CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 luglio 2020
Cassazione n. 05544/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3657/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] CASTELLO(PG) -intimato- avverso la SENTENZA d ella COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdell’UMBRIAn. 103/2020 depositata i l 13/07/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Alla società contribuente , esercente attività di commercializzazione di pneumatici nuovi e rigenerati in tre distinte filiali, sono stati notificati in data 16/10/2018 diversi a v visi di accertamento da parte della società incaricata di gestire per conto del Comune di Città di Castello (PG) la riscossione dei tributi TARSU, TARES, TARI relativi alle annualit à dal 2012 al 2017, per un importo complessivo di € 92.461. La concessionaria, in seguito ad un controllo effettuato ai sensi dell'art. 71 D.Lgs . n. 507/ 19 93, contestava nello specificoalla società contribuente l’ infedele dichiarazione e il mancato versamento della tassa in relazione ai locali e alle aree nella sua disponibilità, accertando una superficie complessiva occupata di 2.629 mq., di cui 994 mq di area coperta e 1.635 mq di area scoperta, superiore a quella dichiarata. 2. In data 23/11/2018 , la ricorrente ha presenta to istanza di annullamento in autotutela, con la quale ha evidenzia to come da sempre svolgesse attivit à di gommista e , pertanto , produce sse essenzialmente, ed in maniera oggettivamente determinabile, rifiuti speciali, come a conoscenza dell'amministrazione comunale. Non ricevendo riscontroha proposto ricorso giurisdizionale. 3. I giudici della CTP di Perugia hanno respinto il ricorso con la sentenza n. 449/19 depositata in data 26/09/2019, osservando che la societànon aveva presentato dichiarazione per ottenere l'esclusione, in parte, dall'imposizione per effetto della produzione di rifiuti speciali a cui provvedeva autonomamente. 4. La contribuente ha, indi , interposto appello, chiedendo anche la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 546/1992. 5. [OSCURATO:PERSONA] dell’Umbria, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto l’appello confermando la legittimità degli avvisi di accertamento emessi da [OSCURATO:SOCIETA]. per conto del Comune di Città di Castello(PG), relativi ai tributi sui rifiuti (TARSU/TIA/TARES/TARI) per gli anni 2012–2017, per un importo complessivo di circa € 92.461,00, ritenendo che gli avvisi di accertamento fossero adeguatamente motivati, poiché indicavano chiaramente l’infedeltà della dichiarazione e la maggiore superficie tassabile rispetto a quella dichiarata; che la società non avesse dimostrato di aver diritto all’esenzione o alla riduzione della superficie tassabile, non avendo presentato né una denuncia originaria o di variazione, né documentazione idonea a provare che alcune aree producessero esclusivamente rifiuti speciali smaltiti a proprie spese; che gravasse sul contribuente dimostrare i presupposti dell’esenzione o riduzione; che le deroghe non operano automaticamente; che il “censimento cespiti” richiamato dallasocietà fosse ritenuto irrilevante perché molto datato e non riferibile alle annualità accertate; che, conseguentemente, quanto alle sanzioni, fosse corretta l’applicazione del cumulo materiale delle sanzioni, non ricorrendo i presupposti per il cumulo giuridico, trattandosi di violazioni sostanziali reiterate in annualità diverse. 6. Avverso la suddetta sentenza di gravame la società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui ha resistito con controricorso la concessionaria. 7. Il Comune intimato non ha depositato controricorso. 8. Successivamente , la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha depositato rinuncia al ricorso, che è stata accettata dalla [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un primomotivo di ricorso, si deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 70, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. n. 507/1993 nonché dell'art. 32, comma 2, del regolamento Comunale, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 1.1. La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata violi e applichi falsamente l’art. 70, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. n. 507/1993, in quanto avrebbe erroneamente escluso la validità della denuncia originaria ai fini TARI. Secondo la ricostruzione difensiva, la normativa prevede che la denuncia del contribuente costituisca un vero e proprio auto-accertamento delle superfici tassabili, valido anche per gli anni successivi se le condizioni di tassabilità restano invariate e senza limiti temporali. Nel caso concreto, la società avrebbe effettivamente presentato una denuncia originaria, nella quale erano indicati l’intero compendio immobiliare, le sue parti, le destinazioni e la superficie tassabile. 1.1. L’esistenza e il contenuto di tale denuncia risulterebbero confermati sia dalla motivazione degli avvisi di accertamento (qualificati come accertamenti in rettifica e non d’ufficio), sia dal “censimento cespiti” effettuato dal Comune nel 1994, che, a seguito di sopralluogo, aveva rettificato la superficie tassabile da mq 112 a mq 146,41. Tale documento dimostrerebbe non solo l’esistenza della denuncia originaria, ma anche l’invarianza nel tempo delle condizioni di tassabilità, poiché le superfici indicate negli accertamenti 2012–2017 coincidono sostanzialmente con quelle già rilevate nel 1994. La sentenza della CTR viene quindi contestata per aver ritenuto il censimento irrilevante perché “datato” e non rappresentativo della situazione attuale, introducendo un presunto obbligo di ulteriore prova non previsto dalla legge. Tale impostazione, secondo il ricorrente, è errata sia perché la denuncia originaria conserva efficacia nel tempo in assenza di variazioni, sia perché la stessa amministrazione ha sempre riconosciuto l’invarianza delle superfici. 2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione o falsa applicazione degli articoli 73, commi 1 e 2, e 72 , comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993 , nonché dell’art. 34, comm a 3 , del regolamento comunale, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. poiché la CTR avrebbe erroneamente disconosciuto il valore giuridico dell’accertamento autoritativo effettuato dal Comune nel 1994. 2.1. Ad avviso della contribuente, secondo la normativa richiamata, l’ente impositore dispone di poteri di controllo e di accertamento autoritativo delle superfici tassabili, anche mediante accessi e rilievi diretti, e tali accertamenti, una volta divenutidefinitivi, sono idonei a sostituire la denuncia del contribuente e a produrre effetti anche per le annualità successive, in assenza di variazioni. Tale principio è espressamente recepito dal Regolamento comunale, che attribuisce agli accertamenti definitivi valore di dichiarazione per gli anni successivi. La CTR avrebbe invece qualificato il “censimento” del 1994 come un semplice documento privo di rilevanza, aderendo all’impostazione del giudice di primo grado e dell’amministrazione, e trascurando che si trattava di un vero e proprio accertamento autoritativo definitivo, mai contestato e mai seguito da variazioni delle superfici tassabili. 2.2. Ne deriverebbe un errore sulla premessa normativa della decisione, che ha condotto ad applicare una disciplina errata e, conseguentemente, a una pronuncia sbagliata sull’obbligazione tributaria TARI. In conclusione, il ricorrente afferma che la sentenza della CTR è affetta da evidente violazione di legge per aver ignorato l’efficacia vincolante e permanente dell’accertamento comunale definitivo. 3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 62, commi 3 e 5, e dell'art. 70, comma 3 , del D.Lgs. n. 507/1993, dell'art. 1, comma 649, della L. 27 /12/2 013, n. 147, nonché degli articoli 9 e 10 del regolamento comunale, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in ragione del fatto che la CTR ha negato l’esclusione o la riduzione della superficie tassabile nonostante la presenza di rifiuti speciali smaltiti a spese del contribuente. 3.1. Secondo le norme richiamate, sono escluse dalla tassazione le superfici in cui si producono in modo continuativo e prevalente rifiuti speciali, e il regolamento comunale disciplina espressamente tali esclusioni e riduzioni, prevedendo obblighi informativi e probatori solo in sede di denuncia originaria o in caso di variazioni. La giurisprudenza e i chiarimenti del MEF confermano inoltre che le aree produttive, i magazzini funzionalmente collegati e le aree asservite al ciclo produttivo devono essere escluse dalla TARI per evitare una duplicazione dei costi di smaltimento. La CTR avrebbe dunque omesso di applicare la disciplina introdotta dalla L. n. 147/2013 per le annualità dal 2014 in poi e, più in generale, avrebbe erroneamente ritenuto non assolto un onere probatorio che, nel caso di specie, non sussisteva, poiché la base imponibile era già stata definitivamente accertata nel 1994 e mai modificata. Tale accertamento, divenuto definitivo, valeva come dichiarazione per le annualità successive, come previsto anche dal regolamento comunale, e su di esso il Comune ha sempre fondato la liquidazione del tributo. In assenza di variazioni delle condizioni di tassabilità, non poteva, quindi , essere richiesto al contribuente di fornire ulteriori prove né di presentare nuove dichiarazioni. La decisione impugnata avrebbe così travisato la fattispecie normativa, applicando principi sull’onere della prova non pertinenti e giungendo a una tassazione ingiustificata, foriera di una duplicazione dei costi di smaltimento dei rifiuti speciali. Ne deriverebbe non solo una violazione di legge, ma anche un contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza e capacità contributiva. 4. Con il quarto motivo di ricorso, si deducela violazione o falsa applicazione dell’art. 62, comma 2. del D. Lgs. n . 507/1993, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 4.1. La contestazione riguarda l’interpretazione data dalla sentenza all’art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993, ritenuta errata perché applicata a locali che producono rifiuti speciali in modo costante, mentre la norma riguarda solo i casi in cui la produzione di rifiuti sia impossibile. L’interpretazione della CTR è considerata sbagliata sia dal punto di vista letterale sia sistematico, poiché i rifiuti speciali sono disciplinati da altre disposizioni, e la sua applicazione al caso concreto comporterebbe una doppia imposizione contraria ai principi costituzionali di uguaglianza e capacità contributiva. L’errore si estende anche alla disciplina sull’onere probatorio, che non avrebbe dovuto trovare applicazione, consideratoche tutti i dati erano già stati forniti e accertati in via definitiva. 5. Con il quinto motivo di ricorso, si contesta la mancanza di motivazioneex art. 132, comma 2, n. 4 , c.p.c. e art. 111 Cost. , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. 5.1. La sentenza impugnata è censurata sotto il profilo della motivazione manifestamente illogica e apparente, perché riterrebbe irrilevante un accertamento divenuto definitivo risalente al 1994, sostenendo che nulla avrebbe a che vedere con la dichiarazione originaria, mentre per legge e regolamento tale accertamento ha efficacia sostitutiva e pro futuro. La motivazione sarebbe ulteriormente illogica perché si concentra sull’onere probatorio, tema estraneo, quando il fatto accertato definitivo già svolge tale ruolo. Sarebbe poi assente qualsiasi spiegazione sul perché l’art. 62, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993 non si applicherebbe al caso concreto, usando solo affermazioni apodittiche come “è pacifico”, senza indicare gli elementi su cui si fonda il convincimento del giudice. In definitiva, la sentenza mancherebbe di motivazione sufficiente, risultando ingiusta e in violazione delle norme citate. 6. Con il sesto motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. 6.1. La sentenza impugnata presenterebbe un grave errore procedurale, consistente nell’omessa valutazione di prove decisive relative alla produzione e allo smaltimento autonomo dei rifiuti speciali da parte della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tali fatti siano stati dedotti, provati e discussi tra le parti tramite registri, formulari e fatture, la CTR Umbria non li ha considerati, limitandosi a osservare che la società non avrebbe fornito prove sulla mancata produzione di rifiuti urbani. Questa omissione riguarda un fatto primario estintivo della pretesa tributaria, poiché la produzione di rifiuti speciali gestita a spese della società esclude l’assoggettabilità dell’area al tributo. Di conseguenza, la sentenza sarebbe irrimediabilmente viziata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 , c.p.c., poiché se avesse considerato correttamente le prove, il dispositivo sarebbe stato necessariamente diverso. 7. Con note del 23/01/2026 e del 27/01/2026,la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha dichiarato di rinunciare al ricorso e la [OSCURATO:SOCIETA]. ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso, chiedendo all’unisono “che venga dichiarata l’estinzione del giudizio con i relativi provvedimenti consequenziali e con espressa richiesta e accordo di compensazione delle spese di lite”. 8. Il collegio, esaminata la documentazione, preso atto, dispone in conformità: come già rilevato dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte. Ai sensi della nuova formulazione dell’art. 390 c.p.c. del deposito dell'atto di rinuncia è data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria, non essendo,invece, più necessaria alcuna notifica. Pur in mancanza di tale formale comunicazione alle parti non costituite, tale rinuncia è da ritenersi sempre significativ a del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980); 9. La rinuncia va, pertanto, considerata rituale e idonea alla dichiarazione di estinzione del giudizio. 10. Le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti. 11. Non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30/05/2002, n. 115), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12/11/2015, n. 23175; cui add