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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 14503/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].

DIRITTO Preliminarmente deve darsi atto che il ricorso è stato discusso in pubblica udienza, secondo la precisa opzione esercitata tempestivamente dal difensore, il quale tuttavia in data 24 gennaio 2023 ha revocato la richiesta di trattazione orale già tempestivamente assentita.

Tale rinunzia è tuttavia senza effetto, giacché la opzione esercitata non è ritrattabile (Sez. 2, n. 42410 del 17/06/2021, Rv. 282207 - 01), attesa la concreta impossibilità di rispettare le cadenze del contraddittorio epistolare in tempo utile per la celebrazione dell'udienza.

1. E' fondato il primo motivo di ricorso, comune ai due difensori: unico elemento di prova costituto dalla chiamata in reità effettuata da soggetto concretamente sospettato di aver commesso il reato per cui si procede in concorso con il ricorrente ed altro imputato separatamente giudicato e assolto (per tale motivo).

Tale elemento dichiarativo era stato stimato inutilizzabile (per inosservanza delle garanzie dall'autoincriminazione di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen.) nel corso del processo a carico di altro correo; la sentenza irrevocabile era conosciuta dal giudicante per esser stata depositata dalla difesa nel corso del processo, ciò nonostante la Corte, senza punto argomentare il proprio dissenso, aveva deciso diversamente, ritenendo utilizzabili tali dichiarazioni, ravvisando altresì erroneamente riscontro al narrato la somiglianza di un'arma rinvenuta nel corso della perquisizione nell'abitazione dell'imputato a quella usata per commettere la rapina, laddove la somiglianza delle armi era stata riconosciuta in riferimento ad una diversa rapina non oggetto di imputazione.

2. Nella valutazione di un differente approdo decisorio di regiudicande a base fattuale comune (medesima imputazione di rapina giudicata sulla base del medesimo costrutto probatorio in due differenti processi a carico di distinti imputati), fuori da ipotesi di potenziale contrasto tra giudicati formatisi in processi distinti e caratterizzati dalla differente morfologia del rito (Sez. 6, n. 12030, del 4/3/2014, Rv. 259461, conf.

Rv. 279466), deve ribadirsi che l'assoluzione nei confronti di alcuni dei concorrenti nel medesimo reato, per insussistenza (dimostrativa) del fatto, pur non essendo vincolante, alla luce del principio del libero convincimento, tuttavia obbliga il giudice che emette o conferma sentenza di condanna nei confronti di altri e diversi concorrenti nel medesimo reato ad analizzare gli elementi motivazionali valorizzati nell'altro processo per pervenire alla decisione liberatoria e ad evidenziare le ragioni e gli indizi, diversi ed ulteriori, in base ai quali giunge ad opposta soluzione (Sez. 2, n. 29517, del 17/6/2015, Rv. 264422: ove questa stessa sezione della Corte ha precisato che l'esigenza di specifici riferimenti motivazionali sussiste anche quando ai differenti esiti processuali si pervenga all'esito di riti diversi nelle modalità di formazione della prova; potendo addirittura risultare decisivo il diverso apprezzamento della prova fatto proprio dal provvedimento irrevocabile; nei termini: Sez. 5, n. 23226 del 12/02/2018, Rv. 273207; Sez. 2, n. 17021 del 29/3/2022, Rv. 283117; Sez. 2, n. 21718 del 16/6/2021, n.m.).

2.1. Ciò posto in diritto, deve rilevarsi che la Corte di Firenze, con la sentenza qui impugnata, non ha graficamente opposto alcuna argomentazione rispetto al tema, puntualmente prospettatole con accurato corredo documentale (sentenza Tribunale Pistoia n. 1281/2018, irrevocabile in tema di proscioglimento del coimputato, per la inutilizzabilità della chiamata in reità resa da soggetto che fin dall'origine doveva ritenersi indagabile per la consumazione in concorso del medesimo reato), dell'intervenuto accertamento irrevocabile negativo (fatto non sussiste) rispetto al medesimo fatto-reato per cui è ricorso.

La Corte territoriale, che motiva la sussistenza e la prova del medesimo fatto, argomentando anche sulla somiglianza della pistola riconosciuta nel corso della rapina con quella rinvenuta presso l'abitazione del ricorrente, laddove si trattava invece della pistola usata nel corso di una diversa rapina, non oggetto di imputazione, sembra aver confinato nell'oblio l'esito del separato processo celebrato nei confronti del concorrente.

Con questo non si vuol dire certo che la Corte territoriale fosse vincolata al giudizio assolutorio pronunciato nei confronti del concorrente, tuttavia non si può evitare di stigmatizzare la circostanza che, fermo il principio del libero convincimento, sarebbe stato onere della Corte evidenziare le ragioni profonde (diverso opinare circa la inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese da soggetto ritenuto indagabile per il concorso nel medesimo reato) per cui riteneva di giungere a conclusioni diametralmente opposte a quella alla quale altri giudici erano giunti rispetto al concorrente (negli esatti termini, Sez. 2, n. 29517, del 17/6/2015, Rv. 264422).

L'omessa risposta argomentativa all'argomento prospettato nella sede propria di merito fa dunque evidenziare un vizio di motivazione, per omissione, che rende ineludibile l'annullamento sul punto della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Firenze, che colmerà la lacuna motivazionale secondo i principi appena sopra menzionati.

3. I residui motivi spesi in ordine alla qualificazione circostanziale del fatto ed al trattamento sanzionatorio restano assorbiti.

4. La pronta soluzione delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l'applicazione di principi di diritto consolidati nella giurisprudenza della Corte consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. DIRITTO Preliminarmente deve darsi atto che il ricorso è stato discusso in pubblica udienza, secondo la precisa opzione esercitata tempestivamente dal difensore, il quale tuttavia in data 24 gennaio 2023 ha revocato la richiesta di trattazione orale già tempestivamente assentita. Tale rinunzia è tuttavia senza effetto, giacché la opzione esercitata non è ritrattabile (Sez. 2, n. 42410 del 17/06/2021, Rv. 282207 - 01), attesa la concreta impossibilità di rispettare le cadenze del contraddittorio epistolare in tempo utile per la celebrazione dell'udienza. 1. E' fondato il primo motivo di ricorso, comune ai due difensori: unico elemento di prova costituto dalla chiamata in reità effettuata da soggetto concretamente sospettato di aver commesso il reato per cui si procede in concorso con il ricorrente ed altro imputato separatamente giudicato e assolto (per tale motivo). Tale elemento dichiarativo era stato stimato inutilizzabile (per inosservanza delle garanzie dall'autoincriminazione di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen.) nel corso del processo a carico di altro correo; la sentenza irrevocabile era conosciuta dal giudicante per esser stata depositata dalla difesa nel corso del processo, ciò nonostante la Corte, senza punto argomentare il proprio dissenso, aveva deciso diversamente, ritenendo utilizzabili tali dichiarazioni, ravvisando altresì erroneamente riscontro al narrato la somiglianza di un'arma rinvenuta nel corso della perquisizione nell'abitazione dell'imputato a quella usata per commettere la rapina, laddove la somiglianza delle armi era stata riconosciuta in riferimento ad una diversa rapina non oggetto di imputazione. 2. Nella valutazione di un differente approdo decisorio di regiudicande a base fattuale comune (medesima imputazione di rapina giudicata sulla base del medesimo costrutto probatorio in due differenti processi a carico di distinti imputati), fuori da ipotesi di potenziale contrasto tra giudicati formatisi in processi distinti e caratterizzati dalla differente morfologia del rito (Sez. 6, n. 12030, del 4/3/2014, Rv. 259461, conf. Rv. 279466), deve ribadirsi che l'assoluzione nei confronti di alcuni dei concorrenti nel medesimo reato, per insussistenza (dimostrativa) del fatto, pur non essendo vincolante, alla luce del principio del libero convincimento, tuttavia obbliga il giudice che emette o conferma sentenza di condanna nei confronti di altri e diversi concorrenti nel medesimo reato ad analizzare gli elementi motivazionali valorizzati nell'altro processo per pervenire alla decisione liberatoria e ad evidenziare le ragioni e gli indizi, diversi ed ulteriori, in base ai quali giunge ad opposta soluzione (Sez. 2, n. 29517, del 17/6/2015, Rv. 264422: ove questa stessa sezione della Corte ha precisato che l'esigenza di specifici riferimenti motivazionali sussiste anche quando ai differenti esiti processuali si pervenga all'esito di riti diversi nelle modalità di formazione della prova; potendo addirittura risultare decisivo il diverso apprezzamento della prova fatto proprio dal provvedimento irrevocabile; nei termini: Sez. 5, n. 23226 del 12/02/2018, Rv. 273207; Sez. 2, n. 17021 del 29/3/2022, Rv. 283117; Sez. 2, n. 21718 del 16/6/2021, n.m.). 2.1. Ciò posto in diritto, deve rilevarsi che la Corte di Firenze, con la sentenza qui impugnata, non ha graficamente opposto alcuna argomentazione rispetto al tema, puntualmente prospettatole con accurato corredo documentale (sentenza Tribunale Pistoia n. 1281/2018, irrevocabile in tema di proscioglimento del coimputato, per la inutilizzabilità della chiamata in reità resa da soggetto che fin dall'origine doveva ritenersi indagabile per la consumazione in concorso del medesimo reato), dell'intervenuto accertamento irrevocabile negativo (fatto non sussiste) rispetto al medesimo fatto-reato per cui è ricorso. La Corte territoriale, che motiva la sussistenza e la prova del medesimo fatto, argomentando anche sulla somiglianza della pistola riconosciuta nel corso della rapina con quella rinvenuta presso l'abitazione del ricorrente, laddove si trattava invece della pistola usata nel corso di una diversa rapina, non oggetto di imputazione, sembra aver confinato nell'oblio l'esito del separato processo celebrato nei confronti del concorrente. Con questo non si vuol dire certo che la Corte territoriale fosse vincolata al giudizio assolutorio pronunciato nei confronti del concorrente, tuttavia non si può evitare di stigmatizzare la circostanza che, fermo il principio del libero convincimento, sarebbe stato onere della Corte evidenziare le ragioni profonde (diverso opinare circa la inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese da soggetto ritenuto indagabile per il concorso nel medesimo reato) per cui riteneva di giungere a conclusioni diametralmente opposte a quella alla quale altri giudici erano giunti rispetto al concorrente (negli esatti termini, Sez. 2, n. 29517, del 17/6/2015, Rv. 264422). L'omessa risposta argomentativa all'argomento prospettato nella sede propria di merito fa dunque evidenziare un vizio di motivazione, per omissione, che rende ineludibile l'annullamento sul punto della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Firenze, che colmerà la lacuna motivazionale secondo i principi appena sopra menzionati. 3. I residui motivi spesi in ordine alla qualificazione circostanziale del fatto ed al trattamento sanzionatorio restano assorbiti. 4. La pronta soluzione delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l'applicazione di principi di diritto consolidati nella giurisprudenza della Corte consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio