CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37911/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 11773 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] ( PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’ a vv. p rof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], n. 9, giustaprocura speciale allegata al controricorso; - controricorrente - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l Lazio n. 3315/04/20depositata i n data 03 / 11 /20 2 0 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 9 / 10 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: accesso,ispezione, verifica – locali ad uso promiscuo– prova dell’uso dapartedel contribuente Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’ a vviso di accertamento notificatogli per IRPEF, IRAP e IVA 2014 con il quale l’Ufficio rideterminavail reddito e i conseguenti tributi; la CTP rigettava il ricorso; - il contribuente proponeva appello; la CTR con la pronuncia gravata accoglieval’appello; - ri corre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a tremotivi e illustrato da memoria ; - resiste il contribuente con controricorso; Consideratoche: -il primo motivo deduce la violazione dell’art. 52 c. 1 del d.P.R. n. 633 del1972 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto provato in modo inequivocabile, dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio dal contribuente (recante data successiva alla verifica della GDF), che alle spal le della scrivania esiste una porta che comunica con l'appartamento del medesimo,senza gravare il contribuente dell’onere probatorio prescritto e in contrasto con il principio del prudente apprezzamento delle prove inquanto nella sentenza non viene espli citato il ragionamento posto alla basedi tale conclusione; -il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto per un verso che dalla sudde tta documentazione (successiva alla data della verifica) si intraveda una porta alle spalle della scrivania e, per altro verso, che dal PVC non vi sia alcuna affermazione dell’assenza di un collegamento tra l’immobile uso ufficio equello adibito a dimora; -il terzo motivo censura la pronuncia impugnata per violazione e falsa applicazionedell’art. 2700 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. peravere la CTR trascurato di considerare che le risultanze del processo verbaledi constatazione hanno fe de privilegiata in merito alla specifica attivitàistruttoria svolta dai verbalizzanti nei confronti del contribuente; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - i tre motivi dedotti, suscettibili di esame congiunto in quanto strettamenteconnessi tra di loro, sono fondati (d ecidendo il Collegio in difformitàrispetto alla proposta del Consigliere Relatore, Cass. SS. UU. n.8999 del 2009) ; -in diritto , va ricordato che la promiscuità dei locali è ravvisabile anche quando i locali adibiti all’esercizio dell’impresa o professione e i locali privatisiano distinti, qualora vi sia una agevole e obiettiva possibilità di comunicazioneinterna tra gli ambienti. In altre parole, tutte le volte in cui l'agevole possibilità di comunicazione interna consenta il trasferimento di documenti propri dell'attività commerciale nei locali abitativi, tali luoghi devono essere qualificati come promiscui e per l’accesso ispettivo è necessaria l’autorizzazione della Procura della Repubblica; -di conseguenza, se nei locali in cui è effettuato l’accesso manca siffatta “agevole possibilità ” di comunicazione interna con i locali privati del contribuente, perché ad esempio si tratta di immobili collegati solo esternamente,viene meno la loro connotazione di promiscuità e risulta sufficiente esclusivamente la lettera d’incaric o rilasciata dal capo dell’ufficio che dispone la verifica senza necessità di ottenere l’autorizzazionedel Procuratore della Repubblica; - è costante infatti per questa Corte l’affermazione che in tema di accertamento, l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, prescritta dall'art. 52, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, ai fini dell'accesso del personale dell'Amministrazione finanziaria (o della Guardia di finanza, nell'esercizio de i compiti di collaborazione con gli Ufficifinanziari ad essa demandati) a locali adibiti anche ad abitazione del contribuente ovvero esclusivamente ad abitazione, è subordinata allapresenza di gravi indizi di violazioni soltanto in quest'ultima ipotesi e non anche quando si tratti di locali ad uso promiscuo; destinazione, quest'ultima, che ricorre non soltanto ove i medesimi ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l'attività professionale,ma ogni qual volta l'agevole possibi lità di comunicazione interna consenta il trasferimento di documenti propri dell'attività Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 commercialenei locali abitativi» (v., da ultimo, Cass., Sez. 5, Ordinanza n.21411 del 06/10/2020 ); - in diritto , va ricordato che la promiscuità dei locali è ravvi sabile anche quando i locali adibiti all’esercizio dell’impresa o professione e i locali privatisiano distinti, qualora vi sia una agevole e obiettiva possibilità di comunicazioneinterna tra gli ambienti. In altre parole, tutte le volte in cui l'agevole possibilità di comunicazione interna consenta il trasferimento di documenti propri dell'attività commerciale nei locali abitativi, tali luoghi devono essere qualificati come promiscui e per l’accesso ispettivo è necessaria l’autorizzazione della Procura de lla Repubblica; -di conseguenza, se nei locali in cui è effettuato l’accesso manca siffatta “agevole possibilità ” di comunicazione interna con i locali privati del contribuente, perché ad esempio si tratta di immobili collegati solo esternamente,viene me no la loro connotazione di promiscuità e risulta sufficiente esclusivamente la lettera d’incarico rilasciata dal capo dell’ufficio che dispone la verifica senza necessità di ottenere l’autorizzazionedel Procuratore della Repubblica; - è costante infatti p er questa Corte l’affermazione che in tema di accertamento, l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, prescritta dall'art. 52, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, ai fini dell'accesso del personale dell'Amministrazione finanziaria (o della Guardia di finanza, nell'esercizio dei compiti di collaborazione con gli Ufficifinanziari ad essa demandati) a locali adibiti anche ad abitazione del contribuente ovvero esclusivamente ad abitazione, è subordinata allapresenza di gravi indizi di violazioni soltanto in quest'ultima ipotesi e non anche quando si tratti di locali ad uso promiscuo; destinazione, quest'ultima, che ricorre non soltanto ove i medesimi ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l'attività professionale,ma ogni qual volta l'agevole possibilità di comunicazione interna consenta il trasferimento di documenti propri dell'attività commercialenei locali abitativi» (v., da ultimo, Cass., Sez. 5, Ordinanza n.21411 del 06/10/2020 ); Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 - come questa Corte costanteme nte insegna ( si vedano in argomento sia Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24461 del 05/10/2018 ; sia Cass. sez.5, Sentenza n. 28060 del 24/11/2017 ) i n tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al rig uardo un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamenteai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere s enza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi — e dunque anche del contenutodi documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi — esso fa fedefino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventualecontrollo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) inmancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova,che il giudice deve in ogni caso valut are, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio,attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sonocomunque stati esaminati dall'agente verificatore ; -orbene, la circostanza relativa all’inesistenza della porta che metteva incomunicazione l’ufficio del contribuente con l’abitazione dallo stesso ricorsodell’Agenzia non risulta esser stata oggetto di accertamento da parte dei militari; non risulta infatti – nulla peraltro trascrivendo né producendoin questa sede parte ricorrente – che vi sia una menzione nelPVC della circostanza rel ativ a ; - in altre parole, i finanzieri non hanno dato atto nel PVC di aver accertato all’atto dell’accesso o nel corso della verifica, se e con quali Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 altri locali l’Ufficio del contribuente comunicava, come ben potevano essendofisicamente ivi presenti; -ciò posto, come correttamente eccepito in controricorso, il fatto che il locale risult i essere indipendente dall’abitazione (circostanza questa oggettodi puntuale accertamento nel PVC, munito sul punto ovviamente di pubblica fede) significa che esso è dot ato di un proprio accesso autonomo e destinato esclusivamente all’attività lavorativa di perito assicurativodel contribuente ; -c iò non esclude , da un lato, ma neppure prova dall’altro , che il locale sia comunicant e con l’abitazione atteso che - come corr ettamente affermatodalla C.T.R. per il Lazio - «nel PVC non esiste l’affermazione che esclude ogni comunicazione con l’appartamento adibito ad abitazione»(sentenza CTR pag. 3 secondo capoverso); - quindi, poiché non vi è nel PVC un accertamento di fatti percepibili senzaalcun margine di apprezzamento da parte degli operanti su questo essenziale aspetto, tale circostanza ben poteva risultare oggetto di prova contraria da parte del contribuente, senza necessità di proposizionee vittoria in sede di querela di falso; - ciò chiarito, la CTR ha correttamente ritenuto ammi s sibile la prova contrariasul punto da parte del contribuente ; - peraltro, secondo il Collegio, dall’esame della documentazione in atti essa CTR ha po i dedotto erroneamente come provata la circostanza relativa alla presenza della porta atta a consentire il collegamento tra l’abitazionee l’ufficio in forza unicamente di documentazione fotografica efilmica priva di data certa e redatta in data successiva all’accesso ; - alla luce di ciò, ritiene il Collegio (in difformità rispetto alla proposta delConsigliere Relatore – in termini Cass. SS. UU. N. 8999 del 2009) che il giudice dell’appello abbia fondato la propria decisione, erroneamente,solo su detta documentazione, che logicamente non è da solaidonea a sovvertire l’esito della controversia; -pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello che dovrà valutare la sussistenza di ulteriori elementi di prova dedotti dal contribuente al fine di dar prova Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 dell’esistenza,all’atto dell’accesso della GdF, della porta di cui si è detto, ben potendo valutars