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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11403/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];182/ 27608 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso - inerente alla responsabilità , al mancato riconoscimento della causa di non punibilità e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con cui il ricorrente non si confronta in modo/critico (si veda sul tema della responsabilità pagina 3 , sull'assenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen. pag.3, sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche pagg. 3 e 4 ); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 1 1 4 O 3 2 6 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 1920/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 27608/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];182/ 27608 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso - inerente alla responsabilità , al mancato riconoscimento della causa di non punibilità e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con cui il ricorrente non si confronta in modo/critico (si veda sul tema della responsabilità pagina 3 , sull'assenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen. pag.3, sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche pagg. 3 e 4 ); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];182/ 27608           [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso - inerente alla responsabilità , al mancato riconoscimento della causa di non punibilità e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con cui il ricorrente non si confronta in modo/critico (si veda sul tema della responsabilità pagina 3 , sull'assenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen. pag.3, sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche pagg. 3 e 4 ); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.                            [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da:            1 1 4 O 3 2 6 [OSCURATO:PERSONA]          - Presidente -        Ord. n. sez. 1920/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                    R.G.N. 27608/2025 [OSCURATO:PERSONA]         - Relatore - ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];182/ 27608           [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso - inerente alla responsabilità , al mancato riconoscimento della causa di non punibilità e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con cui il ricorrente non si confronta in modo/critico (si veda sul tema della responsabilità pagina 3 , sull'assenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen. pag.3, sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche pagg. 3 e 4 ); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.                             P.Q.MP.Q.M