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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 febbraio 2023

Cassazione n. 44219/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 23 Febbraio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA]Andrea.

Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza, in quanto ha ritenuto non essere possibile formulare prognosi favorevole di positivo reinserimento sociale in considerazione della negativa biografia giudiziaria del condannato, delle certificazioni dei carichi processuali pendenti presso gli uffici giudiziari di Vallo della Lucania, dei profili di pericolosità sociale emergenti dalle informazioni fornite dalle autorità di pubblica sicurezza, della mancanza di una disponibilità al domicilio atteso che quello dichiarato in Napoli via Sementini non è idoneo per mancanza di disponibilità del soggetto titolare dell'abitazione, della mancanza di sistemazione occupazionale avendo il condannato riferito di svolgere attività lavorativa presso ( uno studio legale senza in realtà documentarla, della mancanza di prospettive terapeutiche in quanto il condannato è poliassuntore di sostanze stupefacenti ed ha interrotto definitivamente i contatti con il Serd a partire da gennaio 2020 e della risalenza della documentazione prodotta dall'interessato.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che il Tribunale non ha esaminato le produzioni documentali integrative effettuate dalla difesa, che il condannato ha interrotto il programma di recupero presso il Serd "verosimilmente" in ragione della guarigione atteso che da tempo non assumeva più terapia, che lo stesso riferimento alla mancanza di un domicilio non è attuale avendo lo stesso riferito in udienza di aver spostato il suo domicilio in Marano di Napoli via [OSCURATO:PERSONA] 37 dove il Tribunale avrebbe potuto disporre i necessari controlli; che/con riferimento alla posizione lavorativa/ vi sarebbe una dichiarazione di disponibilità all'assunzione da parte della società [OSCURATO:PERSONA], che la stessa attualità della richiesta di misura alternativa ex art. 94 doveva essere valutata al momento della richiesta di concessione della misura non potendo andare a detrimento dell'interessato i plurimi rinvii della decisione.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorso deduce l'esistenza di un vizio di motivazione del provvedimento impugnato.

Quando il ricorso è presentato ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., nella redazione del ricorso il ricorrente ha un onere formale aggiuntivo rispetto a quelli indicati dall'art. 581 cod. proc. pen., onere processuale che è stato ricavato interpretativamente dalla formulazione della lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46 (secondo cui il vizio deve risultare dal testo della motivazione "ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame"), di inequivoca individuazione e di specifica rappresentazione degli atti processuali che intende far valere per sostenere l'esistenza del vizio.Nella lettura di questa norma, la giurisprudenza di legittimità, che in un primo momento aveva ritenuto possibile soddisfare l'onere mediante diverse modalità, compresa la mera indicazione precisa della posizione dell'atto all'interno del fascicolo del giudice del merito (Sez. 3, Sentenza n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994), ha poi progressivamente assunto un indirizzo di maggior rigore e, richiamando il principio processual-civilistico dell'autosufficienza del ricorso, ha ritenuto che non sia sufficiente limitarsi a richiamare atti del processo specificamente indicati, ma che sia necessaria la loro integrale trascrizione o allegazione al ricorso (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11 aprile 2017, Schioppo, rv. 270071; Sez. 4, n.

Sentenza n. 46979 del 10 novembre 2015, Bregamotti, rv. 265053; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 10 marzo 2013, Natale, rv. 256723; per una applicazione del principio anche al di fuori del vizio di motivazione v.

Sez. 4, Sentenza n. 18335 del 28/06/2017, dep. 2018, PG in proc.

Conti, Rv. 273261).

Per questo indirizzo giurisprudenziale, che ormai si è consolidato, sono, quindi, inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza, quei motivi di ricorso che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, richiamano atti specificamente indicati, ma non ne contengono la loro integrale trascrizione o allegazione (v. sentenze Schioppo e Bregamotti sopra citate).

Ne consegue che nel caso in esame, in cui il ricorrente fonda l'esistenza del vizio di motivazione sull'asserita esistenza di un ulteriore domicilio in Marano di Napoli o su una nuova possibilità lavorativa presso la Sefi consulting, ma non allega al ricorso gli atti da cui tali circostanze si dovrebbero ricavare, il ricorso deve essere ritenuto inammissibile.

Il ricorso è inammissibile anche nella parte in cui censura la motivazione della ordinanza perché ha valorizzato in senso negativo al condannato l'interruzione volontaria del programma di recupero presso il Serd.

Il ricorso sostiene, in particolare, che l'interruzione del programma era avvenuta "verosimilmente" in ragione della guarigione atteso che il condannato da tempo non assumeva più terapia.

L'argomento è inammissibile perché il motivo formulato su elementi meramente ipotetici o congetturali è inidoneo a determinare una manifesta illogicità della motivazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237).

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 23 Febbraio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA]Andrea. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza, in quanto ha ritenuto non essere possibile formulare prognosi favorevole di positivo reinserimento sociale in considerazione della negativa biografia giudiziaria del condannato, delle certificazioni dei carichi processuali pendenti presso gli uffici giudiziari di Vallo della Lucania, dei profili di pericolosità sociale emergenti dalle informazioni fornite dalle autorità di pubblica sicurezza, della mancanza di una disponibilità al domicilio atteso che quello dichiarato in Napoli via Sementini non è idoneo per mancanza di disponibilità del soggetto titolare dell'abitazione, della mancanza di sistemazione occupazionale avendo il condannato riferito di svolgere attività lavorativa presso ( uno studio legale senza in realtà documentarla, della mancanza di prospettive terapeutiche in quanto il condannato è poliassuntore di sostanze stupefacenti ed ha interrotto definitivamente i contatti con il Serd a partire da gennaio 2020 e della risalenza della documentazione prodotta dall'interessato. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che il Tribunale non ha esaminato le produzioni documentali integrative effettuate dalla difesa, che il condannato ha interrotto il programma di recupero presso il Serd "verosimilmente" in ragione della guarigione atteso che da tempo non assumeva più terapia, che lo stesso riferimento alla mancanza di un domicilio non è attuale avendo lo stesso riferito in udienza di aver spostato il suo domicilio in Marano di Napoli via [OSCURATO:PERSONA] 37 dove il Tribunale avrebbe potuto disporre i necessari controlli; che/con riferimento alla posizione lavorativa/ vi sarebbe una dichiarazione di disponibilità all'assunzione da parte della società [OSCURATO:PERSONA], che la stessa attualità della richiesta di misura alternativa ex art. 94 doveva essere valutata al momento della richiesta di concessione della misura non potendo andare a detrimento dell'interessato i plurimi rinvii della decisione. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso deduce l'esistenza di un vizio di motivazione del provvedimento impugnato. Quando il ricorso è presentato ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., nella redazione del ricorso il ricorrente ha un onere formale aggiuntivo rispetto a quelli indicati dall'art. 581 cod. proc. pen., onere processuale che è stato ricavato interpretativamente dalla formulazione della lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46 (secondo cui il vizio deve risultare dal testo della motivazione "ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame"), di inequivoca individuazione e di specifica rappresentazione degli atti processuali che intende far valere per sostenere l'esistenza del vizio.Nella lettura di questa norma, la giurisprudenza di legittimità, che in un primo momento aveva ritenuto possibile soddisfare l'onere mediante diverse modalità, compresa la mera indicazione precisa della posizione dell'atto all'interno del fascicolo del giudice del merito (Sez. 3, Sentenza n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994), ha poi progressivamente assunto un indirizzo di maggior rigore e, richiamando il principio processual-civilistico dell'autosufficienza del ricorso, ha ritenuto che non sia sufficiente limitarsi a richiamare atti del processo specificamente indicati, ma che sia necessaria la loro integrale trascrizione o allegazione al ricorso (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11 aprile 2017, Schioppo, rv. 270071; Sez. 4, n. Sentenza n. 46979 del 10 novembre 2015, Bregamotti, rv. 265053; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 10 marzo 2013, Natale, rv. 256723; per una applicazione del principio anche al di fuori del vizio di motivazione v. Sez. 4, Sentenza n. 18335 del 28/06/2017, dep. 2018, PG in proc. Conti, Rv. 273261). Per questo indirizzo giurisprudenziale, che ormai si è consolidato, sono, quindi, inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza, quei motivi di ricorso che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, richiamano atti specificamente indicati, ma non ne contengono la loro integrale trascrizione o allegazione (v. sentenze Schioppo e Bregamotti sopra citate). Ne consegue che nel caso in esame, in cui il ricorrente fonda l'esistenza del vizio di motivazione sull'asserita esistenza di un ulteriore domicilio in Marano di Napoli o su una nuova possibilità lavorativa presso la Sefi consulting, ma non allega al ricorso gli atti da cui tali circostanze si dovrebbero ricavare, il ricorso deve essere ritenuto inammissibile. Il ricorso è inammissibile anche nella parte in cui censura la motivazione della ordinanza perché ha valorizzato in senso negativo al condannato l'interruzione volontaria del programma di recupero presso il Serd. Il ricorso sostiene, in particolare, che l'interruzione del programma era avvenuta "verosimilmente" in ragione della guarigione atteso che il condannato da tempo non assumeva più terapia. L'argomento è inammissibile perché il motivo formulato su elementi meramente ipotetici o congetturali è inidoneo a determinare una manifesta illogicità della motivazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237). 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
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