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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 14891/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17740/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.coop.r.l. in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese in data 19/09/2012, in persona dell'ex liquidatore pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via E. D'Onofrio n. 43, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - e contro Agenzia delle entrate - [OSCURATO:PERSONA] I di Roma, in persona del Direttore pro tempore; - intimata - Cons. est.

G.M.

Nonno avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 475/14/14, depositata il 29 gennaio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con la sentenza n. 475/14/14 del 29/01/2014, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) respingeva l'appello proposto dalla Star s.coop.r.l. in liquidazione (di seguito Star) avverso la sentenza n. 232/16/12 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti dell'avviso di accertamento con il quale venivano recuperati crediti IVA indebitamente detratti negli anni d'imposta 2008 e 2009;

1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, l'avviso di accertamento era stato emesso in quanto la società contribuente aveva effettuato, negli anni 2008 e 2009, versamenti di ritenute previdenziali e contributi assicurativi utilizzando in compensazione crediti IVA afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti;

1.2. la CTR rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che l'inesistenza dei crediti IVA era stata riconosciuta dallo stesso legale rappresentante della società, [OSCURATO:PERSONA], ed era, comunque, pienamente provata dalla circostanza che detti crediti non erano stati indicati nelle dichiarazioni mod. unico 2008 e 2009, dalle quali risultavano solo debiti IVA;

2. Star impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;

3. l'Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. 2 Cons. est.

G.M.

Nonno

4. con ordinanza resa all'esito dell'adunanza camerale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa veniva rinviata a nuovo ruolo in ragione della mancata comunicazione a parte ricorrente della data di udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. in via pregiudiziale, va evidenziato che il ricorso è stato presentato da [OSCURATO:PERSONA] quale liquidatore di Star s.coop.r.l. in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese in data 19/09/2012, come dichiarato nel contesto del ricorso, risultante dalla visura prodotta e confermato dalla stessa controricorrente;

1.1. è noto che la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determina l'estinzione della società (ex multis Cass.

S.U. n. 6070 del 12/03/2013) e che, a seguito dell'estinzione, il legale rappresentante della società, ormai cessato dalla carica, non può proporre ricorso per cassazione: sia perché non può invocarsi l'ultrattività del mandato eventualmente conferito al difensore dei precedenti gradi di giudizio, sia perché l'operatività di tale principio presuppone che si agisca in nome di un soggetto esistente e capace di stare in giudizio (così Cass. n. 2444 del 31/01/2017; si vedano anche Cass. n. 1392 del 22/01/2020; Cass. n. 15177 del 22/07/2016);

1.2. ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione, essendo superfluo l'esame dei motivi proposti;

2. in conclusione, il ricorso per cassazione è inammissibile;

2.1. l'ex liquidatore di Star, che ha rilasciato procura in nome di un soggetto estinto, va condannato in proprio al pagamento delle spese di lite (Cass. n. 12603 del 22/05/2018), che si liquidano come in dispositivo, avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 188.687,95;

2.2. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni 3 Cons. est.

G.M.

Nonno per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 5.600,00, oltre alle spese di prenotazione a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma il 13 ottobre 2021.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] og

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17740/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.coop.r.l. in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese in data 19/09/2012, in persona dell'ex liquidatore pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via E. D'Onofrio n. 43, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - e contro Agenzia delle entrate - [OSCURATO:PERSONA] I di Roma, in persona del Direttore pro tempore; - intimata - Cons. est. G.M. Nonno avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 475/14/14, depositata il 29 gennaio 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza n. 475/14/14 del 29/01/2014, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) respingeva l'appello proposto dalla Star s.coop.r.l. in liquidazione (di seguito Star) avverso la sentenza n. 232/16/12 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti dell'avviso di accertamento con il quale venivano recuperati crediti IVA indebitamente detratti negli anni d'imposta 2008 e 2009; 1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, l'avviso di accertamento era stato emesso in quanto la società contribuente aveva effettuato, negli anni 2008 e 2009, versamenti di ritenute previdenziali e contributi assicurativi utilizzando in compensazione crediti IVA afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti; 1.2. la CTR rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che l'inesistenza dei crediti IVA era stata riconosciuta dallo stesso legale rappresentante della società, [OSCURATO:PERSONA], ed era, comunque, pienamente provata dalla circostanza che detti crediti non erano stati indicati nelle dichiarazioni mod. unico 2008 e 2009, dalle quali risultavano solo debiti IVA; 2. Star impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; 3. l'Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. 2 Cons. est. G.M. Nonno 4. con ordinanza resa all'esito dell'adunanza camerale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa veniva rinviata a nuovo ruolo in ragione della mancata comunicazione a parte ricorrente della data di udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. in via pregiudiziale, va evidenziato che il ricorso è stato presentato da [OSCURATO:PERSONA] quale liquidatore di Star s.coop.r.l. in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese in data 19/09/2012, come dichiarato nel contesto del ricorso, risultante dalla visura prodotta e confermato dalla stessa controricorrente; 1.1. è noto che la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determina l'estinzione della società (ex multis Cass. S.U. n. 6070 del 12/03/2013) e che, a seguito dell'estinzione, il legale rappresentante della società, ormai cessato dalla carica, non può proporre ricorso per cassazione: sia perché non può invocarsi l'ultrattività del mandato eventualmente conferito al difensore dei precedenti gradi di giudizio, sia perché l'operatività di tale principio presuppone che si agisca in nome di un soggetto esistente e capace di stare in giudizio (così Cass. n. 2444 del 31/01/2017; si vedano anche Cass. n. 1392 del 22/01/2020; Cass. n. 15177 del 22/07/2016); 1.2. ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione, essendo superfluo l'esame dei motivi proposti; 2. in conclusione, il ricorso per cassazione è inammissibile; 2.1. l'ex liquidatore di Star, che ha rilasciato procura in nome di un soggetto estinto, va condannato in proprio al pagamento delle spese di lite (Cass. n. 12603 del 22/05/2018), che si liquidano come in dispositivo, avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 188.687,95; 2.2. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni 3 Cons. est. G.M. Nonno per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 5.600,00, oltre alle spese di prenotazione a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma il 13 ottobre 2021. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] og
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