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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35080/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Catania ha confermato la condanna, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone, in data 21 aprile 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a reati di ricettazione, violazione della normativa in materia di armi, nonché della contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen., alla pena di anni tre di reclusione ed euro 4.800 di multa, riconosciuta la continuazione tra i reati

2. Ritenuto che le censure formulate (vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, all'eccessività della pena irrogata e degli aumenti operati ai sensi dell'art. 81 cod. pen.) sono inammissibili in quanto versate in fatto e, comunque, non consentite in quanto inerenti il trattamento sanzionatorio, debitamente motivato dalla sentenza censurata con ragionamento congruo e non apparente.

2.1. Rilevato, infatti, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche (negate con motivazione stringata, ma esauriente del primo giudice, confermata dalla Corte territoriale, circa la gravità dei reati e le modalità delle condotte) che è principio pacifico affermato da questa Corte che la motivazione sul punto è ricavabile anche implicitamente (tra le altre, Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057).

2.2. Considerato, altresì, quanto alla misura della pena che questa è prossima al minimo edittale, quanto alla pena posta a base del calcolo (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278, quest'ultima nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. e che, anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale) e che l'entità degli aumenti per i reati satellite è giustificata dal pericolo connesso alla condotta accertata, quanto alla detenzione delle armi, una delle quali alterata, al pericolo connesso alla detenzione di un ordigno esplosivo artigianale, nonché del consistente numero di cartucce reperito.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna alle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 lugli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Catania ha confermato la condanna, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone, in data 21 aprile 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a reati di ricettazione, violazione della normativa in materia di armi, nonché della contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen., alla pena di anni tre di reclusione ed euro 4.800 di multa, riconosciuta la continuazione tra i reati 2. Ritenuto che le censure formulate (vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, all'eccessività della pena irrogata e degli aumenti operati ai sensi dell'art. 81 cod. pen.) sono inammissibili in quanto versate in fatto e, comunque, non consentite in quanto inerenti il trattamento sanzionatorio, debitamente motivato dalla sentenza censurata con ragionamento congruo e non apparente. 2.1. Rilevato, infatti, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche (negate con motivazione stringata, ma esauriente del primo giudice, confermata dalla Corte territoriale, circa la gravità dei reati e le modalità delle condotte) che è principio pacifico affermato da questa Corte che la motivazione sul punto è ricavabile anche implicitamente (tra le altre, Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057). 2.2. Considerato, altresì, quanto alla misura della pena che questa è prossima al minimo edittale, quanto alla pena posta a base del calcolo (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278, quest'ultima nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. e che, anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale) e che l'entità degli aumenti per i reati satellite è giustificata dal pericolo connesso alla condotta accertata, quanto alla detenzione delle armi, una delle quali alterata, al pericolo connesso alla detenzione di un ordigno esplosivo artigianale, nonché del consistente numero di cartucce reperito. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna alle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 lugli
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