CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08949/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. a Palermo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] n. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] n. a Palermo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 30/3/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno illustrato i motivi e ne hanno chiesto l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che, in data 19/7/2022, aveva riconosciuto gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei delitti di rapina aggravata e ricettazione, condannando il primo alla pena di anni sette,mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 1200,00 di multa, gli altri alla pena di anni otto di reclusione ed euro 1400,00 di multa ciascuno. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà in relazione agli artt. 192 cod.proc.pen. e 628 cod.pen. Il difensore lamenta che la Corte di merito si è limitata a riproporre la motivazione del primo giudice senza affrontare i rilievi formulati dalla difesa. In particolare la Corte territoriale non ha fornito risposta in ordine alla mancata allegazione al fascicolo processuale dell'hard disk contenente le immagini degli impianti di videosorveglianza e le foto a colori tratte dagli stessi, dando per vero quanto attestato dalla P.g. nell'informativa di reato. Inoltre ha ritenuto, con motivazione solo apparente, in assenza di perizia antropometrica, della verifica delle celle d'aggancio dei cellulari sequestrati alle vittime e nonostante la diversità dei caschi indossati dai soggetti ripresi a bordo del ciclomotore SH, del tutto affidabile l'identificazione del [OSCURATO:PERSONA] come partecipe della rapina sulla base delle indicazioni della P.g. I giudici territoriali hanno disatteso l'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato argomentando circa la strumentalità della stessa in quanto formulata senza previa richiesta di accesso ai filmati, senza considerare che la difesa aveva verificato la mancata allegazione al fascicolo della prova in questione attraverso l'accesso all'archivio informatico e che competeva al collegio l'accertamento circa la completezza degli atti trasmessi dal P.m. Aggiunge, inoltre, che l'identificazione del [OSCURATO:PERSONA] trascura il fatto che le pp.00. non lo hanno riconosciuto quale autore dell'illecito commesso in loro danno, non sono state rinvenute tracce biologiche riferibili ai prevenuto sul furgone nel quale furono trasbordati i colli sottratti e non è stata fornita logica spiegazione in ordine all'asserito scambio del ciclomotore tra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA]; 2.2 il difetto di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la sentenza impugnata disatteso la richiesta difensiva facendo leva sulla gravità del fatto senza valutare le condizioni familiari e sociali del prevenuto, la modesta intensità del dolo e le modalità dell'azione;2.3 la carenza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla sussistenza della recidiva, avendo la Corte ritenuto la circostanza in via automatica, senza valutarne la facoltatività. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 3. La violazione degli artt. 628, comma 3 n. 1, e 648 cod.pen. in relazione all'art. 192 cod.proc.pen. Secondo il difensore il collegio territoriale ha posto a base del giudizio di responsabilità dell'imputato indizi privi del carattere della gravità, precisione e concordanza, rendendo una motivazione illogica in quanto frutto di mere congetture. In particolare, l'affermazione secondo cui il ciclomotore elettrico tipo Wayel intestato al figlio del prevenuto sia stato usato dall'[OSCURATO:PERSONA] per l'esecuzione della rapina non trova riscontro certo negli elementi acquisiti giacché le immagini del sistema di videosorveglianza del furgone rapinato non consentono l'identificazione del mezzo che seguiva il blindato e il ciclomotore ripreso in Via del Vespro alle ore 9,12 con la targa coperta era condotto da un soggetto vestito diversamente rispetto all'imputato, ripreso alle ore 8,12 allorché aveva prelevato il mezzo presso il negozio di ortofrutta della moglie, circostanza che rende illogica la ricostruzione dei giudici di merito. Il difensore segnala, altresì, che l'autista del furgone rapinato aveva riferito di un rapinatore allontanatosi su uno scooter di colore blu tipo booster; che la ricostruzione della via di fuga è solo una di quelle possibili e che l'accertata presenza del prevenuto nell'area non ha valenza indiziante in quanto il luogo della rapina si trova nei pressi del negozio ove l'imputato svolge la propria attività lavorativa. Aggiunge che gli orari rilevati dalle immagini degli impianti di videosorveglianza non hanno consentito un'affidabile ricostruzione temporale dell'azione criminosa in considerazione delle discrasie dovute all'indice d'errore e al tempo trascorso tra il fatto e l'estrazione dei fotogrammi mentre anche l'identificazione del motociclo [OSCURATO:PERSONA] grigio quale ulteriore mezzo utilizzato per la consumazione dell'illecito non tiene conto delle dichiarazioni delle vittime che hanno concordemente riferito di un veicolo di colore blu elettrico, mai ricercato e diverso per colore e modello dai ciclomotori che sono stati identificati e ritenuti coinvolti nell'azione delittuosa. Anche l'affermato utilizzo per il trasbordo della merce di un furgone [OSCURATO:PERSONA] di provenienza furtiva non ha trovato riscontri processuali alla luce degli accertamenti tecnici esperiti, i cui esiti escludono la responsabilità degli odierni imputati; 3.1 la violazione degli artt. 63 e 64 cod.pen, in relazione alla dosimetria della pena. Secondo il difensore la Corte territoriale ha ritenuto correttamente determinata la pena inflitta dal primo giudice sebbene il medesimo, a norma dell'art. 63 comma 4 cod.pen., avesse operato un aumento di anni due di reclusione per l'aggravante ex art. 71 D.Igs 159/2011 pur avendo valorizzato la stessa circostanza per determinare la pena base in maniera superiore al minimo edittale. Il difensore lamenta, inoltre, l'eccessività dell'aumento operato a titolo di continuazione in relazione al delitto di ricettazione. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 4. la violazione degli artt. 628 comma 3 n. 1 e 648 cod.pen. in relazione all'art. 192 comma 2 cod.proc.pen. Secondo il difensore la sentenza impugnata si è limitata a riprodurre le argomentazioni spese dal primo giudice valorizzando l'uso nel corso della rapina della [OSCURATO:PERSONA] nella disponibilità del prevenuto sulla base delle immagini tratte dai sistemi di videosorveglianza nonché il particolare giubbotto con collo di pelliccia indossato dal guidatore e, in altre fasi, dal conducente dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e del furgone utilizzato per il trasbordo mentre alcun valore indiziante può riconoscersi alle risultanze dei tabulati telefonici e delle intercettazioni che non hanno fatto emergere alcuna circostanza di rilievo. Da pag. 8 il ricorso riproduce censure del tutto sovrapponibili a quelle articolate nel primo motivo del ricorso del coimputato [OSCURATO:PERSONA], denunziando l'illogicità della valutazione probatoria in ordine agli elementi indizianti costituiti dalla ricostruzione della via di fuga sulla base delle immagini degli apparati di videosorveglianza in assenza di una scansione temporale certa dell'azione delittuosa; dall'individuazione del motociclo Honda SH grigio come uno dei mezzi utilizzati per la consumazione della rapina senza considerare le dichiarazioni delle vittime sulle caratteristiche del motociclo utilizzato ed evidenziando l'esito negativo degli accertamenti tecnici sul furgone Ducato di provenienza furtiva; 4.2 la violazione degli artt. 81 e 133 cod.pen. e correlato vizio di motivazione in quanto la Corte di merito ha convalidato le determinazioni sul trattamento sanzionatorio del primo giudice nonostante il medesimo avesse quantificato in anni tre l'aumento a titolo di continuazione, pur avendo escluso l'opportunità di un aumento per la recidiva ex art. 63, comma 4, cod.pen. senza render sul punto adeguata motivazione [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 1.1 Con riguardo all'eccepita nullità del decreto di giudizio immediato per effetto della mancata allegazione al fascicolo processuale delle immagini originali estrapolate dai sistemi di videosorveglianza e presenti in atti esclusivamente mediante riproduzioni fotografiche in bianco e nero va qui ribadito che non costituiscono causa di nullità del decreto che dispone il giudizio immediato né l'eventuale incompletezza degli atti trasmessi dal pubblico ministero a corredo della relativa richiesta né la tardiva trasmissione degli stessi, ostandovi il principio di tassatività delle nullità (Sez. 3, n. 36631 del 22/02/2017, Rv. 270732 - 01; Sez. 4, n. 4149 del 23/9/2009, dep. 2010, Rv. 246259 -01; Sez. 2, n. 48604 del 15/10/2009, Rv. 246261 - 01; sul punto anche Sez. 3, n. 39076 del 03/12/2021, dep. 2022, Rv. 283765 - 03).1.2 Quanto alle doglianze che revocano in dubbio la logicità e congruenza della motivazione alla base della conferma del giudizio di penale responsabilità del prevenuto per il delitto di rapina aggravata se ne deve rilevare la genericità ed aspecificità, essendosi il difensore limitato alla reiterazione di doglianze adeguatamente scrutinate e disattese dalla Corte di merito con un apparato giustificativo che non presta il fianco a censura. La Corte territoriale ( pagg. 11 e segg., in particolare pag. 30) ha persuasivamente confutato i rilievi in questa sede riproposti, segnalando che -alla stregua delle risultanze acquisite- appare indubbio l'uso per la consumazione della rapina del motociclo Honda SH tg [OSCURATO:TARGA] con fanalino posteriore rotto, di proprietà e nella disponibilità del ricorrente, la cui identificazione trova riscontro nel rinvenimento in sede di perquisizione domiciliare del casco di colore nero con strisce e dettagli verdi fluorescenti indossato da uno dei rapinatori il giorno dell'illecito; nella corrispondenza delle caratteristiche somatiche tra il prevenuto e il conducente del motociclo ritratto nelle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza; nei contatti con i coimputati documentati dai tabulati telefonici. I giudici d'appello hanno, inoltre, radicalmente contrastato le affermazioni del prevenuto in sede di interrogatorio, evidenziando che la circostanza che il ciclomotore fosse sottoposto a sequestro amministrativo non incide sulla portata univocamente indiziante degli elementi acquisiti ove si consideri che risulta provato che anche in altre occasioni, pur in presenza del vincolo, l'imputato aveva utilizzato il mezzo; hanno, altresì, chiarito in maniera dettagliata e sulla base delle evidenze delle videoriprese che il ciclomotore fu utilizzato nel corso dell'azione delittuosa, in fasi diverse, oltre che dal prevenuto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha fornito persuasiva risposta anche alle assertive deduzioni inerenti la mancata rilevazione di tracce biologiche riferibili all'imputato nel furgone di provenienza furtiva utilizzato per il trasporto della refurtiva e al mancato riconoscimento da parte delle vittime. La difesa non si confronta in termini puntuali con l'articolata ricostruzione dell'episodio rassegnata dalla sentenza imputata, sollecitando una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità a fronte di un apparato giustificativo privo di frizioni logiche. 1.3 II secondo e terzo motivo che lamentano il vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva sono manifestamente infondati. Deve, infatti, rilevarsi che con l'atto di appello la difesa del [OSCURATO:PERSONA] non aveva formulato alcuna richiesta intesa al riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. né tale istanza consta sia stata formulata in sede di discussione, mentre con riguardo alla recidiva con il quarto motivo aveva del tutto genericamente invocato l'esclusione dell'aggravante soggettiva in assenza di qualsivoglia confutazione delle considerazioni rassegnate al riguardo dal primo giudice.Giova ribadire che l'obbligo di motivazione da parte del Giudice di appello sussiste soltanto in relazione a quanto dedotto con l'atto di impugnazione o, se si tratta del mancato esercizio di un potere esercitabile di ufficio - come quello relativo alla concessione di una o più circostanze attenuanti ai sensi del quinto comma dell'art. 597 cod.proc.pen. - anche in relazione a quanto dedotto e richiesto in sede di discussione. Questa Corte ha, tuttavia, chiarito che il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019 dep.2020, Rv. 279063 - 02). Non sussisteva, pertanto, alcun obbligo per il giudice di secondo grado di motivare in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Radicalmente inammissibile risulta, inoltre, la richiesta di esclusione della recidiva, assertivamente formulata in appello nel contesto di un motivo con il quale si sollecitava il ridimensionamento del trattamento sanzionatorio sicché il giudice del gravame non era tenuto a prenderla in esame in quanto del tutto generica e inidonea a devolvere il profilo al giudice superiore. La natura del vizio ne impone la rilevazione in questa sede a norma degli artt. 581 comma 1 lett. d) e 591, comma 4, cod.proc.pen. 2. Ad esiti di inammissibilità deve pervenirsi in relazione al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Il primo e secondo motivo che revocano in dubbio la responsabilità del prevenuto per gli addebiti ascrittigli reiterano rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e motivatamente disatteso in assenza di aporie e frizioni logiche, effettuando una dettagliata ricostruzione dell'illecito ( pag. 8 e segg.) dalla quale si apprezza che il motociclo [OSCURATO:PERSONA] arrivava dinanzi all'ortofrutta gestito dalla moglie dell'[OSCURATO:PERSONA] alle 8,09; il passeggero, odierno prevenuto, scendeva e prelevava all'interno del negozio il motociclo Wayel a propulsione elettrica intestato al figlio; postosi alla guida, si allontanava, seguito per un breve tratto da una [OSCURATO:PERSONA], il cui conducente -dopo aver parcheggiato il veicolo- prendeva posto a sua volta sul motociclo (indossando un giubbotto con collo di pelliccia) e veniva accompagnato a [OSCURATO:PERSONA] ove saliva su un furgone bianco ivi posteggiato. Alle 9.12 le immagini della video sorveglianza mostravano il ciclomotore elettrico prelevato presso l'ortofrutta seguire il furgone blindato che trasportava i tabacchi a [OSCURATO:PERSONA]; alle 9.29 il furgone transitava in [OSCURATO:PERSONA] ove le immagini riprendevano la presenza sia del ciclomore SH 150 grigio che del ciclomotore elettrico; i due autori materiali raggiungevano il 6 c'ck luogo di scarico a piedi, il terzo complice si muoveva con l'[OSCURATO:PERSONA] raggiungendo il furgone e prendendo in consegna i cellulari delle vittime; dopo il trasbordo uno dei complici si allontanava con il furgone rubato, l'altro a piedi: le immagini documentavano l'allontanamento fino a [OSCURATO:PERSONA] ove il rapinatore identificato come [OSCURATO:PERSONA] si fermava rimuovendo la schermatura della targa dell'Honda 150, rimettendosi quindi in marcia. La ricostruzione effettuata dai giudici di merito è logica e coerente e confuta in maniera puntuale le deduzioni difensive sia con riguardo alla rapina che alla ricettazione del furgone. I rilievi sulla diversità dell'abbigliamento del soggetto che conduceva il ciclomotore sulla scia del furgone blindato hanno carattere assertivo e generico e sono, comunque, prive di decisività a fronte della comprovata professionalità e sinergia operativa dei prevenuti che nelle fasi prodromiche della rapina scambiarono più volte i ciclomotori utilizzati. Né la sentenza impugnata ha trascurato ulteriori elementi distonici quali l'assenza di informazioni sui caratteri dei rapinatori da parte delle vittime, fornendo al riguardo una logica giustificazione resistente alle obiezioni difensive. I giudici territoriali, inoltre, hanno dato conto (pag.17) che lo iato temporale tra l'effettivo orario satellitare e quello riportato dalle videocamere di sorveglianza era ben noto agli investigatori che ne hanno fornito spiegazione nell'informativa di reato. La difesa, attraverso una parcellizzazione delle fonti acquisite, tende ad una rilettura del compendio probatorio preclusa in questa sede a fronte di un impianto argomentativo privo di aporie e criticità logiche. 2. Il secondo motivo che lamenta l'erronea determinazione della pena con particolare riguardo all'applicazione dell'art. 63, comma 4, è manifestamente infondato. La Corte di merito ha disatteso la censura in questa sede riproposta con corretti argomenti giuridici, evidenziando come l'aumento facoltativo effettuato per la circostanza ex art. 71 D. Igs 159 è del tutto legittimo in quanto inferiore a un terzo e giustificato dalla negativa personalità dell'imputato. V'è da aggiungere non appare sussistente la violazione del ne bis in idem sostanziale con riguardo alla valorizzazione della sottoposizione a misura di prevenzione personale ai fini della determinazione della pena base oltre che dell'aumento ex art. 63 comma 4 cod.pen. giacchè il discostamento dalla pena base è stato giustificato dal primo giudice, con apprezzamento condiviso dalla Corte di merito, alla luce dell'alto spessore criminale del prevenuto, pluripregiudicato per associazione mafiosa, e della proclività a delinquere denotata anche in sede di intercettazioni telefoniche. Quanto alla dosimetria della pena, la Corte territoriale (pagg. 23/24) ha reso congrua motivazione sul punto con valutazione che abbraccia anche l'aumento a titolo di continuazione per il delitto di ricettazione, parametrato alle concrete circostanze del fatto e alla personalità dell'autore. 3. Il primo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha carattere reiterativo e generico, riproducendo le doglianze introdotte in sede d'appello e motivatamente disattese con un percorso giustificativo che non presta il fianco a censura. La Corte territoriale a pag. 15 e seguenti ha richiamato gli elementi indizianti posti a fondamento del giudizio di penale responsabilità dell'imputato, evidenziando l'uso esclusivo da parte del medesimo della [OSCURATO:PERSONA] utilizzata dai rapinatori, il particolare giubbotto che il prevenuto vestiva nell'occasione e che lo ha reso facilmente riconoscibile nelle varie fasi della rapina; i riscontri provenienti dai tabulati telefonici sia sulle celle agganciate il giorno dell'illecito che in ordine ai frequenti contatti intrattenuti con i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; gli esiti delle intercettazioni ambientali dalle quali è emerso che il ricorrente stava programmando unitamente all'[OSCURATO:PERSONA] analoghe azioni delittuose ai danni di furgoni che trasportavano generi di monopolio e di esercizi commerciali. I giudici d'appello hanno, inoltre dato ampio conto delle ragioni che fondano la responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di ricettazione del furgone [OSCURATO:PERSONA], confutando le contrarie ragioni dell'imputato. Il difensore non si confronta in termini puntuali con le argomentazioni della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione dei materiali processuali che esula dal perimetro del sindacato di legittimità. 3.1 Il secondo motivo che lamenta la violazione degli artt. 81 e 133 cod.pen. in relazione alla dosimetria della pena è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fornito corretta risposta (pag. 22 e segg.) ai rilievi in questa sede riproposti, condividendo i criteri di determinazione adottati dal primo giudice e rimarcando l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio irrogato. I giudici di merito hanno congruamente esplicitato le ragioni del discostamento dai minimi edittali e, in presenza dell'aggravante della recidiva qualificata, hanno operato un aumento a titolo di continuazione nella misura minima prescritta dall'art. 81, comma 4, cod.pen. 4.Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricors