Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 27 ottobre 2021

Cassazione n. 07290/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da M&[OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 6 aprile 2021, il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame .proposta nell'interesse di M&[OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., confermando il decreto del Gip del medesimo Tribunale del 18 gennaio 2021, con il quale era stato disposto, tra l'altro, il sequestro preventivo dei beni della società istante, in relazione ai reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'avv. [OSCURATO:PERSONA], qualificandosi come difensore di «[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in proprio e quale legale rappresentante delle società M&G Coop.

Multiservizi s.r.I., M&[OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., M&G Co.

Service s.r.I., M&G Co.

Multiservizi s.r.I., M&G Company s.r.I.». [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile, per mancanza di procura speciale.

L'intestazione dello stesso, evidentemente predisposta per una pluralità di procedimenti, si riferisce a una serie di soggetti che non possono essere considerati parti del presente procedimento - ovvero: [OSCURATO:PERSONA] in proprio e le società M&G Coop.

Multiservizi s.r.I., M&G Co.

Service s.r.I., M&G Co.

Multiservizi s.r.I., M&G Company s.r.I., - perché evidentemente privi di legittimazione ad impugnare l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame.

Infatti, non è legittimato a proporre ricorso per cassazione chi non abbia partecipato al procedimento di riesame, in quanto soltanto chi è parte del procedimento può avere titolo ad impugnare, fatta eccezione per l'ipotesi - diversa da quella di specie - in cui il sequestro sia stato disposto, per la prima volta, dal tribunale a seguito di appello cautelare interposto dal pubblico ministero (ex multis, Sez. 3, n. 42527 del 04/07/2019, Rv. 277985; Sez. 3, n. 9796 del 16/01/2015, Rv. 262752).

L'unico soggetto legittimato ad impugnare l'ordinanza è, dunque, M&[OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nei cui confronti la stessa è stata pronunciata, il cui difensore avrebbe dovuto dotarsi di procura speciale, trattandosi di terzo destinatario del sequestro.

Va infatti ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il provvedimento di inammissibilità o rigetto della richiesta di riesame relativa al decreto di sequestro preventivo, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., non potendo trovare applicazione, in tal caso, la disposizione di cui all'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza (ex plurimis, Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 03/07/2018, Rv. 273505; Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 09/01/2018, Rv. 271722).

Nel caso di specie è però presente nel fascicolo un semplice mandato difensivo, che non contiene alcun riferimento agli specifici atti che il difensore dovrà compiere, mentre la preesistente procura speciale era conferita a diverso difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA]) e si riferiva, comunque, alle sole richieste di riesame o di dissequestro e non anche a ricorso per cassazione.

4. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27/10/2021.

Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da M&[OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 aprile 2021, il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame .proposta nell'interesse di M&[OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., confermando il decreto del Gip del medesimo Tribunale del 18 gennaio 2021, con il quale era stato disposto, tra l'altro, il sequestro preventivo dei beni della società istante, in relazione ai reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'avv. [OSCURATO:PERSONA], qualificandosi come difensore di «[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in proprio e quale legale rappresentante delle società M&G Coop. Multiservizi s.r.I., M&[OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., M&G Co. Service s.r.I., M&G Co. Multiservizi s.r.I., M&G Company s.r.I.». [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile, per mancanza di procura speciale. L'intestazione dello stesso, evidentemente predisposta per una pluralità di procedimenti, si riferisce a una serie di soggetti che non possono essere considerati parti del presente procedimento - ovvero: [OSCURATO:PERSONA] in proprio e le società M&G Coop. Multiservizi s.r.I., M&G Co. Service s.r.I., M&G Co. Multiservizi s.r.I., M&G Company s.r.I., - perché evidentemente privi di legittimazione ad impugnare l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame. Infatti, non è legittimato a proporre ricorso per cassazione chi non abbia partecipato al procedimento di riesame, in quanto soltanto chi è parte del procedimento può avere titolo ad impugnare, fatta eccezione per l'ipotesi - diversa da quella di specie - in cui il sequestro sia stato disposto, per la prima volta, dal tribunale a seguito di appello cautelare interposto dal pubblico ministero (ex multis, Sez. 3, n. 42527 del 04/07/2019, Rv. 277985; Sez. 3, n. 9796 del 16/01/2015, Rv. 262752). L'unico soggetto legittimato ad impugnare l'ordinanza è, dunque, M&[OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nei cui confronti la stessa è stata pronunciata, il cui difensore avrebbe dovuto dotarsi di procura speciale, trattandosi di terzo destinatario del sequestro. Va infatti ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il provvedimento di inammissibilità o rigetto della richiesta di riesame relativa al decreto di sequestro preventivo, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., non potendo trovare applicazione, in tal caso, la disposizione di cui all'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza (ex plurimis, Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 03/07/2018, Rv. 273505; Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 09/01/2018, Rv. 271722). Nel caso di specie è però presente nel fascicolo un semplice mandato difensivo, che non contiene alcun riferimento agli specifici atti che il difensore dovrà compiere, mentre la preesistente procura speciale era conferita a diverso difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA]) e si riferiva, comunque, alle sole richieste di riesame o di dissequestro e non anche a ricorso per cassazione. 4. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/10/2021. Il Consigliere estensore Il
Decreto Cassazione n. 07290/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris