CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18461/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]) 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, ha applicato la pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di furto aggravato di alcuni capi d'abbigliamento da un esercizio commerciale di Genova, commesso in concorso con altri, ratificando l'accordo in forza del quale le attenuanti generiche sono state considerate equivalenti alla recidiva contestata e ritenuta. 2. Ha proposto ricorso l'imputata, tramite il suo difensore, deducendo erronea applicazione degli artt. 99 cod. pen. e vizio di violazione di legge e di motivazione, in quanto il Giudice non aveva verificato la corretta qualificazione del fatto, estesa alla recidiva, da ritenersi invece insussistente, in ragione del comportamento processuale tenuto, del risarcimento del danno e della modestia del fatto per cui si procede rispetto al precedente iscritto al casellario giudiziale, peraltro non specifico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Come noto, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (cfr., quanto all'inammissibilità del ricorso con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen., tra le tante, Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, ord. n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Tra i motivi di ricorso che l'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. consente di proporre avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., quindi, vi è quello che concerne l'erronea qualificazione del fatto, da intendersi riferita alla cornice utilizzata per inquadrare il fatto nelle sue varie componenti, comprese quelle che rendono configurabili le circostanze del reato (Sez. 6, n. 44393 del 24/9/2019, Lamberti, Rv. 277214, in motivazione). E per la riconducibilità al profilo della "corretta qualificazione giuridica del fatto" del motivo di ricorso con cui, a fronte di sentenza di patteggiamento, si deduca il controllo sulla contestazione di una circostanza e in particolare sulla recidiva, che si assume eet3 insussistente, si è espressa già la giurisprudenza antecedente all'introduzione della norma processuale specifica oggi contenuta nell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36 del 15/12/2010, dep. 2011, Viola, Rv. 249488). In tema di patteggiamento, pertanto, può essere dedotta con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., l'erronea applicazione di una circostanza in realtà insussistente, in quanto attinente alla corretta qualificazione del fatto, quando, ad esempio, la sentenza abbia riconosciuto la recidiva nei confronti di un imputato gravato da un solo precedente per delitto colposo (cfr. ancora la citata sentenza n. 44393 del 2019). Ciò posto, deve darsi atto di come sia altrettanto consolidato il principio secondo cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza - anche sotto il profilo del suo atteggiarsi dal punto di vista delle circostanze del reato, per quanto già esposto - è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti, con indiscussa immediatezza, dal testo del provvedimento impugnato o dall'imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 8/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/6/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 15553 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Maugeri, Rv. 272619). Sulla base di tale condiviso orientamento, deve evidenziarsi come il motivo di ricorso non possa contrapporre all'accertamento del giudice diverse letture della vicenda, ma solo prospettare l'eccentricità della qualificazione emergente già dal tenore della contestazione o comunque da profili risultanti con immediatezza, in relazione alle ragioni fondanti della qualificazione proposta. In tale prospettiva deve nel caso di specie rilevarsi come la valutazione circa la sussistenza della recidiva sia stata collegata dal ricorso ad un diverso apprezzamento degli elementi di fatto emergenti dagli atti (il comportamento processuale, il risarcimento del danno la modestia del fatto per cui si procede rispetto al precedente iscritto al casellario giudiziale; quanto alla non specificità della recidiva essa non è contestata come tale, benchè il giudice ritenga il precedente "specifico", probabilmente per un refuso, non essendovi indicazioni al riguardo). Tali elementi, utilizzati dal giudice per la verifica complessiva della tenuta della misura del disvalore complessivo del fatto di cui la pena patteggiata è rappresentativa, sono stati valutati sulla base di un apprezzamento non immediatamente ed indiscutibilmente frutto di un errore valutativo ricadente sulla qualificazione circostanziale del fatto di reato ascritto all'imputata, bensì frutto di una verifica di merito compiuta dal giudice, seppur entro i limiti cognitivi e motivazionali previsti per le sentenze di patteggiamento, al di là della qualifica specifica della recidiva, frutto di un refuso e genericamente impugnata nel ricorso dall'imputato. Pertanto, sulla base dei principi già esposti, non vi è spazio per esercitare il sindacato di legittimità su una valutazione giuridica non immediatamente percepibile come frutto di errore manifesto, né palesemente eccentrica rispetto alla vicenda delittuosa contestata. 3. Il ricorso proposto, dunque, deve essere dichiarato inammissibile ed all'inammissibilità segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 4.000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il/15're te [OSCURATO:PERSONA] na Miccoli CORTE DI CASSAZIONE