CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021
Cassazione n. 02792/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 26419/21 Puiu [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Genova [Messina confermava la sentenza di primo grado, con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di evasione, condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento al diniego delle attenuanti generiche; che l'apprezzamento di merito relativo al trattamento sanzionatorio, ivi compresa la impossibilità di riconoscere le attenuanti generiche, è stato puntualmente argomentato dalla Corte d'appello con riferimento a specifici elementi fattuali; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]