CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 02622/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 14028 / 20 2 5 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro D’[OSCURATO:PERSONA]. PAMELA, in proprio ex art. 86 c.p.c. nonché rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso lasentenza del Tribunale di Catania n. 2197/2025, depositata il 23 aprile 2025; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA]Aquino ottenne dal giudice di pace di Catania un decreto ingiuntivo, per l’importo di €3.047,35 oltre accessori, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima era risultata soccombente in un giudizio per usucapione promosso dal fratello [OSCURATO:PERSONA], patrocinato dall’avv. D’Aquino, ed era stata così condannata, in solido con gli altri convenuti soccombenti, a rifondergli le spese di causa. [OSCURATO:PERSONA] aveva pertanto rilasciato al difensore un’ apposita procura per il recupero coattivo di tali spese nei confronti dei coobbligati;in forza di tale procura, l’avv. D’Aquino aveva dato corso aesecuzione forzata in danno di [OSCURATO:PERSONA] anticipa ndo le spese vive, con successiva ratifica da parte del rappresentato. In seguito, le parti del giudizio principale avevano raggiunto un accordo transattivo al quale, tuttavia, l’avv. D’Aquino era rimasta estranea; ella aveva quindi agito monitoriamente, dichiarando di esserecreditrice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di importo pari alle spese anticipate e ai compensi maturati nella procedura esecutiva. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione che, all’esito del giudizio, fu accolta dal giudice di pace. 2. Il successivo appello dell’avv. D’Aquino fu accolto con la sentenza indicata in epigrafe. Il Tribunale di Catania ritenne l’opposizione al decreto ingiuntivo improcedibile, poiché l’opponentesi era costituita oltre il decimo giorno successivo alla notificadell’atto di citazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA]Acquinoha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 165, 319 e 647c.p.c. Ad avviso della ricorrente, il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato improcedibile l’opposizione al decreto ingiuntivo; nel giudizio innanzi al giudice di pace, infatti, va data applicazione all’art.319 c.p.c. (nel testo vigente all’epoca dei fatti ), a mente del quale la parte poteva costituirsi depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all’art. 316 c.p.c. con la relazione di notificazione e la procura alle liti , oppure presentando tal i documenti direttamente all’udienza fissata per la prima comparizione. 2. Con il secondo mezzo, la ricorrente svolge analoga censura in forma di denunzia di nullità della sentenza per error in procedendo. 3. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente in relazione all’art. 366, numm. 3 e 4, c.p.c. Infatti, il ricorso contiene un’esposizione dei fatti di causa che consente la comprensione degli elementi indispensabili al fine della precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti; risultano chiaramente indicate, in particolare, le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, nonché le deduzioni di ciascuna di esse in relazione alla posizione avversaria. Del pari, la ricorrente risulta aver compiutamente enunciato le ragioni per le quali ritiene la decisione erronea , in relazione all a motivazioneche la sorregge. 4. Ciò posto, entrambi i motivi di ricorso sono fondati, in quanto la violazione delle disposizioni indicate nel primo motivo si è risolta nell’error in procedendodenunciato con il secondo. La sentenza impugnata ha ritenuto improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo in applicazione della regola contenuta nell’art. 647, comma primo,c.p.c., a mente del quale, dopo l’opposizione, il giudice dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo se l’opponente non si è costituito nel termine stabilito. Su tale base, infatti, ilgiudice d’appello ha affermato che l’attr ic e opponente doveva costituirsi entro dieci giorni dalla notificazione della citazione e che, pertanto, l’avvenuta costituzione ben oltre tale termine determinava «l’improseguibilità» del giudizio di opposizione. Al riguardo, va tuttavia osservato cheai sensi dell’art. 645, comma 2, c.p.c. «In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito», tra le quali non vi è ragione di escludere quelle relative ai termini di costituzione dell’attore. Quindi, bisogna considerare che nei giudizi innanzi al giudice di pace, «in deroga a quanto stabilito dagli artt. 165 e 166 cod. proc. civ.» (Cass. 24/10/2008, n. 25727),l’ art. 319 c.p.c. – n el testo vigente anteriormente alla riforma intervenuta con il d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile alla presente fattispecie– prevedeva che le parti « si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all’art. 316, con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza». La ratio di una tale diversità di disciplina risiedenella connotazione delgiudizio avanti al giudice di pace come rit o a forma semplifica ta, ciò che la Suprema Corte non ha mancato di sottolineare in più occasioni; peresempio, affermando che, quando davanti al giudice di pace non sia stata tenuta udienza nel giorno indicato in citazione, l’iscrizione a ruolo può essere effettuata anche successivamente al giorno indicato in citazione, mentre la costituzione in giudizio dell’attore può essere effettuata fino all ’ effettiva udienza tenuta dal giudice designato, non essendovi norme che lo impediscano (Cass.26/2/2002, n. 2830, Cass. n. 14/6/2000, n. 8090). Ha dunque errato il tribunale nel ritenere applicabile al giudizio avanti al giudice di pacel’art. 165 c.p.c., che non è espressivo di una regola generale e, nella disciplina vigente ratione temporis, assumeva carattere recessivo rispetto alla peculiare regolazione dei termini di costituzionenel giudizio avanti al giudice di pace . 5. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio al tribunale di Catania, in diversa composizione, che farà applicazione del principio esposto, così pro cedendo a esaminare per il resto l’appello alla sentenza del giudice di pace. Il giudice del rinvio statuirà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa l a sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Catania in persona di diverso magistrato, anche per la statuizione sulle spese del giud