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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 44612/2021

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la seguente SENTENZA sul -ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Bari, con sentenza in data 17/10/2018, confermava la pronunzia emessa in data 27/11/2013 dal Tribunale di Foggia in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione e tentata estorsione aggravata.

La corte territoriale, in conformità a quanto ricostruito dal giudice di primo grado, precisava che sulla scorta delle complessive emergenze processuali era emersa la prova della compartecipazione del ricorrente alla ricettazione di un auto rubata ed ai tentativo di estorsione in danno della persona offesa quanto alla restituzione del mezzo secondo il sistema del c.d. cavallo di ritorno, condotte poste in essere unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente.

2. Contro la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: a. nulli t' della sentenza per omessa motivazione.

Assume\la corte di appello non si era pronunziata sull' istanza ex art. 603 c.p.p. diretta all' acquisizione del verbale di denunzia-querela sporta da coimputato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] per il reato di calunnia; b. nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine alla richiesta di acquisizione del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti della persona offesa al fine di accertare la attendibilità e personalità del dichiarante; c. violazione di legge per omessa motivazione in ordine ai profili di responsabilità dell'imputato quanto al reato di ricettazione.

Rileva che la corte territoriale non aveva motivato quanto alle specifiche censure riguardanti la insussistenza di elementi idonei a dimostrare la compartecipazione dell'imputato alla condotta di ricettazione del mezzo rubato; d. erronea valutazione delle prove quanto alla ritenuta sussistenza della responsabilità dell'imputato per il reato di tentata estorsione.

Assume che la corte di merito non aveva valutato le imprecisioni dei testi dell' accusa e l' esistenza di prove favorevoli all' imputato attestanti che egli era totalmente estraneo alla condotta di estorsione posta in essere dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] e si trovava in compagnia di quest' ultimo solo casualmente; e. erronea applicazione dell'art. 114 c.p.

Assume che, sulla scorta delle complessive risultanze processuali, era emerso che egli aveva posto in essere una condotta del tutto marginale rispetto a quella del coimputato, non risultando a suo carico la prova di alcuna condotta violenta o minacciosa nei confronti della persona offesa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono manifestamente infondati.

Va premesso che il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento nel solo caso di suo accoglimento, mentre può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo. (Sez. 4 - , Sentenza n. 1184 del 03/10/2018 Ud. (dep. 11/01/2019) Rv. 275114 -

01. Nel caso in esame risulta chiaro che i giudici territoriali, tenuto conto delle complessive emergenze processuali attestanti la evidente responsabilità dell' imputato in ordine ai reati contestati, hanno ritenuto di non dovere dare corso alle istanze istruttorie della difesa.

3. Osserva, quindi, la corte che le censure formulate dal ricorrente con gli ulteriori motivi di impugnazione, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, appaiono manifestamente infondate.

Va premesso che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595).

Nel giudizio di appello è pertanto consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano - come nel caso di specie - elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Cass. Sez. 2, sent. n. 30838 del 19/03/2013, dep. 18/07/2013, Rv. 257056).

Deve, anche, essere osservato che l'omesso esame di un motivo di appello da parte della Corte di merito non da luogo a un difetto di motivazione rilevante a norma dell'art. 606 cod. proc. pen., ne' determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima.

Secondo il disposto dell'art. 597 c.p.p., comma 1, l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione nel procedimento (limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti).

Pertanto il giudice d'appello deve tenere presente, dandovi risposta in motivazione, quali sono state le doglianze dell'appellante in ordine ai punti (o capi art. 581, comma 1, lett. e) investiti dal gravame, ma non è tenuto ad indagare su tutte le argomentazioni elencate in sostegno dell'appello quando esse siano incompatibili con le spiegazioni svolte nella motivazione, poiché in tal modo quelle argomentazioni si intendono assorbite e respinte dalle spiegazioni fornite dal giudice di secondo grado. (Sez. 1, Sentenza n. 1778 del 21/12/1992 Ud. (dep. 23/02/1993) Rv. 194804).

Occorre osservare, infine, che In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 26296501).

3.1. Muovendo da tali principi non può che rilevarsi la manifesta infondatezza di tutte le censure mosse in forza delle quali il ricorrente contesta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della prova della sua compartecipazione alle condotte di ricettazione e di tentata estorsione.

Rileva la Corte che le argomentazioni dei giudici di merito non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie nella parte in cui hanno ritenuto comprovata la rilevanza causale della condotta del Fagnelli, individuato quale soggetto che ebbe a chiedere delle somme di denaro per la restituzione della autovettura rubata secondo il meccanismo del c.d. cavallo di ritorno.

I giudici di merito hanno rimarcato la linearità delle dichiarazioni della persona offesa e valorizzato le dichiarazioni rese dagli agenti escussi, precisando la irrilevanza delle imprecisioni e delle contraddizioni emerse, elementi tutti non incrinati dalle dichiarazioni dei testi a discarico [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

E la corte territoriale ha, pure, chiarito che posto che il Fagnelli era presente al momento della consegna delle somme di denaro ed aveva di fatto sollecitato la consegna delle stesse del tutta priva di pregio era la censura volta al riconoscimento dell'attenuante di cui all' art. 114 c.p.

Non può, del resto, sottacersi che l' imputato con le sue tesi dirette ad escludere la sua condotta concorrente (prospettando una sua presenza causale in occasione dell' occorso) mira a sollecitare in questa sede, in modo del tutto inammissibile, una lettura alternativa degli accadimenti, risultando, per contro accertato, con indagine in fatto non censurabile in questa sede, che l' imputato era perfettamente consapevole delle richieste di denaro alla persona offesa reiterate nell' occasione dell' intervento delle forze dell' ordine.

Orbene il concorso nel reato di estorsione sussiste anche quando il contributo causale del correo sia limitato ad una singola fase finalizzata alla riscossione dei proventi, in quanto nella fattispecie plurisoggettiva l'attività antigiuridica di ciascuno, ponendosi inscindibilmente con quella di altri correi, confluisce in un'azione delittuosa che va considerata unica e produce l'effetto di far ritenere giuridicamente attribuibile a ciascuno dei concorrenti il risultato finale dell'evento cagionato.

Alla luce delle considerazioni che precedono non può che rilevarsi che tutte le censure mosse dal ricorrente non intaccano in alcun modo il complessivo ragionamento dei giudici di merito i quali, correttamente, hanno ritenuto responsabile l'imputato del reato de quo dal momento che lo stesso risultava avere partecipato ad una frazione rilevante della complessiva condotta estorsiva collegata alla disponibilità del mezzo rubato e, quindi, anche del reato di ricettazione del mezzo rubato.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. nen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul -ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bari, con sentenza in data 17/10/2018, confermava la pronunzia emessa in data 27/11/2013 dal Tribunale di Foggia in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione e tentata estorsione aggravata. La corte territoriale, in conformità a quanto ricostruito dal giudice di primo grado, precisava che sulla scorta delle complessive emergenze processuali era emersa la prova della compartecipazione del ricorrente alla ricettazione di un auto rubata ed ai tentativo di estorsione in danno della persona offesa quanto alla restituzione del mezzo secondo il sistema del c.d. cavallo di ritorno, condotte poste in essere unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente. 2. Contro la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: a. nulli t' della sentenza per omessa motivazione. Assume\la corte di appello non si era pronunziata sull' istanza ex art. 603 c.p.p. diretta all' acquisizione del verbale di denunzia-querela sporta da coimputato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] per il reato di calunnia; b. nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine alla richiesta di acquisizione del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti della persona offesa al fine di accertare la attendibilità e personalità del dichiarante; c. violazione di legge per omessa motivazione in ordine ai profili di responsabilità dell'imputato quanto al reato di ricettazione. Rileva che la corte territoriale non aveva motivato quanto alle specifiche censure riguardanti la insussistenza di elementi idonei a dimostrare la compartecipazione dell'imputato alla condotta di ricettazione del mezzo rubato; d. erronea valutazione delle prove quanto alla ritenuta sussistenza della responsabilità dell'imputato per il reato di tentata estorsione. Assume che la corte di merito non aveva valutato le imprecisioni dei testi dell' accusa e l' esistenza di prove favorevoli all' imputato attestanti che egli era totalmente estraneo alla condotta di estorsione posta in essere dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] e si trovava in compagnia di quest' ultimo solo casualmente; e. erronea applicazione dell'art. 114 c.p. Assume che, sulla scorta delle complessive risultanze processuali, era emerso che egli aveva posto in essere una condotta del tutto marginale rispetto a quella del coimputato, non risultando a suo carico la prova di alcuna condotta violenta o minacciosa nei confronti della persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono manifestamente infondati. Va premesso che il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento nel solo caso di suo accoglimento, mentre può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo. (Sez. 4 - , Sentenza n. 1184 del 03/10/2018 Ud. (dep. 11/01/2019) Rv. 275114 - 01. Nel caso in esame risulta chiaro che i giudici territoriali, tenuto conto delle complessive emergenze processuali attestanti la evidente responsabilità dell' imputato in ordine ai reati contestati, hanno ritenuto di non dovere dare corso alle istanze istruttorie della difesa. 3. Osserva, quindi, la corte che le censure formulate dal ricorrente con gli ulteriori motivi di impugnazione, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, appaiono manifestamente infondate. Va premesso che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). Nel giudizio di appello è pertanto consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano - come nel caso di specie - elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Cass. Sez. 2, sent. n. 30838 del 19/03/2013, dep. 18/07/2013, Rv. 257056). Deve, anche, essere osservato che l'omesso esame di un motivo di appello da parte della Corte di merito non da luogo a un difetto di motivazione rilevante a norma dell'art. 606 cod. proc. pen., ne' determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima. Secondo il disposto dell'art. 597 c.p.p., comma 1, l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione nel procedimento (limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti). Pertanto il giudice d'appello deve tenere presente, dandovi risposta in motivazione, quali sono state le doglianze dell'appellante in ordine ai punti (o capi art. 581, comma 1, lett. e) investiti dal gravame, ma non è tenuto ad indagare su tutte le argomentazioni elencate in sostegno dell'appello quando esse siano incompatibili con le spiegazioni svolte nella motivazione, poiché in tal modo quelle argomentazioni si intendono assorbite e respinte dalle spiegazioni fornite dal giudice di secondo grado. (Sez. 1, Sentenza n. 1778 del 21/12/1992 Ud. (dep. 23/02/1993) Rv. 194804). Occorre osservare, infine, che In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 26296501). 3.1. Muovendo da tali principi non può che rilevarsi la manifesta infondatezza di tutte le censure mosse in forza delle quali il ricorrente contesta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della prova della sua compartecipazione alle condotte di ricettazione e di tentata estorsione. Rileva la Corte che le argomentazioni dei giudici di merito non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie nella parte in cui hanno ritenuto comprovata la rilevanza causale della condotta del Fagnelli, individuato quale soggetto che ebbe a chiedere delle somme di denaro per la restituzione della autovettura rubata secondo il meccanismo del c.d. cavallo di ritorno. I giudici di merito hanno rimarcato la linearità delle dichiarazioni della persona offesa e valorizzato le dichiarazioni rese dagli agenti escussi, precisando la irrilevanza delle imprecisioni e delle contraddizioni emerse, elementi tutti non incrinati dalle dichiarazioni dei testi a discarico [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. E la corte territoriale ha, pure, chiarito che posto che il Fagnelli era presente al momento della consegna delle somme di denaro ed aveva di fatto sollecitato la consegna delle stesse del tutta priva di pregio era la censura volta al riconoscimento dell'attenuante di cui all' art. 114 c.p. Non può, del resto, sottacersi che l' imputato con le sue tesi dirette ad escludere la sua condotta concorrente (prospettando una sua presenza causale in occasione dell' occorso) mira a sollecitare in questa sede, in modo del tutto inammissibile, una lettura alternativa degli accadimenti, risultando, per contro accertato, con indagine in fatto non censurabile in questa sede, che l' imputato era perfettamente consapevole delle richieste di denaro alla persona offesa reiterate nell' occasione dell' intervento delle forze dell' ordine. Orbene il concorso nel reato di estorsione sussiste anche quando il contributo causale del correo sia limitato ad una singola fase finalizzata alla riscossione dei proventi, in quanto nella fattispecie plurisoggettiva l'attività antigiuridica di ciascuno, ponendosi inscindibilmente con quella di altri correi, confluisce in un'azione delittuosa che va considerata unica e produce l'effetto di far ritenere giuridicamente attribuibile a ciascuno dei concorrenti il risultato finale dell'evento cagionato. Alla luce delle considerazioni che precedono non può che rilevarsi che tutte le censure mosse dal ricorrente non intaccano in alcun modo il complessivo ragionamento dei giudici di merito i quali, correttamente, hanno ritenuto responsabile l'imputato del reato de quo dal momento che lo stesso risultava avere partecipato ad una frazione rilevante della complessiva condotta estorsiva collegata alla disponibilità del mezzo rubato e, quindi, anche del reato di ricettazione del mezzo rubato. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. nen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
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