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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02540/2026

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nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 15615 / 20 24 propost o da : [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , rappresentat o e difeso, in virtù di procura speciale a llegata a l ricorso, da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale indicato in atti; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentatae difes a , ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; –resistente – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 15615/2024a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] GRADO DELLA SICILIAn. 10756/1/2023, depositata in data 29/12/2023; Udita la relazione della caus a svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camer a di consiglio del 4 dicembre 202 5 ; Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, “il contribuente” ) , come in atti rappresentato, difeso e domiciliato, proponeva formale ricorso in opposizione avverso l’avviso di accertamento n.

TY501BR00910, asseritamente notificato il 10/10/2017, con il quale l’Agenzia delle Entrate accertava ai fini Irpef una maggiore imposta di € 832,00, maggiori contributi previdenziali di € 609,00, maggiore Irap di € 138,00, maggiore Iva di € 598,00, maggiore addizionale regionale € 50,00 irrogando la sanzione pecuniaria unica di € 2.227,00.

Gli atti de quibus venivano impugnati avanti la Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Agrigento.

Nel contraddittorio con l’ufficio, il giudice di primo grado rigettò il ricorso, con sentenza confermata dalla CGT-2.

Avverso la sentenza d’appello, il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

Ricevuta una proposta di decisione accelerata della causa ex art. 380 bis c.p.c., il contribuente ha chiesto la definizione del giudizio nelle forme ordinarie.

Ragioni della decisione r.g. n. 15615/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, il contribuente ha dedotto che all’atto accertativo impugnato sarebbestata congiunta come ultimo foglio la relazione di notifica ex art. 60 DPR n. 600/73.

Tale foglio non sarebbe numerato né vi sarebbe un timbro di collegamento con il foglio che lo precede.

Il numero dell’atto notificato, indicato nella relata di notifica, sarebbe diverso da quello attribuitodall’ufficio.

La relata di notifica allegata all’atto ai fini della prova della contestata notificazione riportail numero identificativo TY5013RT200910 dell’atto notificando, che risulta essere assolutamente diverso da quello impugnato n.

TY501BR00910 che l’Ufficio assume avere notificato.

L’ufficio fiscale non avrebbeprodotto in ambedue i giudizi alcuna relata di notifica relativa all’atto impugnato,mentre il Giudice tributario a quo, in assenza di necessaria prova del contestato processo notificatorio dell’atto impugnato, avrebbe dovuto ritenere l’omesso perfezionamento della notificazione in difetto dell’onere della prova, incombente in capo all’ufficio fiscale.

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.e dell’art. 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, il contribuente ha dedotto che con il ricorso introduttivo era stata eccepita l’omessa produzione della relata di notifica dell’atto impugnato, stante che quella prodotta dall’Ufficio fiscale non erariconciliabile con l’atto opposto.

Con il motivo n.1 dell’appello era stata reiterata la censura, contestando l’omessa produzione della relata di notifica dell’atto trasmesso, nonché la violazione dell’art. 2697 c.c. in difetto dell’onere probatorio, per avere allegato, l’Ufficio, una relata di notifica che risulta non collegabile con l’atto impugnato. r.g. n. 15615/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], mentre l’identificativo dell’atto impugnato è il “TY501BR00910”, quello della relata prodotta risulta essere “TY501BRT200910”, ovvero un identificativo difforme, non collegabile all’atto di cui se ne sostiene la notifica.

Il contribuente, tanto premesso, censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione, deducendo che, in presenza di specifica censura con la quale si contesta che l’allegata relata all’atto accertativo impugnato risulta essere identificato in maniera difforme e diversa da quello indicato nell’avviso di accertamento trasmesso e tale da impedire il necessario indissolubile collegamento, genetico e funzionale, tra la relata prodotta e l’atto di cui se ne assume la notifica, la Corte di Giustizia tributaria territoriale avrebbe dovuto ritenere e dichiarare non assolto l’onere probatorio incombente sull’Ufficio fiscale, che avrebbe dovuto produrre gli elementi di prova del contestato processo notificatorio dell’atto, che invece non sarebbe stato dimostrato in modo circostanziato e puntuale, risultando essere la relata prodotta una prova contraddittoria, insufficiente ed infondata.

Orbene, il decisum impugnato risult erebbe essere , secondo il contribuente, privo del tutto della motivazione, nel senso che, alla premessa dell’oggetto del decidere siccome risultante dallo svolgimento processuale sopra riportato nelle proposte censure, segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, ovvero risulta formalmente presente come parte del documento, ma le sue argomentazioni sono svolte in modo talmente contraddittorio e con passaggi logici talmente incongrui da non permettere di individuarla, e cioè, di riconoscerla come giustificazione del decisum.

In definitiva, si tratterebbe di motivazione assertiva e apparente, rilevando la pronuncia una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice tributario a quoalla formazione del proprio convincimento, senza alcuna esplicitazione sul quadro r.g. n. 15615/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] probatorio e alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. n. 3819/2020).

2.1. Il primo e il secondo motivo, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono inammissibili.

Essi pongono, sotto diverse angolazioni, la questione che la relata di notifica riporta un numero dell’atto impositivo notificato non coincidente con quello che effettivamente identificava quest’ultimo.

Senonché, quel che rileva, ai fini della corretta notificazione dell’atto, è che il contribuente abbia ricevutoproprio l’atto che l’amministrazione intendeva notificargli.

Orbene, l’odierno ricorrente non contesta che l’atto ricevuto fosse diverso da quello con il quale l’ufficio ha inteso esercitare la pretesa fiscale azionata, con la conseguenza che, avendo egli potuto pienamente spiegare le sue difeseaverso la pretesa impositiva, i due motivi in scrutinio sono inammissibili per carenza d’interesse.

3. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsa applicazionedell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, il contribuente censura la sentenza d’appello nella parte in cui essa, asseritamente senza idonea motivazione, ha rigettato le doglianze relative all’inesistenza della notificazione dell’avviso di accertamento.

In particolare, con l’atto di appello il contribuente si era lamentato che, a fronte della contestazione della validità della notificazione dell’atto impositivo per essere stata effettuata da un soggetto privo del provvedimento di attribuzione dell’incarico da parte dell’organo competente, la C.T.P. aveva affermato che l’avviso di accertamento può essere notificato dai messi comunali (art.60, co.1, lett. a, D.P.R. n.600/73). r.g. n. 15615/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] inoltre affermato la sentenza di primo grado che l ’avviso era stato notificato da [OSCURATO:PERSONA], messo comunale come provato dalla documentazione dimessa dall’Agenzia.

Orbene, si dolevail contribuente con l’atto di appello che l a C .

T .

P . non aveva esaminato il motivo proposto di i nvalidità della procedura notificatoria adottata.

In particolare, ai fini della asserita ritualità della notificazione l’Agenzia delle Entrate aveva prodotto l’atto di nomina a messo notificatore di [OSCURATO:PERSONA].

Così affermavala determina: “1.

Nominare ed attribuire al dipendente sig. [OSCURATO:PERSONA], in via del tutto temporanea e fino a termine dell’esigenza, le funzioni di messo notificatore, per sopperire a carenza di personale ed assicurare una attività necessaria la cui interruzione potrebbe configurarsi come sospensione di pubblico servizio.

2. La presente nomina ha effetto dalla data di notifica della presente all’intestatario ed ha valore fino a diversa disposizione in merito, salvo revoca da disporsi con pari atto”.

Secondo il contribuente, la nomina a messo comunale di [OSCURATO:PERSONA] sarebbestata illegittima , in quanto provvisoria e “sine die” , senza alcuna specificazione nell’atto di conferimento della scadenza temporale di validità della funzione assegnata.

Rispetto a tale doglianza, mirata a veder riconoscere l’inesistenza della notificazione dell’atto impositivo, il giudice di appello si sarebbe pronunciato, respingendola, senza addurre alcuna motivazione.

4. Con il quinto motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsa applicazione degli artt. 148, 156 e 160 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, il contribuente ha dedotto che l’amministrazione finanziaria non ha prodotto la valida relata di notifica dell’impugnato atto accertativo n.

TY 501BR 00910. r.g. n. 15615/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tributario a quo avrebbe ritenuto di superare la predetta censura, rilevando che nella prima pagina erastata redatta la relazione di notifica, sottoscritta da un messo comunale inidentificato e inidentificabile il quale ha dichiarato di avere notificato l’atto al contribuente, che ha sottoscritto.

Il contribuentededuce l’inesistenza giuridica del processo notificatorio.

La relata dell’atto consegnato al contribuente e prodotta in atti in originale risulterebbeessere sprovvista dell’identità e sottoscrizione del messo notificatore.

Invero, nella relata,dopo la dicitura “Io sottoscritto [OSCURATO:PERSONA]”, risulterebbero assenti il cognome e nome, mentre in calce, sotto la voce “il [OSCURATO:PERSONA]”, risulterebbero indicati segni grafici assolutamente incomprensibili, e, pertanto, risult erebbe omessa la necessaria sottoscrizione.

L’art. 148 cod. proc. civ. prevede che l’ufficiale giudiziario certifica l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto.

Orbene, il soggetto notificatore non si è identificato né risulta identificabile dal contesto dell’atto, risultando impossibile valutare se sia o meno intervenuto un soggetto abilitato nella procedura notificatoria adottata.

L’art. 148 cod. proc. civ. ha previsto la sottoscrizione della relata da parte dell’agente che effettua le operazioni di notificazione.

Laddove manchi tale elemento essenziale, posto l’evidente scostamento del modello legale, non potrà che esserci inesistenza.

La sottoscrizione è elemento costitutivo essenziale di un atto giuridico, quale è la notifica dell’atto stesso, ed è causa di inesistenza della notifica la omessa sottoscrizione della relazione di notificazione.

L’inesistenza della notificazione può essere fatta valere dalla parte interessata, destinataria dell’atto, attraverso la produzione dell’atto ad r.g. n. 15615/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] essa destinato e senza necessità di impugnare di falso la relata apposta sull’originale.

Nel caso di specie, la notificazione sarebbe inesistente, e dunque non sanabile.

4.1. Il quarto e il quinto motivo di ricorso, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono inammissibili.

Con i motivi in esame il contribuente fa valere un vizio di nullità del procedimento notificatorio, che comunque deve ritenersi sanato mercé la proposizione tempestiva del ricorso di primo grado da parte del contribuente (ex coeteris, Cass., Sez. 5-, Ordinanza n. 27326 del 22/10/2024, Rv. 672725 -01).

5. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione o falsa applicazione dell’art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 23 del d.lgs. n. 82 del 2005, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, il contribuente censura la sentenza di appello per non aver dichiarato la nullità della copia analogica della delega di firma dell’avviso di accertamento impugnato, in quanto priva di attestato di conformità all’originale informatico; nullità dalla quale sarebbe derivata la nullità dell’avviso di accertamento.

5.1. Il motivo è inammissibile.

I requisiti di validità dell’avviso di accertamento, previsti nell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, non possono essere sic et simpliciter applicati all’atto di delega di firma, che è un atto interno all’organizzazione burocratica della pubblica amministrazione, pur avente efficacia riflessa esterna, condizionando essa la validità dell’avviso di accertamento.

Nel caso di specie, il giudice di appello ha accertato l’esistenza dell’atto di delega di firma dell’avviso di accertamento proveniente dal Direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate, atto di delega di cui, comunque, r.g. n. 15615/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il contribuente non ha disconosciuto la conformità all’originale informatico. 6.

Con il sesto motivo di ricorso, rubricato “ Violazione o falsa applicazione art. 36 del d .lgs n. 546/1992, art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.”, il contribuente censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione, in quanto non avrebbe congruamente spiegato perché, a fronte delle difese spiegate dall’odierno ricorrente, il giudice di appello ha ritenuto raggiunta la prova dell’utilizzo di fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti.

6.1. Il motivo è inammissibile.

Esso mira ad un diverso esame delle risultanze istruttorie, già valutate dal giudice di appello.

L’apparato motivazionale della sentenza impugnata è congruo e sufficiente.

Essa, infatti, ha spiegato le ragioni per le quali, nel caso di specie, la motivazione per relationem riferita al processo verbale di constatazione è valida e rispettosa del diritto di difesa del contribuente.

Inoltre, la stessa sentenza ha spiegato le ragioni per le quali le motivazioni poste a base della ripresa fiscale, esercitata con l’avviso di accertamento, sono fondate.

In conclusione, il ricorso è inammissibile.

L’omesso svolgimento di attività difensiva da parte dell’amministrazione esime il Collegio dalla regolazione delle spese del giudizio.

Il contribuente va condannato(Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023, Rv. 668850 -01)al pagamento, in favore della cassa delle ammende,della somm a di cui a l comm a 4 dell’art. 96 c.p.c. , liquidata in dispositivo. r.g. n. 15615/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell a cassa delle ammende, della somma di euro mille.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 15615 / 20 24 propost o da : [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , rappresentat o e difeso, in virtù di procura speciale a llegata a l ricorso, da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale indicato in atti; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentatae difes a , ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; –resistente – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 15615/2024a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] GRADO DELLA SICILIAn. 10756/1/2023, depositata in data 29/12/2023; Udita la relazione della caus a svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camer a di consiglio del 4 dicembre 202 5 ; Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, “il contribuente” ) , come in atti rappresentato, difeso e domiciliato, proponeva formale ricorso in opposizione avverso l’avviso di accertamento n. TY501BR00910, asseritamente notificato il 10/10/2017, con il quale l’Agenzia delle Entrate accertava ai fini Irpef una maggiore imposta di € 832,00, maggiori contributi previdenziali di € 609,00, maggiore Irap di € 138,00, maggiore Iva di € 598,00, maggiore addizionale regionale € 50,00 irrogando la sanzione pecuniaria unica di € 2.227,00. Gli atti de quibus venivano impugnati avanti la Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Agrigento. Nel contraddittorio con l’ufficio, il giudice di primo grado rigettò il ricorso, con sentenza confermata dalla CGT-2. Avverso la sentenza d’appello, il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. Ricevuta una proposta di decisione accelerata della causa ex art. 380 bis c.p.c., il contribuente ha chiesto la definizione del giudizio nelle forme ordinarie. Ragioni della decisione r.g. n. 15615/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, il contribuente ha dedotto che all’atto accertativo impugnato sarebbestata congiunta come ultimo foglio la relazione di notifica ex art. 60 DPR n. 600/73. Tale foglio non sarebbe numerato né vi sarebbe un timbro di collegamento con il foglio che lo precede. Il numero dell’atto notificato, indicato nella relata di notifica, sarebbe diverso da quello attribuitodall’ufficio. La relata di notifica allegata all’atto ai fini della prova della contestata notificazione riportail numero identificativo TY5013RT200910 dell’atto notificando, che risulta essere assolutamente diverso da quello impugnato n. TY501BR00910 che l’Ufficio assume avere notificato. L’ufficio fiscale non avrebbeprodotto in ambedue i giudizi alcuna relata di notifica relativa all’atto impugnato,mentre il Giudice tributario a quo, in assenza di necessaria prova del contestato processo notificatorio dell’atto impugnato, avrebbe dovuto ritenere l’omesso perfezionamento della notificazione in difetto dell’onere della prova, incombente in capo all’ufficio fiscale. 2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.e dell’art. 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, il contribuente ha dedotto che con il ricorso introduttivo era stata eccepita l’omessa produzione della relata di notifica dell’atto impugnato, stante che quella prodotta dall’Ufficio fiscale non erariconciliabile con l’atto opposto. Con il motivo n.1 dell’appello era stata reiterata la censura, contestando l’omessa produzione della relata di notifica dell’atto trasmesso, nonché la violazione dell’art. 2697 c.c. in difetto dell’onere probatorio, per avere allegato, l’Ufficio, una relata di notifica che risulta non collegabile con l’atto impugnato. r.g. n. 15615/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], mentre l’identificativo dell’atto impugnato è il “TY501BR00910”, quello della relata prodotta risulta essere “TY501BRT200910”, ovvero un identificativo difforme, non collegabile all’atto di cui se ne sostiene la notifica. Il contribuente, tanto premesso, censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione, deducendo che, in presenza di specifica censura con la quale si contesta che l’allegata relata all’atto accertativo impugnato risulta essere identificato in maniera difforme e diversa da quello indicato nell’avviso di accertamento trasmesso e tale da impedire il necessario indissolubile collegamento, genetico e funzionale, tra la relata prodotta e l’atto di cui se ne assume la notifica, la Corte di Giustizia tributaria territoriale avrebbe dovuto ritenere e dichiarare non assolto l’onere probatorio incombente sull’Ufficio fiscale, che avrebbe dovuto produrre gli elementi di prova del contestato processo notificatorio dell’atto, che invece non sarebbe stato dimostrato in modo circostanziato e puntuale, risultando essere la relata prodotta una prova contraddittoria, insufficiente ed infondata. Orbene, il decisum impugnato risult erebbe essere , secondo il contribuente, privo del tutto della motivazione, nel senso che, alla premessa dell’oggetto del decidere siccome risultante dallo svolgimento processuale sopra riportato nelle proposte censure, segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, ovvero risulta formalmente presente come parte del documento, ma le sue argomentazioni sono svolte in modo talmente contraddittorio e con passaggi logici talmente incongrui da non permettere di individuarla, e cioè, di riconoscerla come giustificazione del decisum. In definitiva, si tratterebbe di motivazione assertiva e apparente, rilevando la pronuncia una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice tributario a quoalla formazione del proprio convincimento, senza alcuna esplicitazione sul quadro r.g. n. 15615/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] probatorio e alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. n. 3819/2020). 2.1. Il primo e il secondo motivo, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono inammissibili. Essi pongono, sotto diverse angolazioni, la questione che la relata di notifica riporta un numero dell’atto impositivo notificato non coincidente con quello che effettivamente identificava quest’ultimo. Senonché, quel che rileva, ai fini della corretta notificazione dell’atto, è che il contribuente abbia ricevutoproprio l’atto che l’amministrazione intendeva notificargli. Orbene, l’odierno ricorrente non contesta che l’atto ricevuto fosse diverso da quello con il quale l’ufficio ha inteso esercitare la pretesa fiscale azionata, con la conseguenza che, avendo egli potuto pienamente spiegare le sue difeseaverso la pretesa impositiva, i due motivi in scrutinio sono inammissibili per carenza d’interesse. 3. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsa applicazionedell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, il contribuente censura la sentenza d’appello nella parte in cui essa, asseritamente senza idonea motivazione, ha rigettato le doglianze relative all’inesistenza della notificazione dell’avviso di accertamento. In particolare, con l’atto di appello il contribuente si era lamentato che, a fronte della contestazione della validità della notificazione dell’atto impositivo per essere stata effettuata da un soggetto privo del provvedimento di attribuzione dell’incarico da parte dell’organo competente, la C.T.P. aveva affermato che l’avviso di accertamento può essere notificato dai messi comunali (art.60, co.1, lett. a, D.P.R. n.600/73). r.g. n. 15615/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] inoltre affermato la sentenza di primo grado che l ’avviso era stato notificato da [OSCURATO:PERSONA], messo comunale come provato dalla documentazione dimessa dall’Agenzia. Orbene, si dolevail contribuente con l’atto di appello che l a C . T . P . non aveva esaminato il motivo proposto di i nvalidità della procedura notificatoria adottata. In particolare, ai fini della asserita ritualità della notificazione l’Agenzia delle Entrate aveva prodotto l’atto di nomina a messo notificatore di [OSCURATO:PERSONA]. Così affermavala determina: “1. Nominare ed attribuire al dipendente sig. [OSCURATO:PERSONA], in via del tutto temporanea e fino a termine dell’esigenza, le funzioni di messo notificatore, per sopperire a carenza di personale ed assicurare una attività necessaria la cui interruzione potrebbe configurarsi come sospensione di pubblico servizio. 2. La presente nomina ha effetto dalla data di notifica della presente all’intestatario ed ha valore fino a diversa disposizione in merito, salvo revoca da disporsi con pari atto”. Secondo il contribuente, la nomina a messo comunale di [OSCURATO:PERSONA] sarebbestata illegittima , in quanto provvisoria e “sine die” , senza alcuna specificazione nell’atto di conferimento della scadenza temporale di validità della funzione assegnata. Rispetto a tale doglianza, mirata a veder riconoscere l’inesistenza della notificazione dell’atto impositivo, il giudice di appello si sarebbe pronunciato, respingendola, senza addurre alcuna motivazione. 4. Con il quinto motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsa applicazione degli artt. 148, 156 e 160 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, il contribuente ha dedotto che l’amministrazione finanziaria non ha prodotto la valida relata di notifica dell’impugnato atto accertativo n. TY 501BR 00910. r.g. n. 15615/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tributario a quo avrebbe ritenuto di superare la predetta censura, rilevando che nella prima pagina erastata redatta la relazione di notifica, sottoscritta da un messo comunale inidentificato e inidentificabile il quale ha dichiarato di avere notificato l’atto al contribuente, che ha sottoscritto. Il contribuentededuce l’inesistenza giuridica del processo notificatorio. La relata dell’atto consegnato al contribuente e prodotta in atti in originale risulterebbeessere sprovvista dell’identità e sottoscrizione del messo notificatore. Invero, nella relata,dopo la dicitura “Io sottoscritto [OSCURATO:PERSONA]”, risulterebbero assenti il cognome e nome, mentre in calce, sotto la voce “il [OSCURATO:PERSONA]”, risulterebbero indicati segni grafici assolutamente incomprensibili, e, pertanto, risult erebbe omessa la necessaria sottoscrizione. L’art. 148 cod. proc. civ. prevede che l’ufficiale giudiziario certifica l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto. Orbene, il soggetto notificatore non si è identificato né risulta identificabile dal contesto dell’atto, risultando impossibile valutare se sia o meno intervenuto un soggetto abilitato nella procedura notificatoria adottata. L’art. 148 cod. proc. civ. ha previsto la sottoscrizione della relata da parte dell’agente che effettua le operazioni di notificazione. Laddove manchi tale elemento essenziale, posto l’evidente scostamento del modello legale, non potrà che esserci inesistenza. La sottoscrizione è elemento costitutivo essenziale di un atto giuridico, quale è la notifica dell’atto stesso, ed è causa di inesistenza della notifica la omessa sottoscrizione della relazione di notificazione. L’inesistenza della notificazione può essere fatta valere dalla parte interessata, destinataria dell’atto, attraverso la produzione dell’atto ad r.g. n. 15615/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] essa destinato e senza necessità di impugnare di falso la relata apposta sull’originale. Nel caso di specie, la notificazione sarebbe inesistente, e dunque non sanabile. 4.1. Il quarto e il quinto motivo di ricorso, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono inammissibili. Con i motivi in esame il contribuente fa valere un vizio di nullità del procedimento notificatorio, che comunque deve ritenersi sanato mercé la proposizione tempestiva del ricorso di primo grado da parte del contribuente (ex coeteris, Cass., Sez. 5-, Ordinanza n. 27326 del 22/10/2024, Rv. 672725 -01). 5. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione o falsa applicazione dell’art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 23 del d.lgs. n. 82 del 2005, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, il contribuente censura la sentenza di appello per non aver dichiarato la nullità della copia analogica della delega di firma dell’avviso di accertamento impugnato, in quanto priva di attestato di conformità all’originale informatico; nullità dalla quale sarebbe derivata la nullità dell’avviso di accertamento. 5.1. Il motivo è inammissibile. I requisiti di validità dell’avviso di accertamento, previsti nell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, non possono essere sic et simpliciter applicati all’atto di delega di firma, che è un atto interno all’organizzazione burocratica della pubblica amministrazione, pur avente efficacia riflessa esterna, condizionando essa la validità dell’avviso di accertamento. Nel caso di specie, il giudice di appello ha accertato l’esistenza dell’atto di delega di firma dell’avviso di accertamento proveniente dal Direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate, atto di delega di cui, comunque, r.g. n. 15615/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il contribuente non ha disconosciuto la conformità all’originale informatico. 6. Con il sesto motivo di ricorso, rubricato “ Violazione o falsa applicazione art. 36 del d .lgs n. 546/1992, art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.”, il contribuente censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione, in quanto non avrebbe congruamente spiegato perché, a fronte delle difese spiegate dall’odierno ricorrente, il giudice di appello ha ritenuto raggiunta la prova dell’utilizzo di fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti. 6.1. Il motivo è inammissibile. Esso mira ad un diverso esame delle risultanze istruttorie, già valutate dal giudice di appello. L’apparato motivazionale della sentenza impugnata è congruo e sufficiente. Essa, infatti, ha spiegato le ragioni per le quali, nel caso di specie, la motivazione per relationem riferita al processo verbale di constatazione è valida e rispettosa del diritto di difesa del contribuente. Inoltre, la stessa sentenza ha spiegato le ragioni per le quali le motivazioni poste a base della ripresa fiscale, esercitata con l’avviso di accertamento, sono fondate. In conclusione, il ricorso è inammissibile. L’omesso svolgimento di attività difensiva da parte dell’amministrazione esime il Collegio dalla regolazione delle spese del giudizio. Il contribuente va condannato(Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023, Rv. 668850 -01)al pagamento, in favore della cassa delle ammende,della somm a di cui a l comm a 4 dell’art. 96 c.p.c. , liquidata in dispositivo. r.g. n. 15615/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell a cassa delle ammende, della somma di euro mille. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della s
Sentenza Cassazione n. 02540/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris