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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23909/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n.

Villacidro (Ca) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 557/21 della Corte di appello di Cagliari del 17/06/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità; udito per il ricorrente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la pronuncia impugnata, la Corte di appello di Cagliari ha ribadito la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni di reclusione inflittagli in primo grado per il delitto di peculato (art. 314 cod. pen.), commesso in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la [OSCURATO:PERSONA] di Villacidro (Ca) mediante la condotta di attribuire, in violazione di previsioni di legge e del regolamento consortile, premi di produttività pari a complessivi 58.087,73 euro a cinque dipendenti del consorzio con la piena consapevolezza della relativa illiceità.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, che deduce i motivi di seguito riassuntivamente esposti.

2.1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 42, secondo cornma e 43 cod. pen.

La sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputato a titolo doloso, sostenendo che sarebbe stato a conoscenza dell'opposizione manifestata dal Direttore generale, ing.

Pittau rispetto all'erogazione del premio di produttività ai cinque dipendenti del Consorzio, laddove emerge da plurime evidenze processuali che ne era, invece, all'oscuro, con la conseguente conclamata violazione di legge rispetto al principio di colpevolezza.

Contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione della deposizione testimoniale dell'ing.

Pittau quanto alla asserita conoscenza da parte dello imputato della antecedente opposizione manifestata dallo stesso Pittau alla erogazione del premio, smentita dalle stesse dichiarazioni testimoniali nonché da quanto emerso dai documenti acquisiti al processo.

Contraddittorietà della motivazione sub specie di travisamento della prova in ordine alla previa comunicazione all'imputato della nota scritta con cui il predetto ing.

Pittau manifestava la sua opposizione al riconoscimento del premio.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 62-bis, quarto comma, cod. pen. in quanto applicato a fatti commessi anteriormente al suo inserimento per effetto della legge 24 luglio 2008 n. 125 in violazione del principio di irretroattività della norma penale sostanziale sfavorevole al reo (art. 4, quarto comma, cod. pen.) Violazione e falsa applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la sentenza afferma che l'elemento della incensuratezza dell'imputato, nel caso dei reati contro la P.A.,, sia irrilevante alla luce della congettura in forza della quale per ricoprire una carica pubblica sia scontata ed ovvia l'esenzione da precedenti condanne.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. in relazione all'art. 3 Cost. nella parte in cui la sentenza ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche anche rispetto al trattamento sanzionatorio irrogato al coimputato [OSCURATO:PERSONA] nel contesto della sentenza di primo grado resa dal G.u.p. di Cagliari.Violazione e falsa applicazione degli arti:. 125 e 581 cod. proc. pen. e vizi congiunti di motivazione in ordine alla ritenuta aspecificità dei motivi di appello [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

2. Va premesso che il ricorrente non contesta i presupposti, di fatto e di diritto, in base ai quali gli è stata prima contestata e poi attribuita, con duplice condanna riportata nei gradi di merito, la condotta di peculato che, a prescindere dalla dettagliatissima ricostruzione, anche del quadro normativo di riferimento che non serve qui esporre in dettaglio, della vicenda sostanziale, può essere ricondotta al seguente schema di condotta: l'appropriazione uti dominus di fondi pubblici per attribuirli, senza base legale e/o giustificazione alcuna, a soggetti cui gli stessi non sarebbero spettati.

Il ricorrente si limita, dunque, a censurane il fatto che, stando alle decisioni di merito, in combutta con un altro membro del Consiglio di Amministrazione ([OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato), ebbe a procedere all'illegittima attribuzione dei premi di produttività nonostante l'opposizione, manifestata in forma scritta, dal Direttore Generale pro tempore, ing.

Pittau.

Nel solco di tale impostazione, tuttavia, i primi tre motivi di censura si sviluppano in punto di stretto merito, mirando ad una completa e differente rivalutazione delle risultanze probatorie (soprattutto, ma non solo, testimoniali) del giudizio, rivelandosi intrinsecamente inammissibili.

Le censure si concentrano, infatti, sulla circostanza che la Corte di appello avrebbe valorizzato solo alcune testimonianze e determinati elementi documentali e non altri, che nella prospettiva difensiva, dimostravano la non consapevolezza da parte del ricorrente dell'opposizione manifestata dal Direttore Generale del Consorzio per la zona industriale di Villacidro, ing.

Pittau, allo impiego dei fondi utilizzati per attribuire indebitamente premi di produttività a cinque dipendenti.

In tal modo, tuttavia, si chiede indebitamente a questa Corte di cassazione di esercitare poteri che esulano dall'ambito proprio del giudizio di legittimità, dal momento che alla stessa non è consentita la rivalutazione degli elementi costituenti la prova a meno che la valutazione di essi compiuta dai giudici di merito non rappresenti il risultato di affermazioni contraddittorie o apodittiche ovvero di travisamento del fatto (Sez. 1, n. 3928 del 02/12/1986, dep. 1987, Asaro, Rv. 175522) Resta, infatti, esclusa dal perimetro del giudizio di legittimità la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 738D del 11/01/2007, Messina, Rv. 235716).

3. Manifestamente infondate ed al limite del fantasioso si rivelano, inoltre, le censure riguardanti il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in ordine al quale v'è adeguata motivazione in sentenza (v. par. 13, pag. 23).

La Corte di merito ha, infatti, congruamente argomentato che il diniego delle attenuanti generiche è stato dovuto alla ritenuta gravità del fatto, consistente nell'assoluto disprezzo per la tutela del patrimonio pubblico, di cui, quale Presidente del Consorzio, l'imputato doveva essere primo garante.

Del tutto recessiva è stata, invece„ la considerazione secondo cui l'incensuratezza dell'imputato è irrilevante normativamente a partire della legge n. 125 del 2008 che ha introdotto il quarto comma all'art. 62-bis cod. pen, profilo su cui la difesa del ricorrente ha costruito il quarto motivo di ricorso, tanto articolato quanto inconferente (il quarto comma non costituisce ostacolo al riconoscimento delle attenuanti generiche, ma stabilisce solo che lo stato di incensuratezza dell'imputato non ne consente l'applicazione) Palesemente infondata è poi la tesi del mancato rispetto dell'uniformità di valutazione rispetto alla circostanza che al coimputato [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente, sono state invece riconosciute le suddette attenuanti, dal momento la determinazione del trattamento sanzionatorio, nel cui procedimento rientra il riconoscimento o meno delle attenuanti innorninate, è sempre personalizzato.

4. Manifestamente infondata è, infine, anche l'ultima censura, atteso che la Corte di appello ha dichiarato infondate nel merito le censure formulate con l'atto di gravame.

5. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Villacidro (Ca) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 557/21 della Corte di appello di Cagliari del 17/06/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità; udito per il ricorrente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la pronuncia impugnata, la Corte di appello di Cagliari ha ribadito la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni di reclusione inflittagli in primo grado per il delitto di peculato (art. 314 cod. pen.), commesso in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la [OSCURATO:PERSONA] di Villacidro (Ca) mediante la condotta di attribuire, in violazione di previsioni di legge e del regolamento consortile, premi di produttività pari a complessivi 58.087,73 euro a cinque dipendenti del consorzio con la piena consapevolezza della relativa illiceità. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, che deduce i motivi di seguito riassuntivamente esposti. 2.1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 42, secondo cornma e 43 cod. pen. La sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputato a titolo doloso, sostenendo che sarebbe stato a conoscenza dell'opposizione manifestata dal Direttore generale, ing. Pittau rispetto all'erogazione del premio di produttività ai cinque dipendenti del Consorzio, laddove emerge da plurime evidenze processuali che ne era, invece, all'oscuro, con la conseguente conclamata violazione di legge rispetto al principio di colpevolezza. Contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione della deposizione testimoniale dell'ing. Pittau quanto alla asserita conoscenza da parte dello imputato della antecedente opposizione manifestata dallo stesso Pittau alla erogazione del premio, smentita dalle stesse dichiarazioni testimoniali nonché da quanto emerso dai documenti acquisiti al processo. Contraddittorietà della motivazione sub specie di travisamento della prova in ordine alla previa comunicazione all'imputato della nota scritta con cui il predetto ing. Pittau manifestava la sua opposizione al riconoscimento del premio. Violazione e falsa applicazione dell'art. 62-bis, quarto comma, cod. pen. in quanto applicato a fatti commessi anteriormente al suo inserimento per effetto della legge 24 luglio 2008 n. 125 in violazione del principio di irretroattività della norma penale sostanziale sfavorevole al reo (art. 4, quarto comma, cod. pen.) Violazione e falsa applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la sentenza afferma che l'elemento della incensuratezza dell'imputato, nel caso dei reati contro la P.A.,, sia irrilevante alla luce della congettura in forza della quale per ricoprire una carica pubblica sia scontata ed ovvia l'esenzione da precedenti condanne. Violazione e falsa applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. in relazione all'art. 3 Cost. nella parte in cui la sentenza ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche anche rispetto al trattamento sanzionatorio irrogato al coimputato [OSCURATO:PERSONA] nel contesto della sentenza di primo grado resa dal G.u.p. di Cagliari.Violazione e falsa applicazione degli arti:. 125 e 581 cod. proc. pen. e vizi congiunti di motivazione in ordine alla ritenuta aspecificità dei motivi di appello [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. 2. Va premesso che il ricorrente non contesta i presupposti, di fatto e di diritto, in base ai quali gli è stata prima contestata e poi attribuita, con duplice condanna riportata nei gradi di merito, la condotta di peculato che, a prescindere dalla dettagliatissima ricostruzione, anche del quadro normativo di riferimento che non serve qui esporre in dettaglio, della vicenda sostanziale, può essere ricondotta al seguente schema di condotta: l'appropriazione uti dominus di fondi pubblici per attribuirli, senza base legale e/o giustificazione alcuna, a soggetti cui gli stessi non sarebbero spettati. Il ricorrente si limita, dunque, a censurane il fatto che, stando alle decisioni di merito, in combutta con un altro membro del Consiglio di Amministrazione ([OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato), ebbe a procedere all'illegittima attribuzione dei premi di produttività nonostante l'opposizione, manifestata in forma scritta, dal Direttore Generale pro tempore, ing. Pittau. Nel solco di tale impostazione, tuttavia, i primi tre motivi di censura si sviluppano in punto di stretto merito, mirando ad una completa e differente rivalutazione delle risultanze probatorie (soprattutto, ma non solo, testimoniali) del giudizio, rivelandosi intrinsecamente inammissibili. Le censure si concentrano, infatti, sulla circostanza che la Corte di appello avrebbe valorizzato solo alcune testimonianze e determinati elementi documentali e non altri, che nella prospettiva difensiva, dimostravano la non consapevolezza da parte del ricorrente dell'opposizione manifestata dal Direttore Generale del Consorzio per la zona industriale di Villacidro, ing. Pittau, allo impiego dei fondi utilizzati per attribuire indebitamente premi di produttività a cinque dipendenti. In tal modo, tuttavia, si chiede indebitamente a questa Corte di cassazione di esercitare poteri che esulano dall'ambito proprio del giudizio di legittimità, dal momento che alla stessa non è consentita la rivalutazione degli elementi costituenti la prova a meno che la valutazione di essi compiuta dai giudici di merito non rappresenti il risultato di affermazioni contraddittorie o apodittiche ovvero di travisamento del fatto (Sez. 1, n. 3928 del 02/12/1986, dep. 1987, Asaro, Rv. 175522) Resta, infatti, esclusa dal perimetro del giudizio di legittimità la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 738D del 11/01/2007, Messina, Rv. 235716). 3. Manifestamente infondate ed al limite del fantasioso si rivelano, inoltre, le censure riguardanti il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in ordine al quale v'è adeguata motivazione in sentenza (v. par. 13, pag. 23). La Corte di merito ha, infatti, congruamente argomentato che il diniego delle attenuanti generiche è stato dovuto alla ritenuta gravità del fatto, consistente nell'assoluto disprezzo per la tutela del patrimonio pubblico, di cui, quale Presidente del Consorzio, l'imputato doveva essere primo garante. Del tutto recessiva è stata, invece„ la considerazione secondo cui l'incensuratezza dell'imputato è irrilevante normativamente a partire della legge n. 125 del 2008 che ha introdotto il quarto comma all'art. 62-bis cod. pen, profilo su cui la difesa del ricorrente ha costruito il quarto motivo di ricorso, tanto articolato quanto inconferente (il quarto comma non costituisce ostacolo al riconoscimento delle attenuanti generiche, ma stabilisce solo che lo stato di incensuratezza dell'imputato non ne consente l'applicazione) Palesemente infondata è poi la tesi del mancato rispetto dell'uniformità di valutazione rispetto alla circostanza che al coimputato [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente, sono state invece riconosciute le suddette attenuanti, dal momento la determinazione del trattamento sanzionatorio, nel cui procedimento rientra il riconoscimento o meno delle attenuanti innorninate, è sempre personalizzato. 4. Manifestamente infondata è, infine, anche l'ultima censura, atteso che la Corte di appello ha dichiarato infondate nel merito le censure formulate con l'atto di gravame. 5. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu
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