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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05114/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36606/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: RMONTN64DOSH199R), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 112, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - Intimata - avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2927/2019 depositata il 06/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. la società [OSCURATO:SOCIETA]. (in oggi, incorporata in [OSCURATO:SOCIETA]., odierna intimata) adiva il Tribunale di Roma per far dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., dell'atto di vendita a rogito Not. [OSCURATO:PERSONA] del 13 maggio 2014 con cui [OSCURATO:PERSONA], dando attuazione agli accordi di separazione personale, aveva trasferito alla coniuge separatcuGuidoni Roberta la piena proprietà di un'unità abitativa sita in Roma.

La richiesta di revocazione venne inoltre estesa da [OSCURATO:SOCIETA] anche al verbale di separazione del 28 gennaio 2014 omologato dal tribunale di Roma in data 13 febbraio 2014.

A fondamento della domanda, [OSCURATO:SOCIETA] dedusse: (i) dì essere creditrice di [OSCURATO:PERSONA], al quale aveva ingiunto il pagamento dell'importo di € 162.266,37 quale garante, in virtù di fideiussione prestata in data 6 novembre 2007, delle obbligazioni assunte dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con il contratto di locazione finanziaria di pari data avente ad oggetto un immobile adibito a laboratorio artigianale funzionale all'attività svolta dalla società; (ii) che la debitrice principale aveva omesso di versare i canoni di leasing contrattualmente pattuiti; (iii) che la concedente aveva inutilmente diffidato la [OSCURATO:PERSONA] e i garanti e quindi agito in via monitoria nei confronti dei garanti; (iv) che con l'atto di disposizione oggetto di revocatoria lo Strazzeri aveva, in epoca successiva al sorgere del credito di [OSCURATO:SOCIETA], depauperato completamente il proprio patrimonio; (v) che anche il terzo acquirente (la Guidoni), stanti i rapporti personali con il debitore, aveva consapevolezza dell'eventus damni.

Si costituirono in giudizio lo Strazzeri e la Guidoni i quali, resistendo alle domande attoree, rappresentarono: (i) che la cessione dell'immobile era stata posta in essere in esecuzione delle obbligazioni assunte nel giudizio di separazione introdotto in epoca precedente all'insorgenza della situazione debitoria del debitore principale; (ii) che in sede di separazione consensuale lo Strazzeri, in adempimento dell'obbligazione di mantenimento della moglie, si era impegnato a trasferire la proprietà dell'immobile in funzione di regolazione dei rapporti patrimoniali e degli interessi economici degli affetti familiari.

Sulla base di tali premesse, lo Straz:zeri e la Guidoni contestarono la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, in particolare, trattandosi asseritamente di atto a titolo oneroso, facendo difetto la prova della scientia damni in capo all'avente causa Guidoni.

Nel corso del giudizio si costituì [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva incorporato per fusione [OSCURATO:SOCIETA].

2. Con ordinanza resa ex art. 702 bis cod. proc. civ., il Tribunale di Roma dichiarò l'inefficacia degli accordi economici di cui al verbale del 28/1/2014 nel procedimento di separazione consensuale dei coniugi Guidoni e Strazzeri e del conseguente atto di trasferimento avente ad oggetto la suddetta unità immobiliare. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure motivò l'accoglimento della domanda sul rilievo che: (i) le pattuizioni raggiunte dai coniugi in sede di separazione potevano essere oggetto dell'azione revocatoria; (ii) l'atto di disposizione si collocava temporalmente in epoca successiva al sorgere del credito atteso che la fideiussione risaliva al novembre del 2007; (iii) sussisteva la consapevolezza del fideiussore di arrecare danno alle ragioni del creditore, avendo lo stesso sottoscritto, nell'interesse del debitore principale [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il contratto di leasing; (iv) sussisteva l'eventus darnni non avendo parte resistente dato prova dell'esistenza di altri beni sufficienti a garantire le pretese creditorie della ricorrente; (v) la cessione era avvenuta a titolo gratuito, ma che in ogni caso doveva ritenersi presuntivamente provata la consapevolezza, da parte della Guidoni, delle precarie condizioni economiche in cui versava la società di cui il marito era garante.3. [OSCURATO:PERSONA] e la Guidoni interposero appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma.

A fondamento dell'impugnazione, gli appellanti dedussero: (i) che la sentenza gravata andava riformata in quanto aveva erroneamente ritenuto che l'atto di trasferimento dell'immobile fosse revocabile, mentre esso andava invece inquadrato come "atto dovuto", come tale non revocabile ex art. 2901, 30 comma, cod. civ., posto che costituiva adempimento degli obblighi assunti con l'accordo di separazione; (ii) che non era stata allegata e dimostrata la sussistenza dei presupposti della revoca ex art. 2901 cod. civ. anche con riferimento all'accordo di separazione; (iii) che era indimostrata la sussistenza dei presupposti dell'eventus damni e della scientia damni in capo al cedente Strazzeri;(iv) che l'atto di trasferimento tra lo Strazzeri e la Guidoni aveva natura onerosa e non gratuita, e che non sussisteva in capo alla Guidoni il necessario presupposto della partecipati° fraudis;(v) che il Tribunale aveva posto a fondamento della decisione anche circostanze mai rese oggetto di contraddittorio.

Si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale cessionaria del credito inerente al leasing di Panfood e a tutti i rapporti connessi, contestando la fonclatezza dei motivi di appello. [OSCURATO:SOCIETA]. (incorporante Nuova banca delle [OSCURATO:SOCIETA].) rimase contumace.

4. Con sentenza n. 2927/2019, pubblicata il 6/5/2019, oggetto del ricorso, la Corte di Appello di Roma ha respinto l'appello, confermando la revocabilità dell'atto di trasferimento posto in essere in adempimento di un accordo di separazione, precisando la necessità di valutare unitariamente, ai fini della revocatoria, tanto l'accordo quanto i successivi trasferimenti attuativi.

Nello specifico, la Corte territoriale: (i) ha evidenziato che nel ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] aveva esteso la domanda di dichiarazione di inefficacia anche agli accordi assunti in sede di separazione, e che, in ogni caso, "la valutazione dei presupposti per la revocatoria va comunque estesa, anche d'ufficio, all'accordo, seppure sia stato espressamente impugnato (e non è questo il caso) soltanto il contratto di cessione immobiliare" (così a p. 6, 2° §, della motivazione); (ii) ha confermato la sussistenza dei presupposti, in capo al cedente Strazzeri, della scientia damni e dell'eventus damni, precisando che l'atto di disposizione andava collocato temporalmente in epoca successiva al sorgere del credito, atteso che il contratto di leasing e la fideiussione risalivano al novembre del 2007 e il momento di insorgenza del credito andava riferito alla data di stipula della locazione finanziaria e non a quello, eventualmente successivo, dell'inadempimento delle obbligazioni di pagamento dei canoni; (iii) ha ritenuto la gratuità dell'atto di cessione, rilevando che dal verbale di separazione non emergevano ragioni solutorie e compensative, essendosi la Guidoni dichiarata autosufficiente sotto il profilo economico, sicché la gratuità dell'atto rendeva irrilevante l'accertamento dell'elemento soggettivo in capo alla cessionaria Guidoni.

5. Avverso la sentenza della Corte territoriale il Guidoni e la Strazzeri propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso.

L'altra intimata non ha svolto attività difensiva

6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con primo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, cod. proc. civ., "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 comma terzo cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.", censurando la sentenza della Corte territoriale per aver tale giudice escluso che la cessione dell'immobile posta in essere in esecuzione delle obbligazioni assunte nel giudizio di separazione rientri nel novero degli "atti dovuti", la cui revocabilità è esclusa.

I ricorrenti premettono rispondere a principio pacifico che i coniugi, in sede di separazione, hanno piena facoltà di concordare l'assetto dei reciproci rapporti patrimoniali, e nel caso in cui tali accordi contemplino anche obblighi di trasferimento, mobiliare o immobiliare, gli stessi necessitano„ al fine di ottenere piena esecuzione giuridica, di veri e propri atti di attuazione, l'inadempimento dell'obbligazione di trasferire (ancorché assunta in sede di separazione personale) trovando il proprio rimedio nell'art.2932 cod. civ., il quale, pur riferendosi letteralmente all'esecuzione dei soli obblighi "a concludere un contratto" va ritenuto applicabile anche ad obblighi che trovino la propria origine in sede di separazione.

Lamentano che, a tale stregua, l'atto (di trasferimento) non può essere ritenuto revocabile, trattandosi di atto meramente esecutivo dell'obbligo assunto.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, cod. proc. civ., "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 cod. civ. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.".

Lamentano l'erroile„ valutazione in particolare degli accordi di separazione, dolendosi che la corte di merito abbia qualificato come gratuito un atto di disposizione che nel caso concreto aveva all'opposto natura onerosa, stante la sua funzione solutoria.

Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto la Guidoni consapevole del pregiudizio che quell'atto arrecava.

3. Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile. 3.1 Va anzitutto osservato che, in violazione del requisito a pena di inammissibilità prescritto dall'art. 366, 10 c., n. 6, c.p.c., i ricorrenti omettono di debitamente riportare nel ricorso, per la parte strettamente necessaria in questa sede, il contenuto degli atti e dei documenti del giudizio di merito posti a base delle mosse censure, in particolare il "verbale di separazione personale per mutuo consenso" del 28/1/2014 che, come riconosciuto dagli stessi ricorrenti, sta "a monte" dell'atto di disposizione del quale la sentenza gravata ha confermato la revocatoria ex art. 2901 cod. civ.

Ebbene, di tale verbale i ricorrenti inammissibilmente riportano soltanto alcuni stralci, ommettendo come invece sarebbe stato necessario di riportarne il contenuto integrale, soprattutto alla luce del fatto che da tale verbale asseritamente risultano circostanze (il basso reddito della Guidoni, fatto che la cessione dell'immobile aveva la finalità di sostituire l'obbligo di mant::enimento) decisive ai fini della valutazione relativa alla revocabilità sia dell' accordo consacrato nel verbale, sia dell'atto di disposizione (donazione) effettuato in virtù di tale accordo.

A tale stregua, non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non essendo invero sufficienti affermazioni - come nel caso - del tutto apodittiche (vedi già Cass. 21/8/1997, n. 7851).

Risponde d'altro canto a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987). 3.2 Va ulteriormente osservato che al di là della formale intestazione dei motivi i ricorrenti deducono in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 10 co, n. 5, cod. proc. civ. (v.

C:ass., Sez.

Un., 7/4/2014, n. 8053; Cass., Sez.

III, 17/5/2021, n. 13170; Cass., Sez.

Lav., 12/10/2018, n. 25543), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di disc:ussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie vizi della motivazione ovvero l'omessa e a fortiori l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez.

Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass, Sez.

II, 8/3/2022, n. 7523; Cass 29/9/2016, n. 19312). 3.3 Va per altro verso posto in rilievo che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità "L'accordo tra coniugi avente ad oggetto un trasferimento immobiliare, nell'ambito di un procedimento di divorzio a domanda congiunta, è soggetto alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti o di terzi, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che lo recepisce, spiegando quest'ultima efficacia meramente dichiarativa, come tale non incidente sulla natura di atto contrattuale privato del suddetto accordo. (In applicazione di tale principio, la S. C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibili le domande di simulazione e revocatoria proposte avverso un accordo implicante un trasferimento immobiliare, ritenendo che lo stesso, una volta confluito nella sentenza di divorzio passata in giudicato, dovesse essere impugnato con l'opposizione di terzo revocatoria" (v.

Cass., Sez.

III, 12/5/2022, n. 15169; Cass., Sez.

VI-3, 6/10/2020, n. 21358; Cass., Sez.

III, 30/8/2019, n. 21839; (:ass., Sez.

III, 9/4/2019, n. 9798; Cass., Sez.

III, 22/01/2015, n. 1.144; Cass, Sez.

III, 13/5/2008, n. 11914). 3.4 Orbene, nell'impugnata sentenza di tale principio la Corte di merito ha fatto invero piena e corretta applicazione.

Nel caso di specie gli stessi ricorrenti espongono che il Guidoni si è impegnato a trasferire l'immobile in funzione di regolazione dei rapporti patrimoniali e degli interessi economici familiari.

Anche in questa ipotesi, l'atto trae origine dalla libera determinazione del debitore e non si configura come "dovuto".

L'accordo di separazione omologato, dunque, costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile, ove si dimostri il pregiudizio per le ragioni del creditore (Cass., Sez.

III, 22/01/2015, n. 1144).

Neppure il richiamo allo schema preliminare-definitivo costituisce argomento idoneo a sottrarre l'operazione alla discip ina di cui all'art.2901 cod. civ.

Secondo l'orientamento costante della S.C. sono soggetti a revoca ai sensi dell'articolo 2901 del cod. civ. i contratti definitivi stipulati in esecuzione di un contratto preliminare, allorquando sia provato il carattere fraudolento del negozio con cui il debitore abbia assunto l'obbligo poi adempiuto, e tale prova può essere data nel giudizio introdotto con la domanda revocatoria del contratto definitivo indipendentemente da una apposita domanda diretta nei confronti del contratto preliminare per sentirne dichiarare la inefficacia (v.

Cass., sez.

III, 27/06/2018, n. 16896).

Si è al riguardo da questa Corte altresì precisato che l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 cod. civ, non è esperibile, da parte del creditore del promittente venditore, c:ontro le sentenze emesse, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., nei confronti del debitore, sulla base di un preliminare stipulato preordinatamente o scientemente in suo danno, essendo il creditore medesimo soggetto all'efficacia della sentenza.

Il creditore, tuttavia, può svolgere intervento adesivo autonomo nel giudizio instaurato in vista dell'adempimento coattivo degli impegni assunti nel preliminare, al fine di paralizzare, nei propri confronti, gli effetti depauperativi dell'emananda pronuncia, ovvero, in mancanza di intervento, esperire l'opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, comma 2, c.p.c., per rimuovere l'efficacia della sentenza (v.

Cass., Sez.

III, 28/09/2011, n. 19804).

4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell'altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 8.000,00, di cui euro 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge, , > J,, j„ '> Ai sensi dell'art. 13, 1° ,-éomma, quater d'el D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36606/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: RMONTN64DOSH199R), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 112, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - Intimata - avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2927/2019 depositata il 06/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. la società [OSCURATO:SOCIETA]. (in oggi, incorporata in [OSCURATO:SOCIETA]., odierna intimata) adiva il Tribunale di Roma per far dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., dell'atto di vendita a rogito Not. [OSCURATO:PERSONA] del 13 maggio 2014 con cui [OSCURATO:PERSONA], dando attuazione agli accordi di separazione personale, aveva trasferito alla coniuge separatcuGuidoni Roberta la piena proprietà di un'unità abitativa sita in Roma. La richiesta di revocazione venne inoltre estesa da [OSCURATO:SOCIETA] anche al verbale di separazione del 28 gennaio 2014 omologato dal tribunale di Roma in data 13 febbraio 2014. A fondamento della domanda, [OSCURATO:SOCIETA] dedusse: (i) dì essere creditrice di [OSCURATO:PERSONA], al quale aveva ingiunto il pagamento dell'importo di € 162.266,37 quale garante, in virtù di fideiussione prestata in data 6 novembre 2007, delle obbligazioni assunte dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con il contratto di locazione finanziaria di pari data avente ad oggetto un immobile adibito a laboratorio artigianale funzionale all'attività svolta dalla società; (ii) che la debitrice principale aveva omesso di versare i canoni di leasing contrattualmente pattuiti; (iii) che la concedente aveva inutilmente diffidato la [OSCURATO:PERSONA] e i garanti e quindi agito in via monitoria nei confronti dei garanti; (iv) che con l'atto di disposizione oggetto di revocatoria lo Strazzeri aveva, in epoca successiva al sorgere del credito di [OSCURATO:SOCIETA], depauperato completamente il proprio patrimonio; (v) che anche il terzo acquirente (la Guidoni), stanti i rapporti personali con il debitore, aveva consapevolezza dell'eventus damni. Si costituirono in giudizio lo Strazzeri e la Guidoni i quali, resistendo alle domande attoree, rappresentarono: (i) che la cessione dell'immobile era stata posta in essere in esecuzione delle obbligazioni assunte nel giudizio di separazione introdotto in epoca precedente all'insorgenza della situazione debitoria del debitore principale; (ii) che in sede di separazione consensuale lo Strazzeri, in adempimento dell'obbligazione di mantenimento della moglie, si era impegnato a trasferire la proprietà dell'immobile in funzione di regolazione dei rapporti patrimoniali e degli interessi economici degli affetti familiari. Sulla base di tali premesse, lo Straz:zeri e la Guidoni contestarono la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, in particolare, trattandosi asseritamente di atto a titolo oneroso, facendo difetto la prova della scientia damni in capo all'avente causa Guidoni. Nel corso del giudizio si costituì [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva incorporato per fusione [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Con ordinanza resa ex art. 702 bis cod. proc. civ., il Tribunale di Roma dichiarò l'inefficacia degli accordi economici di cui al verbale del 28/1/2014 nel procedimento di separazione consensuale dei coniugi Guidoni e Strazzeri e del conseguente atto di trasferimento avente ad oggetto la suddetta unità immobiliare. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure motivò l'accoglimento della domanda sul rilievo che: (i) le pattuizioni raggiunte dai coniugi in sede di separazione potevano essere oggetto dell'azione revocatoria; (ii) l'atto di disposizione si collocava temporalmente in epoca successiva al sorgere del credito atteso che la fideiussione risaliva al novembre del 2007; (iii) sussisteva la consapevolezza del fideiussore di arrecare danno alle ragioni del creditore, avendo lo stesso sottoscritto, nell'interesse del debitore principale [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il contratto di leasing; (iv) sussisteva l'eventus darnni non avendo parte resistente dato prova dell'esistenza di altri beni sufficienti a garantire le pretese creditorie della ricorrente; (v) la cessione era avvenuta a titolo gratuito, ma che in ogni caso doveva ritenersi presuntivamente provata la consapevolezza, da parte della Guidoni, delle precarie condizioni economiche in cui versava la società di cui il marito era garante.3. [OSCURATO:PERSONA] e la Guidoni interposero appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma. A fondamento dell'impugnazione, gli appellanti dedussero: (i) che la sentenza gravata andava riformata in quanto aveva erroneamente ritenuto che l'atto di trasferimento dell'immobile fosse revocabile, mentre esso andava invece inquadrato come "atto dovuto", come tale non revocabile ex art. 2901, 30 comma, cod. civ., posto che costituiva adempimento degli obblighi assunti con l'accordo di separazione; (ii) che non era stata allegata e dimostrata la sussistenza dei presupposti della revoca ex art. 2901 cod. civ. anche con riferimento all'accordo di separazione; (iii) che era indimostrata la sussistenza dei presupposti dell'eventus damni e della scientia damni in capo al cedente Strazzeri;(iv) che l'atto di trasferimento tra lo Strazzeri e la Guidoni aveva natura onerosa e non gratuita, e che non sussisteva in capo alla Guidoni il necessario presupposto della partecipati° fraudis;(v) che il Tribunale aveva posto a fondamento della decisione anche circostanze mai rese oggetto di contraddittorio. Si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale cessionaria del credito inerente al leasing di Panfood e a tutti i rapporti connessi, contestando la fonclatezza dei motivi di appello. [OSCURATO:SOCIETA]. (incorporante Nuova banca delle [OSCURATO:SOCIETA].) rimase contumace. 4. Con sentenza n. 2927/2019, pubblicata il 6/5/2019, oggetto del ricorso, la Corte di Appello di Roma ha respinto l'appello, confermando la revocabilità dell'atto di trasferimento posto in essere in adempimento di un accordo di separazione, precisando la necessità di valutare unitariamente, ai fini della revocatoria, tanto l'accordo quanto i successivi trasferimenti attuativi. Nello specifico, la Corte territoriale: (i) ha evidenziato che nel ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] aveva esteso la domanda di dichiarazione di inefficacia anche agli accordi assunti in sede di separazione, e che, in ogni caso, "la valutazione dei presupposti per la revocatoria va comunque estesa, anche d'ufficio, all'accordo, seppure sia stato espressamente impugnato (e non è questo il caso) soltanto il contratto di cessione immobiliare" (così a p. 6, 2° §, della motivazione); (ii) ha confermato la sussistenza dei presupposti, in capo al cedente Strazzeri, della scientia damni e dell'eventus damni, precisando che l'atto di disposizione andava collocato temporalmente in epoca successiva al sorgere del credito, atteso che il contratto di leasing e la fideiussione risalivano al novembre del 2007 e il momento di insorgenza del credito andava riferito alla data di stipula della locazione finanziaria e non a quello, eventualmente successivo, dell'inadempimento delle obbligazioni di pagamento dei canoni; (iii) ha ritenuto la gratuità dell'atto di cessione, rilevando che dal verbale di separazione non emergevano ragioni solutorie e compensative, essendosi la Guidoni dichiarata autosufficiente sotto il profilo economico, sicché la gratuità dell'atto rendeva irrilevante l'accertamento dell'elemento soggettivo in capo alla cessionaria Guidoni. 5. Avverso la sentenza della Corte territoriale il Guidoni e la Strazzeri propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso. L'altra intimata non ha svolto attività difensiva 6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con primo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, cod. proc. civ., "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 comma terzo cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.", censurando la sentenza della Corte territoriale per aver tale giudice escluso che la cessione dell'immobile posta in essere in esecuzione delle obbligazioni assunte nel giudizio di separazione rientri nel novero degli "atti dovuti", la cui revocabilità è esclusa. I ricorrenti premettono rispondere a principio pacifico che i coniugi, in sede di separazione, hanno piena facoltà di concordare l'assetto dei reciproci rapporti patrimoniali, e nel caso in cui tali accordi contemplino anche obblighi di trasferimento, mobiliare o immobiliare, gli stessi necessitano„ al fine di ottenere piena esecuzione giuridica, di veri e propri atti di attuazione, l'inadempimento dell'obbligazione di trasferire (ancorché assunta in sede di separazione personale) trovando il proprio rimedio nell'art.2932 cod. civ., il quale, pur riferendosi letteralmente all'esecuzione dei soli obblighi "a concludere un contratto" va ritenuto applicabile anche ad obblighi che trovino la propria origine in sede di separazione. Lamentano che, a tale stregua, l'atto (di trasferimento) non può essere ritenuto revocabile, trattandosi di atto meramente esecutivo dell'obbligo assunto. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, cod. proc. civ., "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 cod. civ. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.". Lamentano l'erroile„ valutazione in particolare degli accordi di separazione, dolendosi che la corte di merito abbia qualificato come gratuito un atto di disposizione che nel caso concreto aveva all'opposto natura onerosa, stante la sua funzione solutoria. Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto la Guidoni consapevole del pregiudizio che quell'atto arrecava. 3. Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile. 3.1 Va anzitutto osservato che, in violazione del requisito a pena di inammissibilità prescritto dall'art. 366, 10 c., n. 6, c.p.c., i ricorrenti omettono di debitamente riportare nel ricorso, per la parte strettamente necessaria in questa sede, il contenuto degli atti e dei documenti del giudizio di merito posti a base delle mosse censure, in particolare il "verbale di separazione personale per mutuo consenso" del 28/1/2014 che, come riconosciuto dagli stessi ricorrenti, sta "a monte" dell'atto di disposizione del quale la sentenza gravata ha confermato la revocatoria ex art. 2901 cod. civ. Ebbene, di tale verbale i ricorrenti inammissibilmente riportano soltanto alcuni stralci, ommettendo come invece sarebbe stato necessario di riportarne il contenuto integrale, soprattutto alla luce del fatto che da tale verbale asseritamente risultano circostanze (il basso reddito della Guidoni, fatto che la cessione dell'immobile aveva la finalità di sostituire l'obbligo di mant::enimento) decisive ai fini della valutazione relativa alla revocabilità sia dell' accordo consacrato nel verbale, sia dell'atto di disposizione (donazione) effettuato in virtù di tale accordo. A tale stregua, non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non essendo invero sufficienti affermazioni - come nel caso - del tutto apodittiche (vedi già Cass. 21/8/1997, n. 7851). Risponde d'altro canto a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo. Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987). 3.2 Va ulteriormente osservato che al di là della formale intestazione dei motivi i ricorrenti deducono in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 10 co, n. 5, cod. proc. civ. (v. C:ass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053; Cass., Sez. III, 17/5/2021, n. 13170; Cass., Sez. Lav., 12/10/2018, n. 25543), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di disc:ussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie vizi della motivazione ovvero l'omessa e a fortiori l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass, Sez. II, 8/3/2022, n. 7523; Cass 29/9/2016, n. 19312). 3.3 Va per altro verso posto in rilievo che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità "L'accordo tra coniugi avente ad oggetto un trasferimento immobiliare, nell'ambito di un procedimento di divorzio a domanda congiunta, è soggetto alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti o di terzi, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che lo recepisce, spiegando quest'ultima efficacia meramente dichiarativa, come tale non incidente sulla natura di atto contrattuale privato del suddetto accordo. (In applicazione di tale principio, la S. C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibili le domande di simulazione e revocatoria proposte avverso un accordo implicante un trasferimento immobiliare, ritenendo che lo stesso, una volta confluito nella sentenza di divorzio passata in giudicato, dovesse essere impugnato con l'opposizione di terzo revocatoria" (v. Cass., Sez. III, 12/5/2022, n. 15169; Cass., Sez. VI-3, 6/10/2020, n. 21358; Cass., Sez. III, 30/8/2019, n. 21839; (:ass., Sez. III, 9/4/2019, n. 9798; Cass., Sez. III, 22/01/2015, n. 1.144; Cass, Sez. III, 13/5/2008, n. 11914). 3.4 Orbene, nell'impugnata sentenza di tale principio la Corte di merito ha fatto invero piena e corretta applicazione. Nel caso di specie gli stessi ricorrenti espongono che il Guidoni si è impegnato a trasferire l'immobile in funzione di regolazione dei rapporti patrimoniali e degli interessi economici familiari. Anche in questa ipotesi, l'atto trae origine dalla libera determinazione del debitore e non si configura come "dovuto". L'accordo di separazione omologato, dunque, costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile, ove si dimostri il pregiudizio per le ragioni del creditore (Cass., Sez. III, 22/01/2015, n. 1144). Neppure il richiamo allo schema preliminare-definitivo costituisce argomento idoneo a sottrarre l'operazione alla discip ina di cui all'art.2901 cod. civ. Secondo l'orientamento costante della S.C. sono soggetti a revoca ai sensi dell'articolo 2901 del cod. civ. i contratti definitivi stipulati in esecuzione di un contratto preliminare, allorquando sia provato il carattere fraudolento del negozio con cui il debitore abbia assunto l'obbligo poi adempiuto, e tale prova può essere data nel giudizio introdotto con la domanda revocatoria del contratto definitivo indipendentemente da una apposita domanda diretta nei confronti del contratto preliminare per sentirne dichiarare la inefficacia (v. Cass., sez. III, 27/06/2018, n. 16896). Si è al riguardo da questa Corte altresì precisato che l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 cod. civ, non è esperibile, da parte del creditore del promittente venditore, c:ontro le sentenze emesse, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., nei confronti del debitore, sulla base di un preliminare stipulato preordinatamente o scientemente in suo danno, essendo il creditore medesimo soggetto all'efficacia della sentenza. Il creditore, tuttavia, può svolgere intervento adesivo autonomo nel giudizio instaurato in vista dell'adempimento coattivo degli impegni assunti nel preliminare, al fine di paralizzare, nei propri confronti, gli effetti depauperativi dell'emananda pronuncia, ovvero, in mancanza di intervento, esperire l'opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, comma 2, c.p.c., per rimuovere l'efficacia della sentenza (v. Cass., Sez. III, 28/09/2011, n. 19804). 4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., seguono la soccombenza. Non è viceversa a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell'altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 8.000,00, di cui euro 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge, , > J,, j„ '> Ai sensi dell'art. 13, 1° ,-éomma, quater d'el D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo
Sentenza Cassazione n. 05114/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris