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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 13390/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8376/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 8376/2017 Numero sezionale 1496/2022 Numero di raccolta generale 13390/2022-ricorrente[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRENTO n. 15/2017 depositata il 19/01/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: La Corte di appello di Trento con sentenza nr 15/2017 rigettava le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dirette ad ottenere in loro favore un indennizzo o in subordine il risarcimento dei danni per l’avvenuta reiterazione di vincoli espropriativi su due particelle fondiarie di loro proprietà.

Il primo Giudice riteneva fondata l’eccezione di prescrizione formulata dal convenuto considerando che anche a voler ammettere che gli originari vincoli gravanti sulle pp.ff avessero natura sostanzialmente espropriativa, l’ultima reiterazione di essa si era verificata con il P.RG. approvato con delibera del 10.9.1999 e che pertanto la richiesta proposta per la prima volta dagli attori in data 10.12.2010 era coperta da prescrizione decennale non F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 8376/2017 Numero sezionale 1496/2022 Numero di raccolta generale 13390/2022 rilevando che l’azione non fosse esercitabile prima della sentenza Data pubblicazione 28/04/2022 nr 179/1999 trattandosi di un mero ostacolo di fatto .

Precisava inoltre che con il PRG approvato nell’anno 2011 non vi era stata alcuna reiterazione del precedente vincolo poiché le due p.f. in questione erano state classificate diversamente cosicchè l’ultima reiterazione del vincolo valevole ai fini della determinazione di un indennizzo doveva essere considerata solo quella del settembre 1999.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resiste con controricorso illustrato da memoria il Comune di Altopiano della Vigolana.

DIRITTO Considerato che: Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art 2935 c.c. in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c.

Si sostiene in particolare che solo con l’intervento legislativo avvenuto con il D.P.R. 2001 nr 327 entrato in vigore il 1.1.2002 il diritto all’indennizzo sarebbe stato definito come obbligazione di tipo pecuniario legato al valore della proprietà e avrebbe potuto essere fatto valere in termini giuridici ai sensi dell’art 2935 c.c.

Si osserva pertanto che prima del 1.1.2002 l’ordinamento non avrebbe riconosciuto agli odierni ricorrenti nessun diritto esercitabile né sarebbero state apprestate procedure che egli potesse efficacemente adire.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art 39 del D.P.R. 2001 nr 327, dell’art 52 della legge provinciale di Trento nr 1 del 4.3.2008 e dell’art 48 l.p. nr 18 del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 8376/2017 Numero sezionale 1496/2022 Numero di raccolta generale 13390/2022 Si critica in specie l’affermazione della Corte di appello secondo cui Data pubblicazione 28/04/2022 con il P.R.G. 2011 non vi era stata alcuna reiterazione del precedente vincolo sostanzialmente espropriativo posto che le due particelle erano state classificate diversamente.

Si rileva al riguardo che tale argomentazione poteva trovare fondamento unicamente con riguardo alla p.f. 2941/3 ma non anche con riguardo alla particella 2941/1 sottolineando che sul punto la Corte avrebbe operato una astrusa quanto erronea interpretazione del termine “ reiterazione” in violazione di quanto disposto dall’art 12 delle disposizioni della legge in generale.

Si osserva in proposito che sia la legge provinciale del 2008 che quella successiva del 2015 parlano di reiterazione di vincoli in generale e non di particolare vincolo.

Ne consegue che la semplice riduzione di un vincolo comprendente l’intera particella per “ zone ed edifici per attrezzature pubbliche ad un vincolo del 91% in zone ed edifici per attrezzature pubbliche- scolastiche non potrebbe escludere, secondo la prospettazione dei ricorrenti, un fenomeno di reiterazione.

Si sostiene che la diversa percentuale di copertura del vincolo potrebbe al più avere rilievo esclusivamente con riferimento al quantum indennitario che è commisurato all’entità del danno prodotto.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art 39 del D.P.R. 2001nr 327 nonché dell’art 52 l.p. di Trento nr 1 del 4.3.2008 in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c Si contesta la valutazione espressa dalla Corte di appello in merito alla natura del vincolo apposto con il PRG del 2011 definito come “ conformativo” e quindi non soggetto ad indennizzo.

F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 8376/2017 Numero sezionale 1496/2022 Si osserva di contro , da parte dei ricorrenti che il vincolo Numero di raccolta generale 13390/2022 contenuto nel predetto strumento urbanistico rappresenti una Data pubblicazione 28/04/2022 previsione urbanistica ricadente su una particolare area edificabile per quanto riguarda la particella 2941 solo fino al 2011 e quindi preordinata all’esproprio per la realizzazione di edilizia pubblica restando per il privato inedificabile se non per la realizzazione di opere pubbliche connesse alla vicina scuola materna.

Il primo motivo è infondato.

Giova ricordare che l’azione volta ad ottenere l’indennizzo dovuto per la reiterazione dei vincoli espropriativi prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001 si prescrive nel termine ordinario decennale decorrente dalla reiterazione medesima di ciascun vincolo, che costituisce la prima manifestazione del danno, non rilevando che l'azione non fosse esercitabile prima della sentenza della Corte costituzionale 20 maggio 1999, n. 179, trattandosi di mero ostacolo di fatto alla proposizione della domanda, privo di effetti interruttivi o sospensivi della durata della prescrizione (Cass.28 febbraio 2011, n. 4879; Cass 2018 nr 15162).

Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto che la richiesta indennitaria dei ricorrente risalente al 10.12.2010 fosse coperta da prescrizione considerando che l’ultima reiterazione del vincolo si era verificata con il P.R.G. approvato dalla Giunta provinciale nr 6612 del 10.9.1999 . considerando irrilevante la sentenza della C.Cost. n. 179 del 1999, per affermare la non esercitabilità dell'azione indennitaria prima di tale pronuncia, costituendo l'assenza di questa mero ostacolo di fatto alla proposizione della domanda, e quindi priva di effetti interruttivi o sospensivi della durata della prescrizione, per il pagamento dell'indennità F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 8376/2017 Numero sezionale 1496/2022 Gli ostacoli "di fatto", all'esercizio del diritto, a differenza di quelli Numero di raccolta generale 13390/2022 "di natura giuridica", non impediscono il decorrere della Data pubblicazione 28/04/2022 prescrizione (tra le tante Sez.

L, 20642/2019).

Non pertinenti si devono ritenere i richiami giurisprudenziali riportati a pag 12 e 13 del ricorso riferiti al diverso istituto della occupazione acquisitiva.

La conferma della decisione impugnata in punto prescrizione dell’azione indennitaria porta a ritenere assorbiti i rimanenti motivi.

Il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive € 7200,00 oltre € 200,00 per esborsi ed al 15% per spese generali ed accessori di legge; Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Roma 20.4.2022 Il Presidente ( dott [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8376/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 8376/2017 Numero sezionale 1496/2022 Numero di raccolta generale 13390/2022-ricorrente[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRENTO n. 15/2017 depositata il 19/01/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: La Corte di appello di Trento con sentenza nr 15/2017 rigettava le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dirette ad ottenere in loro favore un indennizzo o in subordine il risarcimento dei danni per l’avvenuta reiterazione di vincoli espropriativi su due particelle fondiarie di loro proprietà. Il primo Giudice riteneva fondata l’eccezione di prescrizione formulata dal convenuto considerando che anche a voler ammettere che gli originari vincoli gravanti sulle pp.ff avessero natura sostanzialmente espropriativa, l’ultima reiterazione di essa si era verificata con il P.RG. approvato con delibera del 10.9.1999 e che pertanto la richiesta proposta per la prima volta dagli attori in data 10.12.2010 era coperta da prescrizione decennale non F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 8376/2017 Numero sezionale 1496/2022 Numero di raccolta generale 13390/2022 rilevando che l’azione non fosse esercitabile prima della sentenza Data pubblicazione 28/04/2022 nr 179/1999 trattandosi di un mero ostacolo di fatto . Precisava inoltre che con il PRG approvato nell’anno 2011 non vi era stata alcuna reiterazione del precedente vincolo poiché le due p.f. in questione erano state classificate diversamente cosicchè l’ultima reiterazione del vincolo valevole ai fini della determinazione di un indennizzo doveva essere considerata solo quella del settembre 1999. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resiste con controricorso illustrato da memoria il Comune di Altopiano della Vigolana. DIRITTO Considerato che: Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art 2935 c.c. in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. Si sostiene in particolare che solo con l’intervento legislativo avvenuto con il D.P.R. 2001 nr 327 entrato in vigore il 1.1.2002 il diritto all’indennizzo sarebbe stato definito come obbligazione di tipo pecuniario legato al valore della proprietà e avrebbe potuto essere fatto valere in termini giuridici ai sensi dell’art 2935 c.c. Si osserva pertanto che prima del 1.1.2002 l’ordinamento non avrebbe riconosciuto agli odierni ricorrenti nessun diritto esercitabile né sarebbero state apprestate procedure che egli potesse efficacemente adire. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art 39 del D.P.R. 2001 nr 327, dell’art 52 della legge provinciale di Trento nr 1 del 4.3.2008 e dell’art 48 l.p. nr 18 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 8376/2017 Numero sezionale 1496/2022 Numero di raccolta generale 13390/2022 Si critica in specie l’affermazione della Corte di appello secondo cui Data pubblicazione 28/04/2022 con il P.R.G. 2011 non vi era stata alcuna reiterazione del precedente vincolo sostanzialmente espropriativo posto che le due particelle erano state classificate diversamente. Si rileva al riguardo che tale argomentazione poteva trovare fondamento unicamente con riguardo alla p.f. 2941/3 ma non anche con riguardo alla particella 2941/1 sottolineando che sul punto la Corte avrebbe operato una astrusa quanto erronea interpretazione del termine “ reiterazione” in violazione di quanto disposto dall’art 12 delle disposizioni della legge in generale. Si osserva in proposito che sia la legge provinciale del 2008 che quella successiva del 2015 parlano di reiterazione di vincoli in generale e non di particolare vincolo. Ne consegue che la semplice riduzione di un vincolo comprendente l’intera particella per “ zone ed edifici per attrezzature pubbliche ad un vincolo del 91% in zone ed edifici per attrezzature pubbliche- scolastiche non potrebbe escludere, secondo la prospettazione dei ricorrenti, un fenomeno di reiterazione. Si sostiene che la diversa percentuale di copertura del vincolo potrebbe al più avere rilievo esclusivamente con riferimento al quantum indennitario che è commisurato all’entità del danno prodotto. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art 39 del D.P.R. 2001nr 327 nonché dell’art 52 l.p. di Trento nr 1 del 4.3.2008 in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c Si contesta la valutazione espressa dalla Corte di appello in merito alla natura del vincolo apposto con il PRG del 2011 definito come “ conformativo” e quindi non soggetto ad indennizzo. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 8376/2017 Numero sezionale 1496/2022 Si osserva di contro , da parte dei ricorrenti che il vincolo Numero di raccolta generale 13390/2022 contenuto nel predetto strumento urbanistico rappresenti una Data pubblicazione 28/04/2022 previsione urbanistica ricadente su una particolare area edificabile per quanto riguarda la particella 2941 solo fino al 2011 e quindi preordinata all’esproprio per la realizzazione di edilizia pubblica restando per il privato inedificabile se non per la realizzazione di opere pubbliche connesse alla vicina scuola materna. Il primo motivo è infondato. Giova ricordare che l’azione volta ad ottenere l’indennizzo dovuto per la reiterazione dei vincoli espropriativi prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001 si prescrive nel termine ordinario decennale decorrente dalla reiterazione medesima di ciascun vincolo, che costituisce la prima manifestazione del danno, non rilevando che l'azione non fosse esercitabile prima della sentenza della Corte costituzionale 20 maggio 1999, n. 179, trattandosi di mero ostacolo di fatto alla proposizione della domanda, privo di effetti interruttivi o sospensivi della durata della prescrizione (Cass.28 febbraio 2011, n. 4879; Cass 2018 nr 15162). Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto che la richiesta indennitaria dei ricorrente risalente al 10.12.2010 fosse coperta da prescrizione considerando che l’ultima reiterazione del vincolo si era verificata con il P.R.G. approvato dalla Giunta provinciale nr 6612 del 10.9.1999 . considerando irrilevante la sentenza della C.Cost. n. 179 del 1999, per affermare la non esercitabilità dell'azione indennitaria prima di tale pronuncia, costituendo l'assenza di questa mero ostacolo di fatto alla proposizione della domanda, e quindi priva di effetti interruttivi o sospensivi della durata della prescrizione, per il pagamento dell'indennità F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 8376/2017 Numero sezionale 1496/2022 Gli ostacoli "di fatto", all'esercizio del diritto, a differenza di quelli Numero di raccolta generale 13390/2022 "di natura giuridica", non impediscono il decorrere della Data pubblicazione 28/04/2022 prescrizione (tra le tante Sez. L, 20642/2019). Non pertinenti si devono ritenere i richiami giurisprudenziali riportati a pag 12 e 13 del ricorso riferiti al diverso istituto della occupazione acquisitiva. La conferma della decisione impugnata in punto prescrizione dell’azione indennitaria porta a ritenere assorbiti i rimanenti motivi. Il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive € 7200,00 oltre € 200,00 per esborsi ed al 15% per spese generali ed accessori di legge; Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Roma 20.4.2022 Il Presidente ( dott [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P
Sentenza Cassazione n. 13390/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris