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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 27209/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della Corte di Appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la Corte di cassazione adita voglia dichiarare inammissibili i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ogni conseguente statuizione e rinviare la trattazione del ricorso proposto nell'interesse di' [OSCURATO:PERSONA] ad un'udienza successiva al 29 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'il. febbraio 2021 la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del 18 luglio 2019 del Tribunale di Verona, ha rideterminato: A) in anni due di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nonché 81 capoverso cod. pen. 2 d.lgs. 74 del 2000 in relazione agli anni d'imposta 2010 e 2011 (capi L- A1); B) in anni due mesi nove di reclusione la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 8 d.lgs. 74 del 2000 in relazione agli anni d'imposta 2009 e 2010 (capi F-G); C) in anni uno di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74 del 2000 (capo C1).

2. Avverso la predetta decisione sono stati proposti separati ricorsi per cassazione rispettivamente articolati su sei (GUIlà), e uno (Branca e Madia) motivi di impugnazione.

3. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Col primo motivo è stata dedotta inosservanza o erronea applicazione di legge atteso che non era riportata in alcun punto l'imputazione di cui al capo Al, in forza della quale era stata pronunciata condanna.

3.2. Col secondo e terzo motivo di censura, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale, il ricorrente ha osservato che la diversità di fatture per operazioni inesistenti di cui ai capi Al e L, utilizzati per la medesima dichiarazione fiscale, non comportavano peraltro una duplice incriminazione a norma dell'art. 2 d.lgs. 74 cit., trattandosi di unico reato consumatosi alla presentazione della sola dichiarazione fiscale fraudolenta.

3.3. Col quarto motivo, invocando violazione di legge quanto all'applicazione dell'art. 17, comma 1-bis d.lgs. 74 del 2000, il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione non dovendosi applicare il relativo aumento di un terzo, atteso che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva registrato fatture relative all'annualità 2010, non avendo conoscenza dell'entrata in vigore della legge al momento di registrazione delle fatture, antefatto non punibile ma necessario.

3.4. Col quinto e sesto motivo, allegando sempre i medesimi vizi, il ricorrente ha contestato la mancata revoca della confisca, sia pure a fronte dell'intervenuta prescrizione del reato sub K, laddove l'estensione della confisca per equivalente ai reati tributari era stata introdotta solamente con la legge 9 gennaio 2019, n. 3.

Non poteva prevedersi condanna retroattiva, dal momento che la confisca per equivalente doveva ormai equipararsi ad una pena, per cui l'art. 578-bis cod. proc. pen. non poteva applicarsi retroattivamente.

4. [OSCURATO:PERSONA] e Madia

4.1. Con identico motivo i ricorrenti hanno complessivamente assunto carenza di motivazione in relazione alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità, vizio motivazionale circa l'eccessività della pena irrogata, nonché erronea qualificazione del fatto.5.

Il Procuratore generale ha concluso nel senso di richiedere che la Corte di Cassazione adita voglia dichiarare inammissibili i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ogni conseguente statuizione, e rinviare la trattazione del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ad un'udienza successiva al 29 settembre 2022.

6. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto memoria. [OSCURATO:PERSONA]

7. La trattazione delle impugnazioni è necessariamente separata.

8. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]

8.1. Come è stato correttamente rilevato dal Procuratore generale, "il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce la questione giuridica concernente l'applicabilità dell'articolo 578-bis cod. proc. pen., in ipotesi di confisca per equivalente, ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 1 c. 4 lett. f) legge 9 gennaio 2019 n. 3; che la questione che sarà esaminata dalla Sezioni Unite di codesta Corte all'udienza del 29 settembre 2022 e si appalesa opportuno il rinvio della trattazione del ricorso ad un'udienza successiva a tale data".

Ciò posto, in effetti la Corte territoriale ha confermato la prima decisione in ordine alla disposta confisca per equivalente e, allo stesso tempo, ha dichiarato di non doversi procedere stante l'estinzione del reato sub K per intervenuta prescrizione.

La relativa questione andrà complessivamente all'esame delle Sezioni Unite di questa Corte all'udienza del 29 settembre 2022, con la conseguente necessità di disporre la separazione degli atti in relazione alla posizione del ricorrente, ed il rinvio a nuovo ruolo per l'esame del complessivo ricorso, tenuto conto della richiamata fissazione d'udienza.

9. [OSCURATO:PERSONA] e Madia

9.1. I ricorsi sono manifestamente infondati.

9.1.1. In relazione al motivo di censura identicamente dispiegato nei due ricorsi, esso si traduce in una lamentela del tutto generica ed indistinta senza alcun riferimento al giudizio, riproducibile di per sé in ogni impugnazione e priva di idoneo collegamento e confronto con la motivazione del provvedimento impugnato.

9.2. Siffatte ragioni di doglianza, in 'tal modo formulate, non consentono pertanto in alcun modo l'instaurazione del rapporto processuale in questa sede di legittimità.

10. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità di entrambi i ricorsi.Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dispone la separazione degli atti per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ed il rinvio a nuovo ruolo del procedimento in attesa della decisione delle Sezioni Unite (RG 38678/21; 27/2022 [OSCURATO:PERSONA].UU.

Ud. 29 settembre 2022).

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della Corte di Appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la Corte di cassazione adita voglia dichiarare inammissibili i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ogni conseguente statuizione e rinviare la trattazione del ricorso proposto nell'interesse di' [OSCURATO:PERSONA] ad un'udienza successiva al 29 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'il. febbraio 2021 la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del 18 luglio 2019 del Tribunale di Verona, ha rideterminato: A) in anni due di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nonché 81 capoverso cod. pen. 2 d.lgs. 74 del 2000 in relazione agli anni d'imposta 2010 e 2011 (capi L- A1); B) in anni due mesi nove di reclusione la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 8 d.lgs. 74 del 2000 in relazione agli anni d'imposta 2009 e 2010 (capi F-G); C) in anni uno di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74 del 2000 (capo C1). 2. Avverso la predetta decisione sono stati proposti separati ricorsi per cassazione rispettivamente articolati su sei (GUIlà), e uno (Branca e Madia) motivi di impugnazione. 3. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Col primo motivo è stata dedotta inosservanza o erronea applicazione di legge atteso che non era riportata in alcun punto l'imputazione di cui al capo Al, in forza della quale era stata pronunciata condanna. 3.2. Col secondo e terzo motivo di censura, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale, il ricorrente ha osservato che la diversità di fatture per operazioni inesistenti di cui ai capi Al e L, utilizzati per la medesima dichiarazione fiscale, non comportavano peraltro una duplice incriminazione a norma dell'art. 2 d.lgs. 74 cit., trattandosi di unico reato consumatosi alla presentazione della sola dichiarazione fiscale fraudolenta. 3.3. Col quarto motivo, invocando violazione di legge quanto all'applicazione dell'art. 17, comma 1-bis d.lgs. 74 del 2000, il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione non dovendosi applicare il relativo aumento di un terzo, atteso che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva registrato fatture relative all'annualità 2010, non avendo conoscenza dell'entrata in vigore della legge al momento di registrazione delle fatture, antefatto non punibile ma necessario. 3.4. Col quinto e sesto motivo, allegando sempre i medesimi vizi, il ricorrente ha contestato la mancata revoca della confisca, sia pure a fronte dell'intervenuta prescrizione del reato sub K, laddove l'estensione della confisca per equivalente ai reati tributari era stata introdotta solamente con la legge 9 gennaio 2019, n. 3. Non poteva prevedersi condanna retroattiva, dal momento che la confisca per equivalente doveva ormai equipararsi ad una pena, per cui l'art. 578-bis cod. proc. pen. non poteva applicarsi retroattivamente. 4. [OSCURATO:PERSONA] e Madia 4.1. Con identico motivo i ricorrenti hanno complessivamente assunto carenza di motivazione in relazione alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità, vizio motivazionale circa l'eccessività della pena irrogata, nonché erronea qualificazione del fatto.5. Il Procuratore generale ha concluso nel senso di richiedere che la Corte di Cassazione adita voglia dichiarare inammissibili i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ogni conseguente statuizione, e rinviare la trattazione del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ad un'udienza successiva al 29 settembre 2022. 6. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto memoria. [OSCURATO:PERSONA] 7. La trattazione delle impugnazioni è necessariamente separata. 8. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] 8.1. Come è stato correttamente rilevato dal Procuratore generale, "il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce la questione giuridica concernente l'applicabilità dell'articolo 578-bis cod. proc. pen., in ipotesi di confisca per equivalente, ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 1 c. 4 lett. f) legge 9 gennaio 2019 n. 3; che la questione che sarà esaminata dalla Sezioni Unite di codesta Corte all'udienza del 29 settembre 2022 e si appalesa opportuno il rinvio della trattazione del ricorso ad un'udienza successiva a tale data". Ciò posto, in effetti la Corte territoriale ha confermato la prima decisione in ordine alla disposta confisca per equivalente e, allo stesso tempo, ha dichiarato di non doversi procedere stante l'estinzione del reato sub K per intervenuta prescrizione. La relativa questione andrà complessivamente all'esame delle Sezioni Unite di questa Corte all'udienza del 29 settembre 2022, con la conseguente necessità di disporre la separazione degli atti in relazione alla posizione del ricorrente, ed il rinvio a nuovo ruolo per l'esame del complessivo ricorso, tenuto conto della richiamata fissazione d'udienza. 9. [OSCURATO:PERSONA] e Madia 9.1. I ricorsi sono manifestamente infondati. 9.1.1. In relazione al motivo di censura identicamente dispiegato nei due ricorsi, esso si traduce in una lamentela del tutto generica ed indistinta senza alcun riferimento al giudizio, riproducibile di per sé in ogni impugnazione e priva di idoneo collegamento e confronto con la motivazione del provvedimento impugnato. 9.2. Siffatte ragioni di doglianza, in 'tal modo formulate, non consentono pertanto in alcun modo l'instaurazione del rapporto processuale in questa sede di legittimità. 10. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità di entrambi i ricorsi.Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dispone la separazione degli atti per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ed il rinvio a nuovo ruolo del procedimento in attesa della decisione delle Sezioni Unite (RG 38678/21; 27/2022 [OSCURATO:PERSONA].UU. Ud. 29 settembre 2022). Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende