CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 1973
Cassazione n. 40514/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/05/1973 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];i, Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona indicata in epigrafe con la quale è stata parzialmente riformata su appello del pubblico Ministero in merito alla sanzione amministrativa accessoria, la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Fermo il 10 giugno 2019 in ordine al reato di cui all'art.186, commi 1 e 2 lett.c), 2bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Pedaso il giorno 11 maggio 2015. L'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla prova di funzionamento dell'etilometro, che deve essere fornita dalla pubblica accusa e deve riguardare anche l'attestazione della corretta omologazione e della periodica calibratura; con un secondo motivo deduce vizio di motivazione per carenza dell'indicazione degli elementi sintomatici della gravità del fatto ostativi all'applicazione dell'art.131 bis cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. Lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale alle pagg.4-5 in replica ad analoghe deduzioni difensive, il primo motivo di ricorso è meramente reiterativo di esse. In particolare, risulta dirimente la circostanza indicata nella sentenza secondo la quale accedendo al rito abbreviato l'imputato ha accettato implicitamente l'utilizzo dell'esito dell'alcoltest (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, in motivazione); con tali rilievi il ricorrente ha omesso di confrontarsi. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, si limita a reiterare il motivo d'appello, confrontandosi solo apparentemente con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Nella sentenza impugnata è stata, poi, congruamente motivata la determinazione di non riconoscere all'imputato l'applicazione della causa di esclusione della punibilità disciplinata dall'art.131 bis cod. proc. pen. sulla base dei livelli alcolemici rilevati e della pericolosità della guida in ora notturna, dai quali i giudici di merito, con motivazione non manifestamente illogica e per tale ragione insindacabile, hanno desunto la gravità dell'elemento psicologico e la non occasionalità della condotta. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 29 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ere tensore li Pr sidente E s ia S raoO E P O S I T AP' Francesc O 1< , - —,.(-,Et 1F-RtA Y - N