CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22280/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 49146 del 30 settembre 2019, la Quinta sezione penale di questa Corte annullava per vizio di motivazione la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 476 cod. pen. emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], osservando che, per l'equivocità di talune espressioni, l'esame delle pronunce di merito non consentiva di comprendere se il falso attribuito all'imputato riguardasse un documento presentato come fotocopia o come originale. 2. Deliberando in sede di rinvio, la Corte d'appello di Roma con sentenza del 2 marzo 2021, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto, perché estinto per intervenuta prescrizione, in assenza di prova evidente dell'innocenza dell'imputato. Ha considerato, al riguardo, la Corte territoriale che, nella specie, l'atto, materialmente falso nel suo contenuto e confezionato rad hoc, dall'imputato, che vi aveva apposto, con un artificio tecnico consistito in una fotocopia ovvero in una scansione, la firma del comandante e lo stemma dell'Arma dei Carabinieri, pur essendo necessariamente una fotocopia, (atteso che in ogni caso - se fosse realmente esistito -, sarebbe rimasto agli atti dell'ufficio) era stato utilizzato come prova dell'esistenza del documento originale. 3. Avverso la sopra indicata sentenza ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione e/o falsa applicazione della legge penale in relazione all'art. 476 cod. pen., richiamata la motivazione della sentenza rescindente. In sintesi, il difensore afferma che, per ritenere integrato il delitto contestato, la fotocopia avrebbe dovuto essere stata presentata come se fosse essa stessa un originale. 4. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo posto alla base del ricorso è manifestamente infondato. Il motivo di ricorso non tiene conto del principio di diritto richiamato già dal provvedimento impugnato (e, prima ancora, dalla sentenza di annullamento di questa Corte), estratto da Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019 Pg C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276285, così massimata: "La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto correttamente esclusa la configurabilità del reato in un caso di esibizione di una fotocopia di un'autorizzazione edilizia inesistente, riconoscibile come tale, priva di attestazione di autenticità e dei requisiti formali e sostanziali idonei a farla apparire come un atto originale)." Detto principio di diritto, per il quale è irrilevante la preesistenza ovvero l'integrale creazione dell'atto utilizzato in copia, aderisce al precedente orientamento di legittimità che si imperniava sulle ipotesi in cui la copia di un documento si presentasse o venisse esibita con caratteristiche tali, di qualsiasi tipo, da apparire come un originale, ovvero la sua formazione fosse idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l'esistenza di un originale conforme: in tal caso la contraffazione si è ritenuta sanzionabile, ai sensi degli artt. 476 o 477 cod. pen., secondo la natura del documento che, mediante la copia, viene in realtà falsamente formato o attestato esistente (Sez. 5, n. 7385 del 14/12/2007, dep. 2008, Favia, Rv. 239112; Sez. 5, n. 9366 del 22/05/1998, Celestini, Rv. 211443). Si tratta di un indirizzo ermeneutico che valorizza il comportamento dell'agente il quale, nel produrre la copia deve compiere anche un'attività di contraffazione che vada a incidere, materialmente, sui tratti caratterizzanti il documento così prodotto, attribuendogli un'apparenza di autenticità, tale da farlo sembrare, per la presenza di requisiti formali e sostanziali, un provvedimento originale o la copia conforme, originale, di un atto che si presupponga esistente, ovvero una copia rappresentativa dell'esistenza di un atto corrispondente. La volontà di ingannare la fede pubblica, così, si realizza attraverso un comportamento che si può considerare quale ipotesi delittuosa di falso per contraffazione poiché, almeno apparentemente, si crea un atto in realtà inesistente, tale da determinarne oggettivamente, nelle intenzioni dell'agente, un'apparente originalità. In questa prospettiva è stata ritenuta l'irrilevanza della circostanza di fatto legata alla materiale esistenza o meno dell'atto autentico, rispetto al quale dovrebbe operarsi il raffronto comparativo con la copia, perché l'intervento effettuato con la modalità della contraffazione assume come riferimento non la copia in sé, quanto il falso contenuto dichiarativo o di attestazione, apparentemente mostrato dalla natura della copia formata ed esibita dall'agente, laddove l'atto originale non esiste affatto ovvero, ove esistente, rimane inalterato e, comunque, estraneo ai fatti. Inoltre si è affermato che le falsità materiali possono incidere su ogni tipo di atti, non soltanto su quelli precostituiti a fini probatori e istituzionalmente indirizzati a provare la verità dei fatti in essi attestati. Nelle norme sulle falsità materiali, come posto in rilievo dalla dottrina, invero, non solo non si rinviene alcun riferimento al fatto che l'atto falsificato debba esser destinato alla prova, ma vi è un'assoluta indifferenza rispetto al tipo di documento preso di mira dal comportamento criminoso. Deve, pertanto, ritenersi che, ai fini della rilevanza penale del falso in copia di un atto, non importa se esistente o meno, rilevi - oltre all'idoneità del documento ad accreditarsi come corrispondente ad un originale - l'orientamento finalistico dell'agente, che quell'atto utilizzi per ingannare la fede pubblica, proponendolo come originale e conforme al reperto autentico, secondo le complessive circostanze del caso concreto (in questo senso Cass. Sez. 5, n. 5374 del 24/09/2019, dep. 2020, Oronzi, Rv. 278657). La Corte d'appello ha peraltro espressamente indicato un altro precedente di legittimità (Cass. Sez. 5, n. 45369 del 17/10/2019, Muscogiuri, Rv. 277006) il quale ha affermato che in tema di falsità materiale, integra il reato di cui agli artt.476 e 482 cod. pen. la formazione della copia di una sentenza inesistente, quando la stessa, in relazione alle circostanze del contesto concreto, assuma l'apparenza di una riproduzione di un atto originale, ex se non soggetto a circolazione, restando l'originale "allegato a raccolta. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato in un caso di trasmissione alla apparente parte attrice di una sentenza inesistente, integralmente creata anche nella motivazione e corredata dalla riproduzione delle firme del giudice e del cancelliere). È stato così correttamente rilevato che, in assenza di elementi che consentano di desumere che la fotocopia non rappresenti un originale possibilmente esistente, il delitto di falso - come contestato all'imputato - può essere integrato anche dalla contraffazione di una copia che si voglia far passare come "conforme" all'originale. 3. Dalle considerazioni ora esposte deriva l'inammissibilità del ricorso. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, nonché, per i profili di colpa connessi alla proposta impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000), al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo liquidare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali