CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 aprile 2020
Cassazione n. 35525/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso 25833-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al controricorso; - controricorrenti - avverso la SENTENZA n. 359/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/9/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il tribunale di Cremona aveva rigettato la domanda dello stesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione del compenso maturato verso gli stessi per l'attività professionale svolta in un giudizio celebrato innanzi allo stesso tribunale. La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che l'ordinanza appellata era stata dichiaratamente pronunciata dal tribunale, in composizione collegiale, ai sensi degli artt. 702 bis c.p.c. e 14 d.lgs. n. 150 del 2011, e che il tribunale aveva espressamente statuito che la controversia rientrava nelle ipotesi di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 cit., per le quali il rito ivi previsto è obbligatorio e non è, quindi, in facoltà del giudice di mutarlo, ha ritenuto che, a norma dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, tale ordinanza, che può riguardare sia l'an che il quantum debeatur, non è soggetta ad appello, che è, dunque, inammissibile. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 12/10/2020, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso notificato il 23/11/2020. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 702 bis c.p.c. e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello senza, tuttavia, considerare che il ricorso di primo grado era stato proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., ossia come procedimento sommario ordinario, e che il giudice, senza fare alcun riferimento all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, non ha disposto, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 150 cit., al Ric. 2020 n. 25833 - Sez. 6-2 - CC 30 settembre 2021 mutamento del rito, sicché l'appello, in quanto proposto ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., era senz'altro ammissibile. 2.1. Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in effetti, l'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va fatta in base alla qualificazione data dal giudice con il provvedimento impugnato all'azione proposta, a prescindere dalla sua esattezza; tale scelta è stata ritenuta l'unica conforme ai principi fondamentali della certezza dei rimedi impugnatori e dell'economia dell'attività processuale, evitando l'irragionevolezza di imporre di fatto all'interessato di tutelarsi proponendo impugnazioni a mero titolo cautelativo, nel dubbio circa l'esattezza della qualificazione operata dal giudice a quo (Cass. n. 10648 del 2020, in motiv.). 2.2. Nel caso in esame, oltre alla forma adottata dal tribunale, emergono con chiarezza due decisivi elementi in forza dei quali deve ritenersi che il provvedimento impugnato avesse la natura di ordinanza resa ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, con il conseguente regime giuridico, vale a dire, per un verso, la sua pronuncia da parte del tribunale in composizione collegiale, come preteso, appunto, dall'art. 14 cit., e, per altro verso, l'espresso riferimento, ivi contenuto, alla sua pronuncia ai sensi degli artt. 702 bis c.p.c. e 14 d.lgs. n. 150 del 2011. 2.3. La sua impugnazione, quindi, doveva seguire il regime previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, e cioè a mezzo del ricorso per cassazione e non con l'appello, espressamente escluso dal comma 4 della predetta norma. 2.4. La declaratoria d'inammissibilità dell'appello proposto da parte della corte d'appello, pertanto, è corretta. 3. Il ricorso dev'essere, quindi, respinto. Peraltro, poiché il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo Ric. 2020 n. 25833 - Sez. 6-2 - CC 30 settembre 2021 conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, a norma dell'art. 360 bis n. 1 c.p.c., è inammissibile. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 5. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese di lite, che liquida in C. 5.200,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 30 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] i Lomb rd Ric. 2020 n. 25833 - Se