CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 gennaio 2021
Cassazione n. 20718/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnato sia annullato con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 marzo 2021, il Tribunale di Brescia, accogliendo la richiesta di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip dello stesso Tribunale il 7 gennaio 2021, ha annullato il predetto decreto, con il quale era stato disposto, nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. ed in subordine nei confronti del rappresentante legale [OSCURATO:PERSONA], un sequestro preventivo per l'importo di euro 51.501,00, quale profitto conseguito dal reato di cui all'art. 10-quater, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000, per effetto di indebite compensazioni poste in essere utilizzando crediti di imposta inesistenti (principalmente per ricerca e sviluppo), acquistati dalla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha annullato il decreto in questione, in quanto lo stesso avrebbe violato il principio di ne bis in idem poiché già con altro decreto, emesso dal Gip presso il Tribunale di Milano il 24 ottobre 2020, era stato disposto, nei confronti della stessa società e, in subordine, nei confronti del medesimo rappresentante legale, un sequestro preventivo per la diversa somma di euro 47.307,78, quale profitto del reato di cui all'art. 10 quater, comma 1 del d.lgs. n. 74 del 2000, ritenendo pertanto che il fatto contestato a [OSCURATO:PERSONA] fosse il medesimo. 2. Avverso l'ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di doglianza, la violazione degli artt. 125, comma 3, 325 e 649 cod. proc. pen. Secondo quanto sostenuto dal pubblico ministero, il giudice del riesame avrebbe in primis errato nelle considerazioni svolte sul quantum indebitamente compensato da [OSCURATO:PERSONA], poiché avrebbe rideterminato l'imposta evasa basandosi esclusivamente su un calcolo aritmetico volto ad escludere dal conteggio i crediti di imposta diversi da quelli di ricerca e sviluppo, nonostante gli stessi fossero comunque inesistenti, essendo pacifico che: A) erano stati ceduti dalla stessa società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., di cui l'indagato è legale rappresentante; B) dalle risultanze investigative era emerso che la società cedente era una cartiera e che pertanto anche i crediti da questa ceduta, diversi da quelli di ricerca e sviluppo, erano da considerarsi parimenti inesistenti. Inoltre, il ricorrente osserva che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, a nulla rileva la circostanza che nel provvisorio capo di imputazione 41 i crediti di imposta inesistenti siano stati ricondotti genericamente nella categoria dei crediti di ricerca e sviluppo, in ragione del fatto che nello stesso capo di imputazione viene fatto integralmente richiamo a tutti i crediti inesistenti, compresi quelli indicati con i codici 1631 e 1655 che il Tribunale ha erroneamente escluso. In aggiunta, il pubblico ministero sostiene che il Tribunale del riesame abbia errato nel ritenere violato, nel caso di specie, il principio del ne bis in idem, a causa di una omessa valutazione, essendo giunto a tale erronea conclusione sulla scorta del solo decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di Milano, prodotto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], senza invece esaminare gli atti di indagine posti alla base di tale provvedimento, da cui emerge come l'attività investigativa svolta dalla Procura di Milano si sia basata su una notizia di reato e su elementi diversi da quelli acquisiti nell'attività di indagine del presente procedimento, che hanno indotto il Gip di Brescia ad emettere il decreto di sequestro. Il Pubblico Ministero sottolinea, inoltre, che il provvedimento che qui rileva, oltre a fondarsi su un differente quadro probatorio, ha come destinatari anche altri indagati e riguarda un diverso titolo di reato, ovvero quello di cui all'art. 10 quater, comma, 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 anziché il reato di cui all'art. 10 quater, comma 1 del d.lgs. n. 74 del 2000, indicato nel decreto del Gip di Milano. A tale proposito si sostiene che tra gli elementi nuovi, oggetto di valutazione del Gip di Brescia, vi sono in particolare i messaggi telefonici scambiati tra [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e [OSCURATO:PERSONA], altro solidale appartenente all'associazione criminosa, da cui emerge la piena consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] di aver utilizzato indebitamente in compensazione crediti di imposta inesistenti, tanto da ricevere la restituzione di parte dell'importo corrisposto a titolo di prezzo per l'acquisto del falso credito. Nel caso di specie quindi, ad avviso del Pubblico Ministero, risulterebbe violato l'art. 649 cod. proc. pen., tenuto conto che il principio del ne bis in idem, sancito dalla norma, non può trovare applicazione in sede cautelare in presenza di elementi nuovi che non siano stati sottoposti alla valutazione del Giudice del primo procedimento. 3. La difesa dell'indagato ha depositato memoria, con cui richiama, condividendola, la motivazione del provvedimento impugnato e specifica che la somma di euro 139.343,83, oggetto di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria milanese, è stata integralmente acquisita dal Fondo unico giustizia, così da tutelare eventuali ragioni creditorie dell'erario. Si afferma inoltre che, posto che l'Inps, in conseguenza delle contestazioni formulate nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], ha richiesto il pagamento delle somme che sarebbero state indebitamente compensate, la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha avviato con tale ente una rateazione, i cui pagamenti mensili di euro 4925,00 sono ad oggi regolari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La censura di violazione degli artt. 125, comma 3, 325 e 649 cod. proc. pen. e di carenza di motivazione - quanto alla ritenuta violazione del divieto del ne bis in idem nel decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Brescia - è fondata. 1.1.1. Va ricordato, sul punto, che, in sede di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. ammette il 3 tk sindacato di legittimità solo per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003). Dunque, in tema di ricorso avverso i provvedimenti cautelari reali, costituiscono violazione di legge legittimante il ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017). Tanto premesso sui limiti del sindacato di questa Corte, deve rilevarsi che - come correttamente evidenziato dal pubblico ministero - il Tribunale di Brescia ha erroneamente ravvisato una violazione del principio del ne bis in idem - ritenendo che il fatto storico posto alla base del decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Milano sia il medesimo di quello oggetto del presente procedimento - a causa di una carenza di motivazione sulla valutazione sia del provvisorio capo di imputazione che degli atti di indagine posti alla base dei due provvedimenti di sequestro preventivo, emessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e di [OSCURATO:PERSONA] dai Gip di Milano e di Brescia. Quanto al primo profilo, il Tribunale del riesame, ricalcolando il quantum dell'imposta evasa in euro 47.307,78, ha eliminato dal conteggio alcuni crediti di imposta inesistenti, diversi da quelli di ricerca e sviluppo, asserendo genericamente che non sono oggetto dell'imputazione provvisoria. Contrariamente a quanto affermato dall'ordinanza impugnata, il Pubblico Ministero evidenzia come a nulla rileva la circostanza che nel provvisorio capo di imputazione 41 i crediti di imposta inesistenti siano stati ricondotti genericamente nella categoria dei crediti di ricerca e sviluppo, in quanto nello stesso capo di imputazione vengono integralmente richiamati tutti i crediti inesistenti, compresi quelli indicati con i codici 1631 e 1655 che il Tribunale ha erroneamente escluso, senza alcuna argomentazione. Quanto al secondo profilo, è sufficiente osservare che il Tribunale è giunto alla conclusione della violazione del ne bis in idem sulla base di un mero confronto formale dei due decreti di sequestro preventivo emessi dai Gip di Brescia e di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e di [OSCURATO:PERSONA], senza compiere alcuna valutazione degli elementi posti a loro fondamento e dei rispettivi atti di indagine. In particolare, il Tribunale ha omesso di motivare le ragioni per cui gli elementi acquisiti nell'attività di indagine compiuta dalla Procura di Brescia - sulla 4 AN\ base dei quali è stato emesso il decreto di sequestro preventivo nel presente procedimento - non debbano considerarsi fatti nuovi e sopravvenuti rispetto a quelli valutati dal Gip del Tribunale di Milano, tali da giustificare un nuovo e diverso provvedimento cautelare nei confronti dell'indagato; elementi che il Pubblico Ministero ha specificamente prospettato in sede di ricorso per cassazione, evidenziando la diversità anche del titolo di reato e degli importi oggetto di sequestro. E deve ricordarsi che, in tema di ne bis in idem in materia cautelare, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che tale principio opera anche tra procedimenti e non solo tra provvedimenti, in quanto deve essere tutelato l'interesse dell'indagato a non essere sottoposto a due iniziative cautelari in contemporanea e che la pendenza del primo procedimento cautelare di regola preclude l'avvio del secondo, salvo che quest'ultimo si basi su elementi nuovi; in tale ultima ipotesi è quest'ultimo a prevalere sul primo, ma in nessun caso il pubblico ministero può coltivare entrambi. Dunque, non è consentita la moltiplicazione dei titoli cautelari relativamente al medesimo oggetto ed all'interno del medesimo procedimento così da avere più decreti di sequestro in contemporanea (ex multis, Sez. 3, n. 16616 del 18/11/2019, dep. 2020, Rv. 278947; Sez. 3, n. 3877 del 06/11/2015, dep. 2016; Sez. 6, n. 21103 del 26/03/2013, Rv. 256439; Sez. 6, n. 16668 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243533; Sez. 3, n. 42529 del 06/11/2002, Rv. 223353). 1.1.2. L'ordinanza impugnata deve essere altresì annullata nella parte in cui afferma, in relazione ai crediti di imposta indicati con i codici 1631 e 1655, diversi da quelli di ricerca e sviluppo - che il Tribunale ha escluso dal totale dell'imposta evasa pari a euro 51.501,00, come individuato dal Gip nel decreto di sequestro preventivo - che i singoli importi che residuano, attinenti a tali crediti di diversa natura, non superano la soglia di punibilità legale prevista dall'art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000. Tale asserzione del Tribunale risulta infatti errata in diritto, in quanto la soglia di punibilità deve essere valutata complessivamente. Invero, la disposizione dell'art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000 prevede in ordine ai crediti inesistenti un'unica soglia di punibilità per un importo annuo che sia superiore a cinquantamila euro; dunque, non consente una suddivisione per ogni singola imposta della soglia di rilevanza penale della fattispecie di indebita compensazione, la quale è unica e complessiva. Quanto all'acquisizione della somma di euro 139.343,83 da parte del Fondo unico giustizia e all'avvio di una rateazione per i pagamenti all'Inps, la prospettazione difensiva risulta del tutto generica, in mancanza della produzione della relativa documentazione e di puntuali riferimenti alla stessa. In ogni caso, l'incidenza di tali circostanze sull'eventuale determinazione dell'importo da confiscare potrà essere compiutamente valutata nel giudizio di merito. 2. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Brescia, affinché proceda a nuovo esame, tenuto conto dei principi di diritto suesposti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvi