CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 25597/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente Oggi, 1 i 1.116. 2025 SENTENZA sul ricorso presentato da It FUN'ZION [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Lua avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli del 10/10/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, che ha invocato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 ottobre 2024 la Corte di appello di Napoli, pronunciandosi, a seguito della sentenza n. 17120 del 22 febbraio 2024 con cui questa Corte aveva annullato l'ordinanza -n. 93/2020 del 9 novembre 2023- di rigetto della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione subita dal prevenuto presso la [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" di Salerno dal 13 febbraio 2019 sino al 29 aprile 2019 -nell'ambito del procedimento n. SIEP 967/2018- in forza del provvedimento di "Revoca di decreto di sospensione di ordine di esecuzione e ripristino dell'ordine medesimo" emesso dalla Procura generale c/o la Corte di appello di Napoli ai sensi dell'art. 656, commi 1 e 9 lett.a) I. 9 gennaio 2019 n. 3- ha nuovamente respinto la primigenia istanza depositata il 4 agosto 2020 dal procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a due motivi. 2.1.Col primo motivo denuncia violazione di legge con riferimento all'art. 623, comma 1, lett.a), cod.proc.pen. -per essersi la Corte territoriale scientemente posta in contrasto col principio chiaramente dettato da questa Corte di Cassazione: «... non può mettersi in dubbio l'erroneità del provvedimento con il quale la Procura generale di Napoli ha revocato il precedente decreto di sospensione di ordine di esecuzione e ripristinato l'ordine di carcerazione nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]»-, nonché erronea applicazione e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 314 e 125, comma 3, cod.proc.pen. -per essersi il provvedimento impugnato posto in contrasto con le indicazioni di cui alla pronuncia additiva della sentenza della Corte Costituzionale del 25 luglio 1996 n. 310, sulla scorta di una motivazione apparente, senza chiarire il percorso logico seguito e senza dar conto delle doglianze difensive tra cui, in particolare, l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 314 cod.proc.pen. sollevata in via subordinata in caso di ritenuta legittimità dell'ordine di esecuzione che aveva determinato la detenzione intramuraria del detenuto-. La Corte di appello avrebbe nuovamente rigettato l'istanza con la stessa identica motivazione già utilizzato nel primo provvedimento di rigetto, annullato da questa Corte. Assume la difesa che la legittima aspettativa del condannato, per reati contro la P.A., di poter accedere a misure alternative alla pena detentiva è stata frustrata; censura il provvedimento impugnato in punto di ritenuta validità e legittimità del titolo di esecuzione che ha determinato la detenzione carceraria sotto l'aspetto del contrasto tra tale conclusione e la nozione di "erroneo ordine di esecuzione" elaborata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 310/1996; censura, in particolare, il reiterato diniego dell'istanza ex art. 314 cod.proc.pen. nella parte in cui si è ritenuto che l'ordine di esecuzione da parte della Procura generale di appello fosse stato emesso sulla base di una interpretazione della novella legislativa consolidata al momento della sua emissione, sì da impedire che lo stesso provvedimento potesse essere considerato frutto di errore e costituire, di conseguenza, valido per il riconoscimento della domanda di riparazione. Assume, ancora, che a fronte del 'vuoto normativo' determinato dalla promulgazione della I. 3/2019, la scelta dell'interprete -in virtù della acclarata natura sostanziale di vere e proprie pene alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, sì da guarnirle della garanzia costituzionale di cui all'art. 25 Cost., col corollario del divieto di analogia in malam partem- fosse obbligata rendendo unica opzione interpretativa consentita, in ossequio del principio del favor rei, l'inapplicabilità della novella legislativa ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della riforma. E che, legittimato il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione (cfr. C.Cost. n. 310/1996), quale disciplina concretizzatrice della disposizione di principio contenuta nell'art. 24 Cost, non può negarsi il diritto del ricorrente alla equa riparazione per la privazione di libertà subita in forza dell'erroneo provvedimento di revoca di decreto di sospensione di ordine di esecuzione. 2.2. Col secondo motivo, con cui denuncia erronea applicazione di legge e correlato vizio di motivazione, asseritamente illogica, in relazione all'art. 314, comma 5, cod.proc.pen., la difesa censura il richiamo operato dalla Corte di appello di Napoli al precedente di questa Corte -Sez 4, n.24006 del 24 maggio 2023- in cui si equiparava la dichiarazione di incostituzionalità di una norma incriminatrice all'abrogazione della medesima; pronuncia resa nell'ambito di una vicenda cautelare, con una frazione di custodia cautelare eseguita in epoca antecedente alla declaratoria di incostituzionalità della norma incriminatrice di che trattavasi, situazione assimilata, ai fini previsti dall'art. 314, comma 5, cod.proc.pen., al caso di custodia cautelare patita prima dell'abrogazione della norma incriminatrice; pronuncia non consentita nel caso di specie perché l'operazione ermeneutica operata dalla Corte di appello richiederebbe un doppio passaggio di analogia in malam partem -equiparazione dell'ordine di carcerazione all'ordinanza di applicazione di custodia cautelare e equiparazione di una dichiarazione di incostituzionalità -in ordine alla interpretazione del corretto spazio temporale di applicazione di un istituto giuridico- alla abrogazione di una norma incriminatrice a seguito del fenomeno della successione di leggi nel tempo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.1. Giova alla esatta ricognizione del thema decidendum un sintetico riepilogo delle essenziali fasi del procedimento. Con sentenza del 7 ottobre 2014, definitiva in data 11 maggio 2018, la Corte di appello di Napoli condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena, rideterminata ex art. 657 cod.proc.pen., di anni tre e mesi due di reclusione per i delitti di cui agli artt. 110, 318, 319-ter, 321 cod.pen.. Il 25 gennaio 2019 la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli emetteva ordine di esecuzione per la carcerazione, con contestuale sospensione del medesimo ex art. 656, comma 5, cod.proc.pen.. Il 31 gennaio 2019, pendente il termine utile per richiedere la concessione di misure alternative alla detenzione, la I. n. 3 del 9 gennaio 2019 modificava l'art. 4-bis, comma 1,1. 354/1975, ampliando il novero dei reati ostativi alla concessione delle misure alternative alla detenzione, includendovi tra gli altri anche i delitti oggetto della condanna riportata da [OSCURATO:PERSONA]. Il 13 febbraio 2019 -in termini- il condannato avanzava istanza di trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Napoli, tesa ad ottenere la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale e/o detenzione domiciliare ex art. 47 e 47-ter I. 354/75. Lo stesso 13 febbraio 2019 la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli notificava al condannato il provvedimento di "Revoca del decreto di sospensione di ordine di" esecuzione per la carcerazione ex art. 656, commi 1 e 9, lett a), cod.proc.pen. e ripristino dell'ordine medesimo" disponendo, quindi, l'immediata carcerazione del condannato, che subiva la carcerazione. A seguito di incidente di esecuzione promosso 1'8 marzo 2019 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 665 e segg cod.proc.pen., la Corte di appello di Napoli emetteva il 24 aprile 2019 ordinanza -n. 363/2019 SIGE- con cui dichiarava l'inefficacia dell'ordine di carcerazione n. 967/2029, ritenendo che «la corretta applicazione del principio tempus regit actum in caso di sentenza di condanna per i delitti cosiddetti di corruzione, divenuti irrevocabili prima del 31 gennaio 2019, per la quale sia stato emesso e legittimamente sospeso l'ordine di esecuzione, sia di ostacolo ad una revoca successiva», e, per l'effetto, disponeva l'immediata liberazione del condannato, avvenuta, poi, il 29 aprile 2019 con il deposito in cancelleria del suindicato provvedimento. 2. Le riassunte vicende procedimentali, come descritto, si intersecano con la novella legislativa di cui alla I. n. 3/2019, nonché con la sentenza n. 32/2020 della Corte Costituzionale, con la quale è stata dichiarata «l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lett. b) della legge del 9 gennaio 2019, n. 3, in quanto interpretata nel senso che le modificazioni introdotte all'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, in riferimento alla disciplina delle misure alternative alla detenzione previste dal Titolo 1, Capo VI, della legge n. 354 del 1975, della liberazione condizionale prevista dagli artt. 176 e 177 del codice penale e del divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656, comma 9, lettera a) del codice di procedura penale». 3. Il quadro procedimentale pregresso si completa con la sentenza con cui la Quarta Sezione di codesta Corte, con sentenza n. 17120 del 22.2.2024, aveva annullato con rinvio l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la Corte d'appello di Napoli aveva rigettato la richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione a un ordine di esecuzione emesso nei suoi confronti, sulla base delle modifiche introdotte dalla legge n. 3/2019 (in vigore dal 31.1.2019) alla disposizione di cui all'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354/1975 (in riferimento alla disciplina delle misure alternative alla detenzione), successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 32/2020, in quanto interpretata nel senso che tali modifiche «si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore» della citata legge n. 3/2019. Nella sentenza rescindente è stato ribadito il principio secondo il quale «il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione è configurabile anche quando la restrizione della libertà derivi da vicende successive alla condanna, connesse alle modalità di esecuzione della pena, a causa di un errore dell'autorità che procede all'emissione dell'ordine di esecuzione al quale non abbia concorso un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato (Sez. 4, n. 9721 del 01/12/2021 - dep. 2022, Rv. 282857 - 01; ciò proprio in riferimento a fattispecie relativa al periodo di detenzione ingiustamente sofferto da un soggetto condannato per il delitto di peculato a seguito della ritenuta inammissibilità dell'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali fondata sull'erronea applicazione retroattiva della disciplina ostativa alle misure alternative alla detenzione introdotta dall'art. 1, comma 6, lett. b della legge 9 gennaio 2019, n. 3)y. La Quarta Sezione, nell'annullare con rinvio l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli di rigetto del diritto alla riparazione, ha altresì affermato che «deve essere, pertanto, riconosciuta l'illegittimità del provvedimento impugnato, laddove non ha riconosciuto l'erroneità dell'ordine di esecuzione in disamina, nonostante quest'ultimo abbia ritenuto immediatamente applicabile una disciplina che, invece, già alla luce del chiaro portato delle preleggi (essendo preclusa l'applicazione analogica in malam partem) e del pacifico principio di irretroattività in peius in materia penale, avrebbe dovuto operare esclusivamente per il futuro. Peraltro, come già detto, l'illegittimità dell'ordine di carcerazione è già stata riconosciuta in sede esecutiva e ribadita a seguito dell'intervento della Corte costituzionale sulla disciplina che qui rileva». 4. Ebbene, atteso il disposto dell'art. 627 cod.proc.pen., né può discutersi l'ammissibilità dell'istanza (cfr, § 2 della sentenza rescindete), né può mettersi in dubbio l'erroneità del provvedimento con cui la Procura generale presso la Corte di appello di Napoli ha revocato il precedente suo decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione e ripristinato l'ordine di carcerazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. § 3 della sentenza rescindente), ritenuto, errato in diritto per violazione del divieto di applicazione analogica in malam partem della disciplina allo stesso sottesa, e del principio di irretroattività in peius in materia penale, con chiarezza affermate dalla sentenza rescindente. 5. Fondato è, dunque, il motivo di ricorso afferente alla denunciata violazione ed erronea applicazione della legge penale, ex art. 627 co. 3 c.p.p., per essersi il giudice del rinvio svincolato dal principio di diritto espresso da questa Corte . Nella specie, la Corte d'appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio, non si è conformata ai principi di diritto affermati dalla sentenza rescindente, avendo nuovamente inteso ribadire la legittimità del provvedimento in data 12.2.2019 (negata dalla sentenza rescindente) con il quale il pubblico ministero, previa revoca della sospensione dell'ordine di esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva ordinato la carcerazione del [OSCURATO:PERSONA]. 6. Non può, poi, neppure mettersi in dubbio l'erroneità del percorso logico- giuridico in virtù del quale, contestato e superato il principio di diritto affermato con la sentenza rescindente, la Corte di appello di Napoli ha ritenuto di 'esportare' al caso che ne occupa il principio di diritto affermato da Sez. 4, n. 24006 del 24 maggio 2023. Quel pronunciamento attiene, invero, ad una vicenda cautelare -con applicazione di misura custodiale disposta in reazione a fattispecie incriminatrice in ordine alla quale era stata pronunciata assoluzione per insussistenza del fatto, avendo i giudici di legittimità escluso che il sodalizio oggetto di procedimento penale potesse essere ricondotto nell'alveo dell'art. 416-bis cod. pen., accertando irrevocabilmente l'insussistenza dell'associazione mafiosa- innestata in un contesto temporale in cui sulla questione giuridica -cc.dd. "cellule delocalizzate" di mafie storiche- posta a fondamento della imposizione della misura, la giurisprudenza di legittimità non era giunta ad approdi ermeneutici uniformi. La Corte aveva così affermato il principio che «diversi orientamenti interpretativi, specie se ugualmente sostenuti da pronunce di legittimità non conformi tra loro, consentono alla pubblica accusa di formulare legittimamente l'imputazione e al giudice di disporre la misura cautelare, senza per ciò solo legittimare, in caso di esito assolutorio fondato sull'orientamento opposto, il riconoscimento del diritto alla riparazione», assunto sostenuto «dalla soluzione che la Corte di legittimità [aveva] dato al caso in cui la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha rilevato la violazione dell'art.7 CEDU (nulla poena sine lege) in ipotesi di condanna pronunciata per fatti antecedenti l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199386 - 01 )», e in ordine al quale, quasi con un obiter dictum, la Carte aveva aggiunto che «la legge prevede espressamente, all'art.314, comma 5, cod. proc. pen., che in caso di assoluzione per intervenuta abrogazione della norma incriminatrice, alla quale è stata ritenuta equiparabile la dichiarazione di illegittimità costituzionale (Sez. 4, n. 15237 del 14/02/2018, Cassotta, Rv. 272474 - 01), il diritto alla riparazione è escluso per quella parte di custodia cautelare sofferta prima della abrogazione medesima. Tale disposizione deve ritenersi espressiva della ratio secondo la quale l'assoluzione determinata da mutamenti sopravvenuti nella disciplina penale, e a maggior ragione dall'evoluzione della giurisprudenza nell'interpretazione della norma incriminatrice, inerenti al fatto che ha dato origine alla misura cautelare non giustificano il riconoscimento del diritto alla riparazione in quanto si tratta di fatti estranei alla situazione giuridica e fattuale quale si presentava al giudice della cautela allorchè ha emesso il provvedimento. A tale regola generale non fanno eccezione le ipotesi previste dall'art.314, commi 2 e 3, cod. proc. pen. che, a ben vedere, sono confermative del principio secondo il quale il diritto alla riparazione deve essere accertato con valutazione ex ante sulla base degli elementi a disposizione del giudice della cautela (Corte Cost. n.219 del 20 giugno 2008, in motivazione)». La vicenda in questa sede in esame, invece, attiene alle sorti della norma di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) della legge del 9 gennaio 2019, n. 3, di cui la sentenza n. 32/2020 della Corte Costituzionale ebbe a dichiarare «l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lett. b) della legge del 9 gennaio 2019, n. 3, in quanto interpretata nel senso che le modificazioni introdotte all'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) si applic[assero] anche ai condannati che a[vessero] commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, in riferimento alla disciplina delle misure alternative alla detenzione previste dal Titolo 1, Capo VI, della legge n. 354 del 1975, della liberazione condizionale prevista dagli artt. 176 e 177 del codice penale e del divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656, comma 9, lettera a) del codice di procedura penale, sopravvenuta non solo rispetto alla data di commissione del fatto per cui era stata pronunciata condanna, ma anche alla emissione dell'ordine di esecuzione del titolo esecutivo, sospeso, secondo disciplina vigente all'epoca della sua pronuncia, e di poi revocato, con reviviscenza dell'ordine di esecuzione della pena, in forza di disciplina, certamente vigente al momento della pronuncia della revoca de qua, ma inequivocabilmente in contrasto ab imis, attesa la natura sostanziale di vere e proprie pene alternative alla detenzione riconosciuta in capo così all'affidamento in prova al servizio sociale come alla detenzione domiciliare, col tessuto della Carta fondamentale, e, in particolare, col precetto di cui all'art. 25, comma 2, Cost, e col suo corollario in termini di divieto di analogia in malam partem della legge penale, atta ad incidere in maniera diretta su dette pene. Risultanze, quelle appena esposte, che rendono impraticabile l'operazione ermeneutica di 'ortopedia' giuridica operata dalla Corte di appello nella ultima parte del suo provvedimento, in quanto postulante un doppio passaggio di analogia in malam partem -equiparazione dell'ordine di carcerazione all'ordinanza di applicazione di custodia cautelare e equiparazione di una dichiarazione di incostituzionalità in ordine alla interpretazione del corretto spazio temporale di applicazione di un istituto giuridico, ostativo alla fruizione di un vantaggio costituito dalla fruizione di una pena alternativa, alla abrogazione di una norma incriminatrice a seguito del fenomeno della successione di leggi nel tempo-. 7. Le superiori considerazioni impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte d