026Numero di raccolta generale 10216/2026150.000,00, sottoposta a tassazione ai fini dell’I.R.Pe.F. con l’applicazioneData pubblicazione 19/04/2026dell’aliquota ordinaria.

Successivamente, il contribuente aveva proposto istanzadi rimborso, ritenendo che, nel caso di specie, dovesse trovare applicazionel’agevolazione prevista dall’art. 19, comma 4 – bis del TUIR per gli incentivierogati ai lavoratori dipendenti per la cessazione anticipata del rapporto dilavoro, in forza del regime transitorio introdotto dall'art. 36, comma 23, deldecreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge n.248 del 4 agosto 2006.

Formatosi il silenzio rigetto in ordine alla suddettaistanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, chiedendo l’accertamento del proprio dirittoal rimborso da parte dell’Amministrazione, allegando la cessazione del rapportodi lavoro in attuazione di accordi aventi data certa anteriori al 4 luglio 2006, echiedendo, quindi, la condanna dell'Amministrazione al pagamento della relativasomma, quantificata in € 17.250,00.

Costituitosi in giudizio, l’Ufficio contestavaquanto dedotto dall’istante e rappresentava come la circolare di Enel del30/06/1999 (prodotta dal ricorrente in primo grado) fissava come termine ultimodi adesione al piano il 31/12/2001, laddove il rapporto di lavoro di [OSCURATO:PERSONA] eracessato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].2.

Proposta impugnazione avverso il rigetto in primo grado, la CGT2 avevariformato la sentenza emessa in primo grado, rilevando la cessazione delrapporto di lavoro in data 31 dicembre 2011, quindi, in data successiva al 4 luglio2006, ma rilevando anche che il lavoratore aveva aderito ad un progettoaziendale del proprio datore di lavoro del 1999 di carattere economico di"incentivo all'esodo", più volte prorogato, sino al periodo compreso negli annidal 2006 al 2011, la cui validità e vigenza temporale non avrebbe potuto essereoggetto di discussione nel grado di appello.3.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto, quindi, ricorso per cassazione dellasentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna, affidato a unmotivo; è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA].

La notifica risulta correttamenteeseguita a mezzo pec al difensore domiciliatario ed alla parte personalmente (aseguito di assenza temporanea risulta prodotta la ricevuta CAD), e tempestiva,vista la sentenza depositata 23/05/2023, con notifica avviata con la PEC il30/11/2023 e comunque ricevuta per posta in data 6/12/2023 (si confronti sulNumero registro generale 23475/2023Numero sezionale 2979/2026Numero di raccolta generale 10216/2026punto l’orientamento consolidato delle giurisprudenza di legittimità, per il qualeData pubblicazione 19/04/2026“La notificazione eseguita a mezzo pec dall'avvocato, ai sensi dell'art. 3-bis dellal. n. 53 del 1994, nel testo antecedente alla novella di cui al d.lgs. n. 149 del2022, non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi, anche per causaimputabile al destinatario, un avviso di mancata consegna (nella specie, persaturazione della casella), essendo sempre necessaria la ricevuta di avvenutaconsegna, sicché il notificante, qualora voglia evitare la maturazione a suo dannodi un termine decadenziale, è tenuto a riattivare tempestivamente ilprocedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss.c.p.c., potendo, così, beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevutadi accettazione della notificazione originaria (Cass. Sez.

U., 05/11/2024, n.28452, Rv. 672742 – 01; conf.

Sez. 5 -, Ordinanza n. 19090 del 11/07/2025),tenuto conto dell’entrata in vigore della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022 dal26/11/2024).Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con unico motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3 c.p.c., partericorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsaapplicazione dell’art. 19, comma 2, e dell’art. 17, comma 1, lett. a), Testo unicodel 22/12/1986, n. 917, in quanto le somme corrisposte al sig. [OSCURATO:PERSONA] nonpossiedono i requisiti necessari per rientrare nel regime transitorio, noncostituendo la dazione attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori al4 luglio 2006.1.1.Il motivo è fondato.L'art. 19, comma 4 bis del T.u.i.r. prevedeva un regime agevolato qualora leerogazioni di somme da parte del datore di lavoro al momento della cessazionedel rapporto venissero corrisposte a soggetti che avessero superato l'età di 50anni, se donne, o di 55 anni, se uomini.

In particolare, in tale ultimo caso,l'imposta doveva essere determinata con aliquota pari alla metà di quellaapplicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto.

L’articolo 36, comma23, del D.L. n. 223 del 2006, a decorrere dal 4 luglio 2006, ha abrogato il comma4-bis dell’articolo 19 del T.U.I.R.

In seguito alla cancellazione del regimeNumero registro generale 23475/2023Numero sezionale 2979/2026Numero di raccolta generale 10216/2026agevolato, la disciplina fiscale applicabile agli incentivi all’esodo è adesso quellaData pubblicazione 19/04/2026prevista dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del T.U.I.R.

Pertanto, condecorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legge (4 luglio 2006),l’incentivo economico corrisposto per favorire la cessazione anticipata delrapporto di lavoro sconta la tassazione ai fini I.R.Pe.F. con la medesima aliquotaapplicata al trattamento di fine rapporto, trattandosi di una somma percepitauna tantum in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro.In sede di conversione, la legge n. 248 del 2006 ha introdotto una modificaall'art. 36 comma 23, del decreto legge n. 223 del 2006 e ha disposto che, fermirestando i requisiti di età, la tassazione agevolata potesse continuare adapplicarsi (regime transitorio) sia con riferimento alle somme corrisposte inrelazione a rapporti di lavoro cessati entro il 3 luglio 2006 (vale a dire primadell'entrata in vigore del decreto-legge) sia relativamente alle sommecorrisposte per rapporti di lavoro cessati a partire dal 4 luglio 2006, purché inSul punto, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 10/E del 16 febbraio2007, ha precisato che la disciplina previgente poteva continuare ad essereapplicata anche avuto riguardo alle somme corrisposte in relazione a rapporti dilavoro cessati in data successiva al 4 luglio 2006 (quindi, successivamenteall'entrata in vigore del decreto-legge), purché in attuazione di atti o accordi,aventi data certa, anteriori al 4 luglio 2006.

La stessa circolare n. 10/E del 2007,poi, ha chiarito che per “accordi” devono intendersi tutti quegli atti in cui siaintervenuto un incontro di volontà tra il datore di lavoro ed i lavoratori dipendentiin merito alle condizioni per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro, ivicompresi gli impegni a carattere collettivo assunti dal datore di lavoro con leassociazioni di categoria di dipendenti.

Nella categoria degli “atti” aventi datacerta, invece, vanno ricondotti tutti gli atti unilaterali che impegnano il datore dilavoro (come, ad esempio, le delibere aziendali), recanti le condizioni per lacessazione anticipata del rapporto di lavoro e contenenti l'invito al personaleinteressato a presentare la propria adesione.

Ai fini della individuazione della“certezza della data” il rimando è all'art. 2704 del codice civile.Numero registro generale 23475/2023Numero sezionale 2979/2026Numero di raccolta generale 10216/2026Come già ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 12838 delData pubblicazione 19/04/20262019), la L. n. 248 del 2006, nel convertire il D.L. n. 223 del 2006, ha mantenutol’applicazione del beneficio fiscale chiesto dal contribuente e previstodall’abrogato D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 4 bis, solo con riferimentoalle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro, che, pur se cessati dopoil 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del citato D.L. n. 223 del 2006,convertito con la L. n. 248 del 2006, avessero formato oggetto di atti od accordiaventi data certa anteriore alla data da ultimo citata: è, pertanto, necessario chevi sia un puntuale riferimento ad un accordo, che possieda i requisiti di cui allanorma agevolativa, assente nella pronuncia oggi impugnata.In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna in diversa composizioneper gli ulteriori accertamenti di merito e per la liquidazione delle spese relativeanche al presente grado di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione,l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e dello Stato, presso cui èdomiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna, n.369/2/23, depositata in data 23.5.2023Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 8.4.2026, dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Durante1. In occasione della cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il31/12/2011, parte intimata [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto la somma di €Numero registro generale 23475/2023Numero sezionale 2979/2026Numero di raccolta generale 10216/2026150.000,00, sottoposta a tassazione ai fini dell’I.R.Pe.F. con l’applicazioneData pubblicazione 19/04/2026dell’aliquota ordinaria. Successivamente, il contribuente aveva proposto istanzadi rimborso, ritenendo che, nel caso di specie, dovesse trovare applicazionel’agevolazione prevista dall’art. 19, comma 4 – bis del TUIR per gli incentivierogati ai lavoratori dipendenti per la cessazione anticipata del rapporto dilavoro, in forza del regime transitorio introdotto dall'art. 36, comma 23, deldecreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge n.248 del 4 agosto 2006. Formatosi il silenzio rigetto in ordine alla suddettaistanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, chiedendo l’accertamento del proprio dirittoal rimborso da parte dell’Amministrazione, allegando la cessazione del rapportodi lavoro in attuazione di accordi aventi data certa anteriori al 4 luglio 2006, echiedendo, quindi, la condanna dell'Amministrazione al pagamento della relativasomma, quantificata in € 17.250,00. Costituitosi in giudizio, l’Ufficio contestavaquanto dedotto dall’istante e rappresentava come la circolare di Enel del30/06/1999 (prodotta dal ricorrente in primo grado) fissava come termine ultimodi adesione al piano il 31/12/2001, laddove il rapporto di lavoro di [OSCURATO:PERSONA] eracessato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].2. Proposta impugnazione avverso il rigetto in primo grado, la CGT2 avevariformato la sentenza emessa in primo grado, rilevando la cessazione delrapporto di lavoro in data 31 dicembre 2011, quindi, in data successiva al 4 luglio2006, ma rilevando anche che il lavoratore aveva aderito ad un progettoaziendale del proprio datore di lavoro del 1999 di carattere economico di"incentivo all'esodo", più volte prorogato, sino al periodo compreso negli annidal 2006 al 2011, la cui validità e vigenza temporale non avrebbe potuto essereoggetto di discussione nel grado di appello.3. L’Agenzia delle Entrate ha proposto, quindi, ricorso per cassazione dellasentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna, affidato a unmotivo; è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]. La notifica risulta correttamenteeseguita a mezzo pec al difensore domiciliatario ed alla parte personalmente (aseguito di assenza temporanea risulta prodotta la ricevuta CAD), e tempestiva,vista la sentenza depositata 23/05/2023, con notifica avviata con la PEC il30/11/2023 e comunque ricevuta per posta in data 6/12/2023 (si confronti sulNumero registro generale 23475/2023Numero sezionale 2979/2026Numero di raccolta generale 10216/2026punto l’orientamento consolidato delle giurisprudenza di legittimità, per il qualeData pubblicazione 19/04/2026“La notificazione eseguita a mezzo pec dall'avvocato, ai sensi dell'art. 3-bis dellal. n. 53 del 1994, nel testo antecedente alla novella di cui al d.lgs. n. 149 del2022, non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi, anche per causaimputabile al destinatario, un avviso di mancata consegna (nella specie, persaturazione della casella), essendo sempre necessaria la ricevuta di avvenutaconsegna, sicché il notificante, qualora voglia evitare la maturazione a suo dannodi un termine decadenziale, è tenuto a riattivare tempestivamente ilprocedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss.c.p.c., potendo, così, beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevutadi accettazione della notificazione originaria (Cass. Sez. U., 05/11/2024, n.28452, Rv. 672742 – 01; conf. Sez. 5 -, Ordinanza n. 19090 del 11/07/2025),tenuto conto dell’entrata in vigore della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022 dal26/11/2024).Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con unico motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3 c.p.c., partericorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsaapplicazione dell’art. 19, comma 2, e dell’art. 17, comma 1, lett. a), Testo unicodel 22/12/1986, n. 917, in quanto le somme corrisposte al sig. [OSCURATO:PERSONA] nonpossiedono i requisiti necessari per rientrare nel regime transitorio, noncostituendo la dazione attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori al4 luglio 2006.1.1.Il motivo è fondato.L'art. 19, comma 4 bis del T.u.i.r. prevedeva un regime agevolato qualora leerogazioni di somme da parte del datore di lavoro al momento della cessazionedel rapporto venissero corrisposte a soggetti che avessero superato l'età di 50anni, se donne, o di 55 anni, se uomini. In particolare, in tale ultimo caso,l'imposta doveva essere determinata con aliquota pari alla metà di quellaapplicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto. L’articolo 36, comma23, del D.L. n. 223 del 2006, a decorrere dal 4 luglio 2006, ha abrogato il comma4-bis dell’articolo 19 del T.U.I.R. In seguito alla cancellazione del regimeNumero registro generale 23475/2023Numero sezionale 2979/2026Numero di raccolta generale 10216/2026agevolato, la disciplina fiscale applicabile agli incentivi all’esodo è adesso quellaData pubblicazione 19/04/2026prevista dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del T.U.I.R. Pertanto, condecorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legge (4 luglio 2006),l’incentivo economico corrisposto per favorire la cessazione anticipata delrapporto di lavoro sconta la tassazione ai fini I.R.Pe.F. con la medesima aliquotaapplicata al trattamento di fine rapporto, trattandosi di una somma percepitauna tantum in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro.In sede di conversione, la legge n. 248 del 2006 ha introdotto una modificaall'art. 36 comma 23, del decreto legge n. 223 del 2006 e ha disposto che, fermirestando i requisiti di età, la tassazione agevolata potesse continuare adapplicarsi (regime transitorio) sia con riferimento alle somme corrisposte inrelazione a rapporti di lavoro cessati entro il 3 luglio 2006 (vale a dire primadell'entrata in vigore del decreto-legge) sia relativamente alle sommecorrisposte per rapporti di lavoro cessati a partire dal 4 luglio 2006, purché inSul punto, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 10/E del 16 febbraio2007, ha precisato che la disciplina previgente poteva continuare ad essereapplicata anche avuto riguardo alle somme corrisposte in relazione a rapporti dilavoro cessati in data successiva al 4 luglio 2006 (quindi, successivamenteall'entrata in vigore del decreto-legge), purché in attuazione di atti o accordi,aventi data certa, anteriori al 4 luglio 2006. La stessa circolare n. 10/E del 2007,poi, ha chiarito che per “accordi” devono intendersi tutti quegli atti in cui siaintervenuto un incontro di volontà tra il datore di lavoro ed i lavoratori dipendentiin merito alle condizioni per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro, ivicompresi gli impegni a carattere collettivo assunti dal datore di lavoro con leassociazioni di categoria di dipendenti. Nella categoria degli “atti” aventi datacerta, invece, vanno ricondotti tutti gli atti unilaterali che impegnano il datore dilavoro (come, ad esempio, le delibere aziendali), recanti le condizioni per lacessazione anticipata del rapporto di lavoro e contenenti l'invito al personaleinteressato a presentare la propria adesione. Ai fini della individuazione della“certezza della data” il rimando è all'art. 2704 del codice civile.Numero registro generale 23475/2023Numero sezionale 2979/2026Numero di raccolta generale 10216/2026Come già ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 12838 delData pubblicazione 19/04/20262019), la L. n. 248 del 2006, nel convertire il D.L. n. 223 del 2006, ha mantenutol’applicazione del beneficio fiscale chiesto dal contribuente e previstodall’abrogato D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 4 bis, solo con riferimentoalle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro, che, pur se cessati dopoil 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del citato D.L. n. 223 del 2006,convertito con la L. n. 248 del 2006, avessero formato oggetto di atti od accordiaventi data certa anteriore alla data da ultimo citata: è, pertanto, necessario chevi sia un puntuale riferimento ad un accordo, che possieda i requisiti di cui allanorma agevolativa, assente nella pronuncia oggi impugnata.In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna in diversa composizioneper gli ulteriori accertamenti di merito e per la liquidazione delle spese relativeanche al presente grado di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione,l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]
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