CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 novembre 2024
Cassazione n. 29536/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 598/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – Unione di [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:SOCIETA]. - , quale cessionaria dei crediti vantati dalla ONLUS [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Azienda USL Roma 3 (già Azienda USL [OSCURATO:SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche disgiuntamente tra loro, giusta procura speciale in calceal presente ricorso, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notifiche agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, ViaSardegna, n. 50. 2RG n. 598/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] 3, già [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliata presso l’ufficio legale aziendale sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 73 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 7 212 /201 7 , depositata in data 16/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/11/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] , quale cessionaria del credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della AUSL [OSCURATO:SOCIETA], ora Azienda USL Roma 3, chiedeva emettersi decreto ingiuntivo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per la somma di euro 1.908.523,60. 2. Proponeva opposizione la Asl, con atto di citazione notificato in data 17 novembre 2005 avverso il decreto ingiuntivo n. 15870 del 2005,con cui il Tribunale di Roma, su ricorso depositato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA].), aveva ingiunto alla AUSL [OSCURATO:SOCIETA] il pagamento in favore dell’odierna ricorrente dell’importo di € 1.908.573,60 a titolo di corrispettivi di prestazioni sanitarie erogate dall’Associazione cedente ex art. 26 l. 833/1978 nel periodo compreso tra il gennaio ed il marzo 2004, con condanna della AUSL 3RG n. 598/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] D al pagamento degli interessi di mora ex artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002. A sostegno dell’opposizione la AUSL [OSCURATO:SOCIETA] ha eccepito: a) l’inapplicabilità ai crediti in contesa del tasso di interesse richiestodi cui al d.lgs. n. 231 del 21002; b) la non debenza della rivalutazione monetaria in mancanza di idonea prova in punto al danno subito dalla creditrice; c) la parziale insussistenza del credito attivato per complessivi € 881.971,11 in quanto afferente a prestazioni rese in eccedenza rispetto a quelle accreditate, ovvero eseguite presso il centro non autorizzato di [OSCURATO:PERSONA] ovvero attinenti ai cd. requisiti di accesso. In particolare, ad avviso della opponente Asl, non era dovuta la somma per euro 881.971,11, di cui euro 200.491,00 inerente alla mancanza di autorizzazione ed accreditamento per le prestazioni rese nella struttura di [OSCURATO:PERSONA], mentre euro 681.480,11 concernevano prestazioni rese oltre il numero dei posti accreditati presso le strutture di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con comparsa di costituzione e risposta del 14 marzo 2006 si è costituita la [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo l’infondatezza in fatto ed in diritto dell’opposizione. 4. Con ordinanza ex art.186-bis c.p.c. del 14/3/2006 il tribunale ordinava il pagamento della somma non contestata di euro 1.024.731,87, oltre interessi al tasso legale dalla notifica degli atti di cessione del credito. 5. Con la memoria ex art.183, sesto comma, n. 1, c.p.c., in data 28/6/2007, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva, in subordine, «a parziale modifica della domanda», che l’importo di euro 200.491,00, fatturato quale corrispettivo delle prestazioni erogate dall’Associazione cedente presso il centro di [OSCURATO:PERSONA], «fosse comunque riconosciuto quale 4RG n. 598/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio corrispettivo di appalto ovvero a titolo risarcitorio ovvero a titolo di indennità per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., gi à a llo stato comprovato nei suoi elementi presupposti dall’averela regione Lazio utilmente acquisito senza causa le prestazioni in oggetto comunque dovute ai propri assistiti e da essa non altrimenti erogabili». 6. All’udienza del 29 gennaio 2008 il Tribunale, in accoglimento di apposita richiesta avanzata dall’attrice [OSCURATO:PERSONA], in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., ordinavaall’ASL [OSCURATO:SOCIETA] di esibire ai sensi dell’art. 210 c.p.c. i «prospetti riassuntivi contabili» e gli «elenchi contabili utenti»allegati alle fatture azionate in giudizio dalla società cessionaria ed inviati all’[OSCURATO:PERSONA], nonché alle AA.UU.SS.LL. RMA, RMB, RME, RMG, RMH ed alla AUSL di Latina l’esibizione delle richieste di ricovero presso il centro di [OSCURATO:PERSONA] nei mesi di gennaio e marzo 2004, rinviando per l’esame della documentazione all’udienza del 4 giugno 2008 ove l’ASL [OSCURATO:SOCIETA], al contrario delle altre AUSL, ha ottemperato all’ordine di esibizione nei suoi confronti impartito. 7. Il Tribunale rinviava la causa alla successiva udienza del 1 ° aprile 2009 ove il giudice di prime cure prendevaatto del mancato deposito da parte della AA.UU.SS.L. RMA, RMB, RME, RMG, RMH della documentazione ad esse richiesta e rinviavaper la precisazione delle conclusioni all’udienza del 3 febbraio 2010 e poi per gli stessi incombenti all’udienza del 5 luglio 2011, ove la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione nonostante la richiesta di interrogatorio formale e CTU avanzata da [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:SOCIETA].),. 8. Con sentenza n. 890 del 2012, depositata il 18 gennaio 2012, il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell’opposizione, esclusi gli interessi richiesti ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 5RG n. 598/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio del 2002, revocava il decreto ingiuntivo n. 15870 del 2005 , condannando l’opponente al pagamento della somma di € 10.247,87, oltre interessi dalla domanda al saldo e maggior danno da svalutazione pari alla differenza tra il tasso del rendimento annuo dei titoli di stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi calcolato annualmente ex art. 1284 c.c., con decorrenza dalla domanda, e compensando le spese di lite. In particolare, il Tribunale ravvisava l’assenza di idonee allegazioni probatorie, evidenziando che la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva adeguatamente ottemperato agli oneri probatori su di essa incombenti, essendosi limitata a produrre una documentazione non sufficientemente in grado di corroborare di fondatezza la propria domanda. Tra l’altro, le somme richieste erano superiori alla capacità produttiva della Associazionecedente. Non si applicavano gli interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002, in quanto il contratto era stato stipulato anteriormente alla data di entrata in vigore della normativa richiamata, non trattandosi peraltro di transazione commerciale. Il tribunale rigettava le domande subordinate. 9. Avverso la predetta sentenza proponeva appello [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo tre motivi digravame. 9.1. Infatti, deduceva, quanto al primo motivo, «sulla dimostrazione analitica delle prestazioni effettuate presso i centri di via Sbricoli, [OSCURATO:PERSONA] […] Sull’inesistenza del tetto di spesa fissato dalla regione […] Sulle prestazioni effettuate presso il centro di [OSCURATO:PERSONA] il cui importo ammonta ad euro 200.491,00 […] Sui c.d. requisiti di accesso il cui importo ammonta ad euro 261.258,87». In particolare, l’appellante, quanto all’avvenuto rigetto della domanda di pagamento dell’ulteriore importo di euro 681.480,11, 6RG n. 598/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio relativo alle prestazioni effettuate presso i vari centri, deduceva che il tribunale aveva omesso: a) di valutare la documentazione depositata in atti dalla AUSL [OSCURATO:SOCIETA] avente ad oggetto i prospetti riassuntivi contabili e gli elenchi contabili utenti, attestanti «l’avvenuto espletamento di tutte le prestazioni richieste in pagamento oltre la loro corretta contabilizzazione»; b) di avere omesso di considerare che l’eccezione relativa alla carenza di accreditamento era limitata alle sole prestazioni rese presso il centro di [OSCURATO:PERSONA], quantificate in euro 200.491,00; c) di avere omesso di considerare che le DGR n. 583/02 e n. 731/05 escludevano espressamente per quel periodo «la fissazione di un limite di spesa per le prestazioni di riabilitazione». In ordine, poi, al rigetto della domanda di pagamento relativa alle prestazioni effettuate presso il centro di [OSCURATO:PERSONA], a fronte del mancato adempimento da parte della AUSL [OSCURATO:SOCIETA] all’ordine di esibizione delle richieste di ricovero effettuate presso tale centro nei mesi di gennaio e marzo 2004, come pure in ordine al mancato adempimento da parte delle altre Asl alla richiesta di informativa concernente le rispettive richieste di ricovero presso il centro di [OSCURATO:PERSONA], si censurava la mancata «ammissione della prova per interpello del legale rappresentante dell’Asl», oltre che l’omessa CTU. 9.2. Con il secondo motivo di impugnazione l’appellante censurava la sentenza di prime cure per avere «negato l’applicabilità della disciplina di cui al d.lgs.231/2002». 9.3. Con il terzo motivo di impugnazione l’appellante deduceva l’errore commesso nella sentenza di primo grado «per avere riconosciuto gli interessi al tasso legale con la decorrenza dalla domanda anziché dalla notifica degli atti di cessione». 10. Pertanto, la società ha chiesto, in totale riforma della pronuncia, la condanna della AUSL [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento in proprio 7RG n. 598/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio favore dell’ulteriore importo di euro 88.1971,11 oltre interessi moratori, anche sui ritardati pagamenti, nella misura di cui agli artt. 4 e 5 del d. lgs. n. 231 del 2002 ovvero ex dir. CE/35/2000 ovvero, in subordine, al tasso legale oltre svalutazione e maggior danno con condanna al pagamento degli interessi maturati sugli interessi scaduti ex art. 1283 e 1224 c.c. a far data dalla notifica dell’atto di citazione di primo grado, con vittoria di spese. In via subordinata, e con riferimento alle prestazionirese presso il centro di [OSCURATO:PERSONA], per complessivi € 200.491,00,la [OSCURATO:SOCIETA] ha chiesto la condanna della AUSL [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento di siffatto importo a titolo risarcitorio e/o indennitario ex art. 2041 c.c. In via istruttoria, la [OSCURATO:SOCIETA] ha reiterato inoltre le istanze disattese dal Giudice di prime cure. Non veniva formulato autonomo motivo di appello in ordine alla domanda per ingiustificato arricchimento. 11. Con la sentenza n. 7212 del 2017, pubblicata il 16 novembre 2017, la Corte diappello di Roma, rigettate tutte le reiterate istanze istruttorie ritenute inammissibili e comunque irrilevanti, confermava, per il resto, la sentenza impugnata, con l’unica eccezione relativa all’accoglimento del motivo di gravame relativo alla decorrenza degli interessi di mora. In particolare, quanto al primo motivo d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato di aver effettuato le prestazioni, come da suo specifico onere probatorio. La richiesta ex art.212 c.p.c. non poteva essere accolta per due ragioni: 1) in primo luogo perché si trattava di documentazione che poteva essere richiesta, acquisita e prodotta direttamente dalla parte in corso di causa, mentre l’intervenuto sequestro probatorio in sede penale, poteva essere superato ai sensi dell’art. 258 c.p.p., attraverso specifica richiesta all’autorità penale; 2) in secondo luogo, 8RG n. 598/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio poi, i documenti contabili di cui si era chiesta l’esibizione provenivano «dalla stessa parte che li emessi e, pertanto, non sono idonei a costituire prova unilaterale e ulteriore del credito», anche perché provenienti «da un soggetto associativo i cui amministratori sono stati sottoposti a indagini penali proprio in relazione a prestazioni sanitarie […] erogate in regime di accreditamento nel cui novero sono ricomprese quelle oggetto del presente giudizio». Peraltro, per le medesime ragioni, non era idonea a costituire prova dell’effettuazione delle prestazioni neppure «la documentazione contabile già acquisitaex art. 21 0 c.p.c. nel corso del giudizio di primo grado». Quanto alla richiesta ex art.213 c.p.c. di informazioni scritte nei confronti di aziende sanitarie estranea giudizio, «non si comprende la rilevanza, pertinenza e l’utilità dell’accertamento delle prestazioni rese presso il centro di [OSCURATO:PERSONA] per conto di altre aziende sanitarie al fine di determinare ad altro titolo le somme reclamate da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.». Restava assorbita la richiesta di CTU contabile. Veniva rigettata la censura in ordine al mancato accoglimento dell’interrogatorio formale del legale rappresentante della Asl, «stante la non indispensabilità e non decisività dei fatti di cui si chiede la prova», potendo gli stessi «essere documentalmente provati con riguardo alle fonti regolamentanti il rapporto tra le parti in causa». Quanto alla somma vantata di euro 881.971,11, la stessa non era dovuta in quanto «non rientrano nel regime di accreditamento le prestazioni rese in centri diversi da quelli autorizzati, come il centro di [OSCURATO:PERSONA], né quelle rese oltre il numero dei posti accreditati nelle singole strutture autorizzate». 9RG n. 598/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] state infatti «contestate dalla AUSL Roma 3 le fatture emesse dalla ONLUS [OSCURATO:PERSONA] per prestazioni aggiuntive riabilitative non autorizzate (sia presso i centri autorizzati oltre i posti accreditati che per il centro di [OSCURATO:PERSONA] non autorizzato) rese dal mese di gennaio 2004 al mese di marzo 2004, rispetto a quelle per cui la ONLUS AssociazioneAnni Verdi era stata formalmente autorizzata e accreditata dalle delibere di giunta della regione Lazio n.2591/2000 e n. 934/2001». Chiariva la Corte territoriale che a fronte dell’eccezione mossa dalla Asl che «dunque contestava l’esistenza e la validità al negozio presupposto» costituiva preciso onere della [OSCURATO:PERSONA] «provare la avvenuta autorizzazione delle prestazioni aggiuntive eseguite dalla ONLUS AssociazioneAnni Verdi e, quindi, la fondatezza della pretesa creditoria». Pertanto - chiosava la Corte d’appello - «il semplice materiale contabile accompagnato dagli atti di cessione non ha fatto venir meno l’onere probatorio ex art. 2 6 97 c.c. gravante su [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di dimostrare il titolo giustificativo della sua maggiore pretesa (contestata) rispetto a quella minore riconosciuta dalla AUSL Roma 3». Quanto al secondo motivo di impugnazione, non spettavano gli interessi di cui al d.lgs. n. 2 31 del 2002, in quanto il rapporto di accreditamento era sorto in epoca antecedente al mese di agosto 2002. In ordine al terzo motivo di impugnazione, la Corte d’appello reputava parzialmente fondato lo stesso, in quanto gli interessi legali dovevano essere computati, non dalla notifica della citazione, ma dalle precedenti notificazioni degli atti di cessione contenenti l’intimazione di pagamento. 10RG n. 598/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 12. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per Cassazione affidandolo a due motivi, depositando anche memoria scritta. 13. Ha resistito la Asl con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce «violazione degli articoli 2 e 24 Cost., in relazione al principio di vicinanza della prova nonché violazione dell’art. 2697 c.c. ex art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. –violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. nonché dell’art. 132 n. 4 c.p.c. per illogica ed insufficiente motivazione in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.». La ricorrentededuce che la motivazione della sentenza d’appello sarebbe meramente «apparente», per «manifesta illogicità ed insufficienza a giustificare il decisumrispetto ad argomenti deduttivi non contestati, circostanze di fatto comprovate, ad oneri probatori assolti». In particolare, la Corted’appello avrebbe errato nel reputare che i documenti prodotti, e segnatamente gli elenchi contabili utenti e i prospetti riassuntivi contabili, depositatiin data 11/6/2010 dalla Asl, in esecuzione dell’ordine di esibizione, non costituivano «un idoneo supporto documentale». La ricorrente lamenta che i giudici di merito non avrebbero correttamente valutato il materiale probatorio loro sottopost, ed avrebbero di conseguenza errato nel condividere le tesi difensive proposta dall’Azienda USL Roma 3. In particolare, il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi non avrebbero dato il corretto valore probatorio alla « congerie documentale » presente in atti, ed avrebbero pregiudicato il diritto di difesa della società cessionaria non ammettendo la prova per interpello del legale rappresentane pro 11RG n. 598/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio tempore dell’AUSL [OSCURATO:SOCIETA], né attribuendo il corretto valore in termini di argomento di prova al parziale deposito da parte di quest’ultima degli [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA] allegati alle fatture depositate da [OSCURATO:SOCIETA]. e alla mancata ottemperanza da parte delle [OSCURATO:PERSONA], RM B, RM E, RM G, RM H ed AUSL di Latina alla richiesta di informativa formulata nei loro confronti ai sensi dell’art. 213 c.p.c., essendo stato ordinato alle stesse di esibire le richieste di ricovero di propri pazienti presso il centro di [OSCURATO:PERSONA], inerenti il periodo di gennaio –marzo 2004. Non vi sarebbe stata una «contestazione specifica e non generica» in ordine alle fatture azionate, in relazione all’importo di euro 681.480,11, relativo alle prestazioni effettuate presso i centri di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]». [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dimostrare «il fondamento della propria eccezione, con la specifica indicazione del numero di prestazioni asseritamente eccedenti la capacità produttiva di ogni singolo centro, e le relative contestazioni circa gli importi richiesti in eccesso». Vi sarebbe stata la prova scritta «per accertare con una prova diretta, al di là della mancata collaborazione da parte della Asl, la perfetta corrispondenza tra le prestazioni accreditate quelle eseguite […] senza necessità di acquisire il dato complessivo annuale, anch’esso comunque nell’esclusiva disponibilità della AUSL». Tra l’altro, la DGR Lazio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.583, come pure quella successiva n. 731 del 2005, avevano previsto espressamente l’insussistenza di «vincoli di natura economica» in relazione all’attività di riabilitazione. Pertanto, «in assenza di valide e documentate eccezioni», le fatture prodotte offrivano «piena prova dell’esecuzione delle prestazioni sanitarie». Non v’era stata mai specifica contestazione delle stesse. 12RG n. 598/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] d’appello, dunque, in violazione degli articoli 2697 c.c., del principio dispositivo di cui all’art.112 c.p.c., e dell’art. 116 c.p.c., avrebbe «omesso ogni valutazione logica sulle prove acquisite e sugli argomenti di prova emersi in giudizio». Dovendosi tenere conto della «totale omessa attività istruttorie deduttiva da parte dell’altro», oltre che della «omessa collaborazione» da parte delle altre Asl. Dalla mera lettura delle 29 fatture depositate sarebbe emerso chiaramente che la Asl «provvedeva al pagamento dei corrispettivi per le prestazioni rese dalla ONLUS anche nei confronti dei pazienti ad essa inviati dalle altre AUSL della regione Lazio». 2.Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della «Omessa decisione sul motivo di gravame riguardante la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento relativa all’importo di euro 200 . 491,00 di cui alle prestazioni rese presso il centro di [OSCURATO:PERSONA] –Art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c.». La ricorrente sostiene che il giudice di secondo grado sarebbe incorso nel vizio di omessa pronuncia in relazione alla domanda articolata già in primo grado dall’odierna ricorrente con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., concernente il riconoscimento a titolo di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.) della somma di euro 200.491,00 inerente alle prestazioni rese presso il centro di [OSCURATO:PERSONA]. La domanda era stata presentata con la prima memoria ex art.183 c.p.c. del 28/6/2007, a fronte dell’eccezione sollevata dalla Asl in ordine al mancato accreditamento della struttura di [OSCURATO:PERSONA]. Il tribunale aveva omesso qualsiasi decisione relativamente al suddetto capo di domanda e, la società, con l’atto di appello aveva proposto impugnativa al riguardo. 13RG n. 598/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] tale domanda sarebbe stato omessa ogni pronuncia anche dalla Corted’appello. 3.Il primo motivo è in parte inammissibilee in parte infondato . 3.1. Si premette che la motivazione della sentenza della Corte d’appello è esistente, non solo nell’aspetto formale e grafico, ma anche nella enucleazione delle argomentazioni logico-giuridiche utilizzate dalla Corte territoriale per giungere alla soluzione della controversia. Non sussiste, dunque, l’evidenziato vizio di motivazione apparente. 4. Quanto alla inammissibilità, in sostanza la ricorrente chiede una nuova rivalutazione delle risultanze istruttorie già compiutamente effettuata dalla Corteterritoriale, non consentita in questa sede. 4.1. Risulta, poi, non fondata la porzione di motivo relativo alla violazione dell’art.116 c.p.c.. Infatti, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi chequest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione(Cass., sez. 1, 1/3/2022, n. 6774). 4.2. Non v’è stata, poi, alcuna violazione dell’art. 2697 c.c., in tema di distribuzione dell’onere della prova, ma, semplicemente, la Corteterritoriale ha ritenuto che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non avesse 14RG n. 598/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio ottemperato all’onere della prova su di essa gravante, in ordine alla dimostrazione dei fatti costitutivi del credito vantato. 4.3. Allo stesso modo, non v’è stata violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la Corte d’appello non ha esorbitato dalle richieste delle parti, ma ha semplicemente deciso la controversia sulla base della regola dell’onere della prova, in assenza di idonea documentazione attestante la sussistenza del credito di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Tutto il primo complesso motivo di ricorso per cassazione si fonda, sostanzialmente, sulla circostanza per cui le 27 fatture prodotte dalla [OSCURATO:PERSONA], allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, non sarebbero state mai specificamente contestate dalla Asl, sicché sarebbero state idonee, accompagnate dai due documenti contabili costituiti dall’elenco degli utenti e dal prospetto riassuntivo, a dimostrare l’effettività delle prestazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] periodo gennaio-marzo 2004 (1/1/2004-11/3/2004). In realtà, però, l’avvenuta contestazione specifica delle fatture da parte della Asl si rinviene dalla motivazione della sentenza d’appello n. 7212 del 2017. È sufficiente osservare che nella motivazione si chiarisce che «a fronte di tale circostanziata eccezione mossa da AUSL Roma 3 - che, dunque, contestava l’esistenza e la validità del negozio presupposto - era quindi preciso onere di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. provare la avvenuta autorizzazione delle prestazioni aggiuntive eseguite dalla ONLUS [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, la fondatezza della pretesa creditoria». In particolare, «il contrasto contabile è nel fatto che sono state contestate dall’AUSL Roma 3 le fatture emesse dalla ONLUS [OSCURATO:PERSONA] per prestazioni aggiuntive riabilitative non autorizzate (sia per i centri autorizzati oltre i posti accreditati che per il centro di [OSCURATO:PERSONA] non autorizzato) rese tra il mese di gennaio 2004 e il mese di marzo 2004, rispetto a quelle per cui la ONLUS 15RG n. 598/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] era stata formalmente autorizza ta e accreditata». Come si vede, la contestazione delle fatture e dei duedocumenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo (elenco contabile utenti e prospetto riassuntivo contabile) è stata espressa, specifica e compiutamente articolata. 6. Ciò comporta la non fondatezza del motivo, trova ndo applicazione l’orientamento di legittimità per cui se è vero che la fattura commerciale, può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell’ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell’esecuzione del rapporto (Cass., sez. 3, 13/6/2006, n. 13651; citata dalla ricorrente), va anche chiarito che, al contrario, in presenza - come nella specie - di specifica ed articol ata contestazione, le fatture non possono essere sufficiente a dare la prova del fatto costitutivo del diritto di credito. Pertanto, quando il rapporto, da cui derivano le fatture, sia contestato, esse non possono costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (Cass., sez. 2, 12/1/2016, n. 299; Cass., sez. 3, 28/6/2010, n. 15383). 7. Senza contare che la Corte d’appello ha esaminato partitamente ogni singolo elemento istruttorio,quindi, sia le fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, sia l’elenco contabile degli utenti ed il prospetto riassuntivo contabile, giungendo a negare ad essi idoneo carattere dimostrativo della sussistenza del credito. Ciò, in quanto trattavasi di documenti unilateralmente predisposti dalla [OSCURATO:PERSONA], che si basavano su circostanze acquisite dai rappresentanti dell’AssociazioneAnni Verdi, per i quali era stato instaurato procedimento penale proprio in relazione alle prestazioni sanitarie oggetto di causa. 16RG n. 598/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] d’appello, infatti, afferma con chiarezza che i documenti contabili scaturiscono «da un soggetto associativo i cui amministratori sono stati sottoposti a indagini penali proprio in relazione a prestazioni sanitarie -cui si dubita se autorizzate o meno - erogate in regime di accreditamento nel cui novero sono ricomprese quelli oggetto del presente giudizio». Analoghe considerazioni sono state espresse con riferimento «a quella parte di documentazione contabile già acquisitaex art. 210 c.p.c. nel c orso del giudizio di primo grado». 8.Inoltre, per giurisprudenza consolidata di questa Cortel'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto (Cass., sez. 2, 3/11/2021, n. 31251). Con ancora più chiarezza si è rimarcato che, in tema di poteri istruttori del giudice, l'emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell'istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa (Cass., sez. 3, 8/10/2021, n. 17RG n. 598/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 27412; Cass., n. 129 9/7/2004; Cass. n. 15983 del 2000; Cass., n. 11535 del 1996). Pertanto, risulta corretta anche la parte di motivazione della Corted’appello, con cui si è ritenuto che la società attrice non abbia ottemperato all’onere della prova su di essa incombenteex art. 2697 c.c. La Corte d’appello ha chiarito che la documentazione attestante le prestazioni effettivamente prestate dalla [OSCURATO:PERSONA] poteva e doveva essere prodotta dalla società ricorrente, anche previa richiesta di copie al giudice penale ex art. 258 c.p.p. Ed infatti, ad avviso della Corte territoriale, «il semplice materiale contabile accompagnato dagli atti di cessione non ha fatto venir meno l’onere probatorio ex art. 2 6 97 c.c. gravante su [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di dimostrare il titolo giustificativo della sua maggiore pretesa (contestata) rispetto a quella minore riconosciuta dalla AUSL Roma 3». 8.1. Peraltro, in relazione alla mancata ottemperanza da parte delle altre Asl, in relazione alla documentazione inerente alle prestazioni svolte presso il centro di [OSCURATO:PERSONA], si ribadisce che, integrando l'inosservanza dell'ordine di esibizione di documenti un comportamento dal quale il giudice può, nell'esercizio di poteri discrezionali, desumere argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c., non è censurabile in sede di legittimità, neanche per difetto di motivazione, la mancata valorizzazione dell'inosservanza dell'ordine ai fini della decisione di merito(Cass., sez. L, 27/1/2017, n. 2148; Cass.. sez. 1, 13/8/2004, n. 15768). 8.2. Con la precisazione per cui l’esibizione a norma dell’art.210 c.p.c. non può in alcun modo supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova a carico della parte istante (Cass., n. 31251 18RG n. 598/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio del 2021; Cass., n. 14 8/4/2014; Cass., 4/4/2016, n. 6511; Cass., n. 16781 del 2011). Tra l’altro, l’ordine di esibizione deve presentarsi come indispensabile, sia nel senso della indispensabilità del documento in rapporto alla prova da fornire (Cass., n., 2760 del 1996), sia nel senso che la prova del fatto che si intende dimostrare non sia acquisibile aliunde, con la conseguenza che l’esibizione non può essere ordinata qualora l’interessato sia in condizione di acquisire di propria iniziativa, e quindi di produrre in giudizio, il documento o una sua copia (Cass. n. 38062 del 2021; Cass., n. 14968 del 2011; Cass., n. 19475 del 2005). 9. Del resto, la contestazione residua tra le parti, dopo l’ingiunzione di pagamento delle somme non contestate ex art.186- bis c.p.c., per euro 1.024.731,87, riguardava esclusivamente la somma di euro 881.971,11, di cui euro 200.491,00 in relazione alle prestazioni effettuate presso il centro di [OSCURATO:PERSONA], in cui però mancava sia l’autorizzazione che l’accreditamento, e la somma di euro 681.480,11, per le prestazioni svolte presso gli ulteriori centri, per prestazioni rese oltre il numero dei posti accreditati. Nessuna prova era stata, dunque, fornita a dimostrazione delle prestazioni effettuate presso i singoli centri. 10. Il secondo motivo è inammissibile. 10.1. Anzitutto, si rileva che, in realtà, sulla omessa pronuncia del Tribunale in ordine alla domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. non è stato formulato autonomo motivo di appello da parte della società, che si è limitata a chiedere le somme anche ai sensi dell’art. 2041, ma senza costruire un compiuto motivo di impugnazione per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. Non essendovi un motivo di appello specifico, neppure era tenuta la Corte di appello a confrontarsi con esso. 19RG n. 598/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 11. Inoltre, deve aggiungersi che la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. è stata articolata dalla [OSCURATO:PERSONA] soltanto nella memoria di cui all’art.183, sesto comma, n. 1, c.p.c. Tuttavia, la giurisprudenza di questa Corte, sezioni unite, con la recente pronuncia n. 26727 del 2024, ha ristretto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, la possibilità dalla parte opposta di presentare domanda di ingiustificato arricchimento ex art.2041 c.c., solo con la comparsa di costituzione, e non con la memoria di cui all’art.183, 6º comma, c.p.c. 12. Del resto, questa Corte , a sezioni unite (Cass., Sez.U., 13/9/2018, n. 22404), ha affermato che n el processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta. Pertanto, si è superato il precedente orientamento (Cass., Sez.U., 27/12/2010, n. 26128) in base al quale le domande di adempimento contrattuale e di arricchimento senza causa, quali azioni che riguardano entrambe diritti eterodeterminati, si differenziano, strutturalmente e tipologicamente, sia quanto alla "causa petendi" (esclusivamente nella seconda rilevando come fatti costitutivi la presenza e l'entità del proprio impoverimento e dell'altrui locupletazione, nonché, ove l'arricchito sia una P.A., il riconoscimento dell'utilitas da parte dell'ente), sia quanto al "petitum" (pagamento del corrispettivo pattuito o indennizzo). Ne consegue che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - al quale si devono applicare le norme del rito ordinario, ai sensi dell'art. 645, secondo comma, e, dunque, anche l'art. 183, quinto 20RG n. 598/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio comma, cod. proc. civ. -è ammissibile la domanda di arricchimento senza causa avanzata con la comparsa di costituzione e risposta dall'opposto (che riveste la posizione sostanziale di attore) soltanto qualora l'opponente abbia introdotto nel giudizio, con l'atto di citazione, un ulteriore tema di indagine, tale che possa giustificare l'esame di una situazione di arricchimento senza causa. In ogni altro caso, all'opposto non è consentito di proporre, neppure in via subordinata, nella comparsa di risposta o successivamente, un'autonoma domanda di arricchimento senza causa, la cui inammissibilità è rilevabile d'ufficio dal giudice. Si è tenuto conto, infatti, del nuovo orientamento di questa Corte (Cass. Sez.U., 15/6/2015, n. 12310), con cui si è consentita la modifica della domanda iniziale che può riguardare anche gli elementi identificativi oggettivi della stessa, a condizione che essa riguardi la «medesima vicenda sostanziale dedotto in giudizio con l’atto introduttivo o comunque sia a questa collegata». Tale interpretazione risulta maggiormente rispettosa dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, determinando una indubbia incidenza positiva più in generale sui tempi della giustizia, favorendo la soluzione della complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale portata dinanzi al giudice in unico contesto. La concentrazione favorisce anche la stabilità delle decisioni giudiziarie, anche in relazione alla limitazione del rischio di giudicati contrastanti. Sulla scorta di tali argomentazioni la Corte di cassazione, a sezioni unite, n. 22404 del 2018, ha ritenuto che «entrambe le domande proposte (di adempimento contrattuale e di indebito arricchimento) si riferiscono indubbiamente alla medesima vicenda 21RG n. 598/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio sostanziale dedotto in giudizio, intesa come unica vicenda in fatto che delinea un interesse sostanziale». In sostanza, le due azioni sono attinenti al «medesimo bene della vita», tendenzialmente inquadrabile in una pretesa di contenuto patrimoniale, pur se, nell’una, come corrispettivo di una prestazione svolta e, nell’altra, come indennizzo volto alla reintegrazione dell’equilibrio preesistente 3 patrimoni dei soggetti coinvolti». Si tratta, dunque, di due azioni legate da un rapporto di connessione “di incompatibilità”, «non solo logica ma addirittura normativamente prevista, stante il carattere sussidiario dell’azione di arricchimento, ai sensi dell’art. 2042 c.c., e tale nesso giustifica ancor di più il ricorso al simultaneus processus». 13. Tuttavia, con la sentenza n.26727 del 15/10/2024,a sezioni unite, questa Corteha chiarito che la proposizione nella comparsa di risposta, da parte dell’opposto, nel giudizio di opposizione adecreto ingiuntivo, di una domanda ex art. 2041 c.c., è ammissibile, ben potendo a livello generale riconoscersi anche ad essa l’interesse, dell’originario ricorrente, in relazione alla vicenda, originariamente tradottain azione di adempimento contrattuale. Pertanto, si è affermato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell’opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto l’ingiunzione. Tuttavia, deve tenersi conto della struttura del giudizio monitorio, in cui la parte che, nella fase contraddittorio, figura come opposta, ossia convenuta processuale, ha già goduto di uno stadio procedurale “esclusivo” per avanzare una propria pretesa, pur nei limiti di prova perimetrata. 22RG n. 598/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], la domanda ex art. 2041 c.c. può essere presentata dall’opposto, con la comparsa di costituzione, ma non può essere articolata con la memoria di cui all’art.183, sesto comma, c.p.c. In relazione al canone della correttezza processuale di cui all’art.88 c.p.c., chi ha avviato il giudizio per via monitoria ha facoltà di introdurre nella comparsa di risposta alle domande alternative che eventualmente intenda presentare, non potendo però riservarle successivamente, nella memoria di cui all’art.183, 6º comma c.p.c. Trattandosi di domanda inammissibile, non era necessaria alcuna pronuncia sul punto da parte della Corte d’appello, né da parte del tribunale. Si ritiene, infatti, che l'omessa pronuncia, qualora cada su una domanda inammissibile, non costituisce vizio della sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto alla proposizione di una tale domanda non consegue l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito (Cass., sez. 6-1, 2/12/2010, n. 24445; Cass., sez. 1, 25/5/2006, n. 12412; Cass., sez. 1, 25/9/2018, n. 22784; Cass., sez. 5, 16/7/2021, n. 20363). Nella specie la domanda di ingiustificato arricchimento ex art.2041 c.c. ci è stata presentata tardivamente, solo in sede di memoria ex art.183, 6º comma, n.1, c.p.c., mentre l’opposta avrebbe dovuto presentare tale domanda con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Ed infatti, l’opponente Asl, già nell’atto di opposizione, aveva eccepito la parziale insussistenza del credito per complessivi euro 881.971,11, in quanto afferenti a prestazioni rese in eccedenza rispetto a quelle accreditate, ovvero eseguite presso il centro non autorizzato di [OSCURATO:PERSONA] ovvero attinenti ai c.d. requisiti di accesso. 23RG n. 598/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], non può sostenersi che la domanda di ingiustificato arricchimento sia stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] nella prima memoria ex articolo 183, sesto comma, c.p.c., in conseguenza della successiva dialettica processuale, in quanto - ad avviso della difesa di [OSCURATO:PERSONA] -«la Asl e nell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo non ha svolto l’eccezione di mancato accreditamento». Infatti, solo qualora la condotta difensiva dell’opponente si avvalga dello jus variandi posteriormente all’atto di citazione in opposizione (ma non è questo il caso), è ammissibile che l’opposto, in base ai generali principi difensivi possa esercitarlo a sua volta, e quindi anche nell’ultimo stadio della memoria ex articolo 183, sesto comma, c.p.c. 14. Le spese del giudizio di legittimità, in ragione del principi